Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

Idrocarburi e georisorse (UNMIG)

Notizie

19/Dic/2018
Piattaforma continentale italiana

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Supplemento al BUIG Anno LVII n.2 IL MARE.

Carta della Piattaforma continentale italiana

I principi adottati dall’Italia per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella propria piattaforma continentale sono contenuti nella Legge 21 luglio 1967, n. 613. La normativa disciplina le condizioni per il rilascio dei permessi di ricerca stabilendo, in armonia con le relative disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 1958, che il limite della piattaforma continentale italiana è costituito dalla isobata dei 200 m o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta la tecnica estrattiva, sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano», a meno che, con accordo, non venga stabilito un confine diverso.
Successivamente, con Legge 2 dicembre 1994, n. 689, è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta Montego Bay il 10 dicembre 1982. Con l’articolo 4 di tale legge, la definizione di piattaforma continentale, data in origine dall’articolo 1 della Legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituita dalla definizione data dall’articolo 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Di seguito sono riportati i trattati di delimitazione della piattaforma continentale finora stipulati dall’Italia con i Paesi mediterranei frontisti:

Carta in formato pdf

CROAZIA
Accordo con la Jugoslavia dell’8 gennaio 1968 (ratificato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 830; in vigore dal 21 gennaio 1970): segue il criterio della mediana tra le coste dei due Paesi, attribuendo un effetto nullo o minimo, nel tracciamento della delimitazione, all’isola iugoslava di Pelagosa e agli isolotti (disabitati) di Pomo e S. Andrea; scostamenti dal principio di equidistanza sono stati attuati in favore dell’Italia, nel quadro di una compensazione di aree tra le due Parti, tenendo conto dell’effetto delle Isole di Jabuka e Galiola. La Slovenia, la Croazia ed il Montenegro sono Stati successori rispetto a questo Accordo. Italia e Croazia hanno stipulato nel 2005 un’Intesa tecnica (Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005) che, lasciando inalterato il contenuto dell’Accordo del 1968, per ovviare all’incertezza dei dati cartografici non univoci, ha trasformato in datum WGS 84 le coordinate dei punti da 1 a 42 della linea di delimitazione della piattaforma continentale tracciati sulle carte nautiche italiane ed ex iugoslave allegate all’Accordo del 1968;

Carta in formato pdf ALBANIA
Accordo con l’Albania del 18 dicembre 1992 (ratificato con Legge 12 aprile 1995, n. 147 ed entrato in vigore il 26 febbraio 1999). La delimitazione è stata determinata sulla base del principio di equidistanza espresso nella linea mediana dalle coste dei due Paesi senza tener conto delle loro linee di base dritte.
Da segnalare inoltre che:

