Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013

Modifica alla direttiva 2004/35/CE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

La Commissione europea ha reagito all’incidente nel Golfo del Messico (occorso al “pozzo Macondo”) dell’Aprile 2010, avviando un’approfondita analisi delle attuali norme adottate nell‘intera Unione Europea e dai suoi Stati Membri.
Lo studio è sfociato nella redazione del documento Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (Commissione Europea, 2010), nel quale si riporta come, benché l’Unione disponga già di esempi eccellenti di pratiche normative nazionali (tra le quali figurano, a buon diritto, quelle italiane), un’armonizzazione “verso l’alto” dell’attuale quadro normativo potrebbe ulteriormente migliorare la sicurezza di tali attività.
Sulla scorta di tali risultanze, il 27 ottobre 2011, la Commissione Europea ha adottato lo schema di Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (Regolamento Offshore), che ha come obiettivo quello fissare elevati standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare aperto, riducendo le probabilità di accadimento di incidenti gravi, limitandone le conseguenze e aumentando, così, nel contempo, la protezione dell’ambiente marino.
Nel corso di tre diverse Presidenze UE (Polonia, Danimarca e Cipro), il Consiglio, per il tramite del suo Working Party on Energy (EWP), cui partecipano attivamente alcuni rappresentanti della DGRME, ha analizzato la Proposta di Regolamento e ha presentato diversi emendamenti.
Successivamente, la Proposta di Regolamento è divenuta una “Proposta di Direttiva”, a seguito di quanto deliberato dall’EWP del Consiglio e, parallelamente, anche dalla Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento Europeo.
Sotto la presidenza irlandese, la Proposta di Direttiva è stata approvata prima dal Consiglio dell’Unione Europea, poi dal Parlamento Europeo e, infine, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28 Giugno 2013 come Direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
La DGRME ha partecipato attivamente ai lavori mediante la formulazione di osservazioni e proposte volte ad accrescere gli standard di sicurezza europei. In particolare, è stata accolta la proposta italiana di inserire nella normativa l’adozione di strumenti quali la “black box”, già introdotti nel nostro ordinamento a seguito degli approfondimenti tecnici successivi all’incidente del Golfo del Messico, e che entreranno a far parte del patrimonio di sicurezza comune di tutti gli Stati membri.

Recepimento della direttiva

La Direttiva 2013/30/UE è stata recepita con il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.145 (Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
Il Decreto legislativo si inserisce in un quadro normativo già esistente in materia di sicurezza e di protezione del mare dall’inquinamento che ha finora garantito, attraverso una rigorosa applicazione e costanti controlli da parte delle strutture tecniche del Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con gli altri enti competenti, il raggiungimento dei più alti livelli europei di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente, con incidenti e infortuni tendenti allo zero e comunque sei volte inferiori a quelli del complesso industriale produttivo.

Direttiva 2013/30/UE
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.145

Panoramica Autorità di sicurezza

In Europa, fra i paesi che hanno attività di esplorazione e produzione rilevanti o in via di sviluppo, le autorità di vigilanza e sicurezza fanno quasi tutte capo al Ministero che ha la delega per l’energia (e mineraria) e presentano gradi di separazione diversi dall’autorità di licensing.
In particolare nel Regno Unito, in Norvegia e in Francia l’Autorità di vigilanza e sicurezza è completamente separata dal Ministero dell’energia, sia in termini funzionali che in termini ente di appartenenza; infatti nel Regno Unito l’Autorità risponde al Governo, in Norvegia al Ministero del Lavoro, in Francia al Ministero degli Interni.
In Olanda l’Autorità di vigilanza e sicurezza risponde al Ministero dell’Economia che ha anche la delega per l’energia, ma è separata funzionalmente ed è posta ai più alti livelli gerarchici del Ministero.
Negli altri Paesi (Spagna, Croazia, Grecia, Cipro, Malta), il Governo direttamente o il Ministero dell’energia esercita le funzioni di licensing e l’Autorità di sicurezza fa capo al Governo o al Ministero, con un gradi di separazione diversi a seconda dei casi.

Panoramica autorità di sicurezza – sintesi
Panoramica autorità di sicurezza – dettaglio