  • la delimitazione si ferma al di qua dei punti tripli con Grecia e Repubblica Federale di Iugoslavia da definire successivamente con gli Stati interessati;
  • viene fatto salvo il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale;
  • si definiscono criteri (proporzionalità ed equo indennizzo) per lo sfruttamento di giacimenti eventualmente esistenti a cavallo della mediana;
  • si stabilisce l’impegno delle due Parti ad adottare tutte le misure possibili a evitare che le attività di esplorazione e sfruttamento delle rispettive zone di piattaforma possano pregiudicare l’equilibrio ecologico del mare o interferire ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare.
Carta in formato pdf GRECIA
Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 (ratificato con Legge 23 maggio 1980, n. 290; in vigore dal 3 luglio 1980): la delimitazione tiene conto interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù. Unica eccezione è l’Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto;
Carta in formato pdf TUNISIA
Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 347; in vigore dal 16 dicembre 1978): segue il criterio della mediana tra le coste continentali della Tunisia e quelle della Sicilia senza dare alcun valore, ai fini della delimitazione, alle «circostanze speciali» rappresentate dalle isole italiane di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e all’isolotto disabitato di Lampione. La porzione di piattaforma di queste isole è limitata, rispettivamente, ad archi di cerchio di 13 e 12 miglia. di raggio e coincide quindi, tranne che per il caso di Pantelleria, con l’attuale estensione delle acque territoriali. Per effetto dello stesso Trattato è stata concessa alla Tunisia un’area di quasi 30.000 chilometri quadrati, corrispondente a quella che sarebbe spettata all’Italia ove fosse stato adottata la linea mediana rispetto alle Isole Pelagie. Da notare che la soluzione prescelta comporta che il cosiddetto «Mammellone» ricade interamente all’interno della piattaforma tunisina;
Carta in formato pdf SPAGNA
Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 348; in vigore dal 16 novembre 1978): segue il criterio della mediana tra la Sardegna e le Baleari con una linea leggermente concava che attribuisce rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all’Isola di Minorca. La delimitazione è stata oggetto di riserve da parte della Francia che considera come facente parte della propria piattaforma continentale una porzione delle aree spartite tra Italia e Spagna;
In materia di piattaforma continentale italiana bisogna inoltre considerare che:
Carta in formato pdf MALTA
Esiste un modus vivendi con Malta, instaurato con scambio di note verbali del 29 aprile 1970, riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio, dei fondali entro la batimetrica dei 200 m per mezzo della linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e le prospicienti coste della Sicilia; La Corte Internazionale di Giustizia ha esaminato gli interessi italiani relativi alla delimitazione della piattaforma continentale nel Mediterraneo centrale nell’ambito della controversia tra Malta e la Libia per la suddivisione della rispettiva piattaforma continentale.
Carta in formato pdf FRANCIA
Nel 1986 è stata stipulata una convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio (Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986)
19/Dic/2018
Aree vietate alla ricerca e coltivazione di idrocarburi

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Supplemento al BUIG Anno LVII n.2 IL MARE.

Mappa delle aree vietate alle attività minerarie

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83
    Misure urgenti per la crescita del Paese. Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
    Il Decreto Legge apporta modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale.
  • Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121
    Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
    L’articolo 3, comma 1 introduce le seguenti modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
    Al comma 17 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.».
  • Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
    Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
    L’articolo 2, comma 3, lett. h) aggiunge il seguente comma 17 all’articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
    17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9.
    Il divieto e’ altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale.
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133
    Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
    Articolo 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
    1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all’articolo della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall’articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, (d’intesa con la regione Veneto), su proposta del (Ministro dell’ambiente e della tutela) del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu’ conservativi e prevedendo l’uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
  • Legge 9 gennaio 1991 n. 9
    Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale
    Articolo 4. Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione.
    1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

 

19/Dic/2018
Titoli minerari e impianti

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel numero speciale del BUIG dedicato alle attività offshore IL MARE.

Carte dei titoli minerari

Situazione al 30 aprile 2018

Piemonte
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona F
Zona G

Carte degli impianti

Situazione al 31 dicembre 2017

Piemonte
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona F
Zona G

Carta dei titoli minerari vigenti e degli impianti

Tramite i seguenti collegamenti è possibile eseguire il dowload dei poligoni dei titoli minerari in formato KML
Aggiornamento: 30 dicembre 2018

  1. Permessi di ricerca
  2. Concessioni di coltivazione
  3. Concessioni di stoccaggio

Titoli minerari geotermici

L’ elenco dei titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di risorse geotermiche è in corso di aggiornamento nell’ambito del Tavolo tecnico sulla geotermia, costituito con le regioni interessate, per dell’aggiornamento dell’Inventario delle risorse geotermiche nazionali secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.22.
Dati al 30 aprile 2016

Toscana e Umbria
Lazio
Campania
Sicilia
Sardegna
Lombardia, Veneto e Emilia Romagna

19/Dic/2018
Valorizzazione del patrimonio minerario

Notizie ed eventi

 

Musei e parchi minerari 

Dopo la stagione delle grandi dismissioni delle attività minerarie ottocentesche, avvenuta nella seconda parte del ‘900, è iniziata una nuova era: un processo complesso e variegato di patrimonializzazione che ha integrato il patrimonio minerario dismesso, i relativi beni archivistici, quelli storico-sociali delle comunità locali e paesaggi dei luoghi in cui per decenni, se non per secoli, sono stati interessati all’estrazione mineraria.
Il modelli generali di riferimento sono stati vari: dapprima musei di sito, poi ecomusei – basati su un forte coinvolgimento e cooperazione tra istituzioni e comunità locali – infine quelli di «parco» inteso nelle sue accezioni complesse, ma in cui è prevista una valorizzazione sia in termini di patrimonio culturale e naturale sia come luogo per lo sviluppo sceintifico-tecnologico, per l’education, e le attività turistico-ricreative.

Tra i primi parchi istituiti, alla fine degli anni ‘90, si annoverano i seguenti 6 anche se oggi se ne contano assai di più:

Nel 2000 è stata fondata la rete europea di riferimento, la European Geoparks Network.

Nel 2006 l’ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, custode del patrimonio mineralogico del Servizio Geologico d’Italia, ha avviato un progetto di studio nell’intento di conoscere, lo stato dell’arte delle aree minerarie dismesse in Italia con riguardo alla loro valorizzazione e musealizzazione.

Da questo lungo processo sono scaturiti, tra le varie, due risultati significativi:

  • nel 2009 è stata istituita la Giornata Nazionale dedicata alla memoria mineraria in stretta collaborazione con l’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico ed Industriale (AIPAI), in sinergia con l’Associazione Nazionale Geologia & Turismo, con il patrocino dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM) e dell’Associazione Mineraria Italiana per l’industria mineraria e petrolifera (Assomineraria);
  • nel 2015, la Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani (REMI), insieme ad altre istituzioni, tra cui il Ministero dello Sviluppo Economico (DGS-UNMIG), attraverso un protocollo siglato da 17 organizzazioni, tra cui 12 parchi o musei minerari italiani, un dato che ci fornisce la dimensione di un fenomeno in crescita.

 

19/Dic/2018
Metanizzazione del mezzogiorno

 

 

QUI TESTO

 

 

19/Dic/2018
Altre attività

 

 

QUI IL TESTO

 

 

19/Dic/2018
Dati storici – Progetto ViDEPI

Pozzi storici

Elenco storico dei pozzi perforati in italia dal 1895 al 2016. L’elenco comprende in gran parte pozzi non produttivi ormai chiusi minerariamente.

Produzione storica

Produzione storica annuale di idrocarburi – Anni 1980-2003.
Nota: per le righe dove è riportato il valore zero in corrispondenza della colonna ‘Anno’ il valore della colonna ‘Produzione’ rappresenta la produzione cumulata ottenuta negli anni antecedenti il 1980
Gas naturale in migliaia di Sm3 – Olio greggio in tonnellate

Nota: per le righe dove è riportato il valore zero in corrispondenza della colonna ‘Anno’ il valore della colonna ‘Produzione’ rappresenta la produzione cumulata ottenuta negli anni antecedenti il 1980

Progetto ViDEPI

Visibilità dei Dati afferenti all’attività di Esplorazione Petrolifera in Italia

Il progetto ViDEPI ha l’obiettivo di rendere facilmente accessibili i documenti tecnici relativi all’esplorazione petrolifera in Italia. Si tratta di documentazione riguardante titoli minerari cessati, e pertanto pubblica, depositata a partire dal 1957 presso l’UNMIG, Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello sviluppo economico.

L’attività di esplorazione petrolifera in Italia è disciplinata dalla Legge 11 gennaio 1957, n. 6, che ha istituito l’UNMIG, Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse appartenente alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, con sede centrale presso il Ministero dello sviluppo economico e sedi periferiche a Bologna, Roma e Napoli.

La normativa stabilisce che le Compagnie operatrici dei singoli titoli minerari debbano fornire all’UNMIG rapporti tecnici progressivi sull’attività svolta nei titoli medesimi includenti copia di documenti esemplificativi, quali carte geologiche, carte strutturali, profili finali di pozzi, linee sismiche, etc. La stessa legge prevede che i documenti consegnati divengano di pubblica disponibilità dopo un anno dalla cessazione del titolo per il quale erano stati prodotti. In più di mezzo secolo si è venuto a costituire un’importante base di dati concernenti il sottosuolo del nostro paese.

  • 625 fascicoli di titoli minerari cessati;
  • 230 relazioni tecniche;
  • 846 allegati;
  • 299 profili finali di pozzo;
  • 578 linee sismiche della campagna di sismica riconoscitiva delle zone marine;
  • 70 linee sismiche del progetto CROP Atlas;
  • 396 linee sismiche acquisite in titoli minerari cessati.

Progetto ViPEPI

19/Dic/2018
Riserve nazionali di idrocarburi – Anno 2017

Il dato rivalutato sulle riserve al 31 dicembre 2017, da distinguere secondo la classificazione internazionale in certe, probabili e possibili, rivela, rispetto al dato fissato al 31 dicembre 2016 e al netto della produzione ottenuta nell’anno 2017, un incremento del 37,7% per il gas ed un incremento del 16,3% per l’olio.

 

Classificazione delle riserve

  • Le riserve certe rappresentano le quantità stimate di idrocarburi che, sulla base dei dati geologici e di ingegneria di giacimento disponibili, potranno, con ragionevole certezza (probabilità maggiore del 90%) essere commercialmente prodotte nelle condizioni tecniche, contrattuali, economiche ed operative esistenti al momento considerato.
  • Le riserve probabili rappresentano le quantità di idrocarburi che, sulla base dei dati geologici e di ingegneria dei giacimenti disponibili, potranno essere recuperate con ragionevole probabilità (maggiore del 50%) in base alle condizioni tecniche contrattuali, economiche ed operative esistenti al momento considerato; gli elementi di incertezza residua possono riguardare l’estensione o altre caratteristiche del giacimento (rischio minerario), l’economicità (alle condizioni del progetto di sviluppo), l’esistenza o adeguatezza del sistema di trasporto degli idrocarburi e/o del mercato di vendita.
  • Le riserve possibili sono le quantità di idrocarburi che si stima di poter recuperare con un grado di probabilità decisamente più contenuto (molto minore del 50%) rispetto a quello delle riserve probabili, ovvero che presentano grado di economicità inferiore rispetto al limite stabilito.

 

 

Riserve 2016

Produzione 2017

Riserve al netto produzione 2017

Riserve 2017
rivalutate

Variazione %

GAS
(milioni di Sm3)

38.114

5.657

32.457

44.684

37,7%

OLIO
(migliaia di tonn.)

71.419

4.138

67.281

78.244

16,3%

Per quanto attiene all’ubicazione delle riserve certe, il 60% del totale nazionale di gas è ubicato in terra, mentre le riserve di olio ricadono per il 92% in terraferma, per la maggior parte in Basilicata.

 

Riserve di gas naturale al 31 dicembre 2017

GAS (milioni di Sm3)

 

Certe

Probabili

Possibili

% Certe

Nord Italia

2.353

2.469

95

5,3%

Centro Italia

218

678

33

0,5%

Sud Italia

23.435

25.841

13.326

52,4%

Sicilia

803

526

331

1,8%

Totale TERRA

26.809

29.515

13.787

60,0%

Zona A

8.034

10.094

3.166

18,0%

Zona B

7.261

5.581

4.171

16,3%

Zone C+D+F+G

2.579

10.573

2.550

5,8%

Totale MARE

17.875

26.248

9.888

40,0%

TOTALE

44.684

55.762

23.674

100,0%

 

Riserve di olio greggio al 31 dicembre 2017

OLIO (migliaia di tonnellate)

 

Certe

Probabili

Possibili

% Certe

Nord Italia

382

4

0

0,5%

Centro Italia

7

0

0

0,0%

Sud Italia

67.457

77.790

50.513

86,2%

Sicilia

4.153

4.538

2.330

5,3%

Totale TERRA

72.000

82.332

52.843

92,0%

Zona B

2.621

719

0

3,3%

Zona C

3.624

3.371

256

4,6%

Zona F

0

0

0

0,0%

Totale MARE

6.245

4.090

256

8,0%

TOTALE

78.244

86.422

53.099

100,0%

19/Dic/2018
Riserve nazionali di idrocarburi

Anno 2018

Il dato rivalutato sulle riserve al 31 dicembre 2018, da distinguere secondo la classificazione internazionale in certe, probabili e possibili, rivela, rispetto al dato fissato al 31 dicembre 2017 e al netto della produzione ottenuta nell’anno 2018, un incremento del 23,9% per il gas ed un incremento del 3,1% per l’olio.

Classificazione delle riserve

  • Le riserve certe rappresentano le quantità stimate di idrocarburi che, sulla base dei dati geologici e di ingegneria di giacimento disponibili, potranno, con ragionevole certezza (probabilità maggiore del 90%) essere commercialmente prodotte nelle condizioni tecniche, contrattuali, economiche ed operative esistenti al momento considerato.
  • Le riserve probabili rappresentano le quantità di idrocarburi che, sulla base dei dati geologici e di ingegneria dei giacimenti disponibili, potranno essere recuperate con ragionevole probabilità (maggiore del 50%) in base alle condizioni tecniche contrattuali, economiche ed operative esistenti al momento considerato; gli elementi di incertezza residua possono riguardare l’estensione o altre caratteristiche del giacimento (rischio minerario), l’economicità (alle condizioni del progetto di sviluppo), l’esistenza o adeguatezza del sistema di trasporto degli idrocarburi e/o del mercato di vendita.
  • Le riserve possibili sono le quantità di idrocarburi che si stima di poter recuperare con un grado di probabilità decisamente più contenuto (molto minore del 50%) rispetto a quello delle riserve probabili, ovvero che presentano grado di economicità inferiore rispetto al limite stabilito.

 

Riserve rivalutate

 

Riserve 2017

Produzione 2018

Riserve al netto produzione 2018

Riserve 2018
rivalutate

Variazione %

GAS
(milioni di Sm3)

44.684

5553

39.131

48.479

23,9%

OLIO
(migliaia di tonn.)

78.244

4673

73.571

75.832

3,1%

Per quanto attiene all’ubicazione delle riserve certe, il 53,8% del totale nazionale di gas è ubicato in terra, mentre le riserve di olio ricadono per il 92,5% in terraferma, per la maggior parte in Basilicata.

 

Riserve di gas naturale al 31 dicembre 2018

GAS (milioni di Sm3)

 

Certe

Probabili

Possibili

% Certe

Nord Italia

2.439

2.431

413

5,0%

Centro Italia

190

585

33

0,4%

Sud Italia

22.667

24.563

12.989

46,8%

Sicilia

781

584

368

1,6%

Totale TERRA

26.077

28.163

13.803

53,8%

Zona A

7.278

9.634

5.237

15,0%

Zona B

7.162

7.698

2.443

14,8%

Zone C+D+F+G

7.962

8.628

3.233

16,4%

Totale MARE

22.402

25.960

10.913

46,2%

TOTALE

48.479

54.123

24.716

100,0%

 

Riserve di olio greggio al 31 dicembre 2018

OLIO (migliaia di tonnellate)

 

Certe

Probabili

Possibili

% Certe

Nord Italia

265

168

0

0,3%

Centro Italia

12

0

0

0,0%

Sud Italia

64.511

76.869

50.473

85,1%

Sicilia

5.330

4.461

2.816

7,0%

Totale TERRA

70.118

81.498

53.289

92,5%

Zona B

2.321

660

0

3,1%

Zona C

3.393

3.226

254

4,5%

Zona F

0

0

0

0,0%

Totale MARE

5.714

3.886

254

7,5%

TOTALE

75.832

85.384

53.543

100,0%