Cattura e stoccaggio del biossido di carbonio

Lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio consiste nella iniezione, in formazioni geologiche profonde o giacimenti esauriti di idrocarburi, della CO2 liquida ottenuta dalla cattura delle emissioni di centrali elettriche a combustibili fossili e da altri grandi impianti industriali.
L’attività di sequestro e stoccaggio di CO2, indicata con l’acronimo inglese CCS, ossia Carbon Capture and Storage, è considerata strategica nell’ambito della politica energetica europea in quanto tecnologia di transizione che potrà contribuire a mitigare i cambiamenti climatici permettendo, secondo stime preliminari, la riduzione, entro il 2020, del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra, rispetto ai livelli del 1990.
La Commissione Europea, con l’obiettivo di facilitare la realizzazione di impianti termoelettrici dotati di tecnologie di cattura e stoccaggio geologico dell’anidride carbonica e riconoscendo l’importanza di tali tecnologie per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ha emanato in data 23 Aprile 2009, la direttiva 2009/31/CE, inserita nel “Pacchetto Clima – Energia”, con lo scopo di definire un quadro giuridico comune a livello europeo per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro del biossido di carbonio.
A partire dall’emanazione della Legge 4 giugno 2010, n. 96 – legge comunitaria 2009, il recepimento della Direttiva europea 2009/31/CE ha impegnato gli uffici designati della pubblica amministrazione.
E’ stata quindi creata una “task force” di tecnici e specialisti con l’obiettivo di consentire il recepimento della direttiva. A tale scopo il Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Ministero dell’ambiente) e il Ministero per le politiche europee hanno costituito un gruppo di lavoro congiunto per la stesura dello schema di recepimento anche attraverso il coinvolgimento dei principali stakeholders istituzionali, enti di ricerca, primarie realtà industriali.
Lo schema di decreto legislativo di recepimento è stato discusso e condiviso con le altre Amministrazioni concertanti.
In considerazione dell’importante sostegno finanziario assegnato all’Italia per la realizzazione di un impianto dimostrativo di CCS presso la futura centrale di Porto Tolle nell’ambito del Programma comunitario di sostegno European Energy Programme for Recovery (EEPR) e del Programma NER 300, il recepimento delle direttiva in Italia, fornisce un quadro giuridico a sostegno di tali nuove attività industriali.

Recepimento Direttiva CCS

Con gli elementi indicati dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 – legge comunitaria 2009, è stato possibile definire la bozza di decreto legislativo secondo i criteri fissati.
Gli sforzi profusi dagli Organi governativi hanno portato nel marzo 2011 alla predisposizione finale del testo del decreto legislativo, il cui schema è stato dapprima discusso e condiviso con le amministrazioni concertanti per poi essere sottoposto all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri, il quale, in data 23 Marzo 2011, ha dato parere favorevole.
Successivamente si sono avviate una serie di consultazioni durante le quali è stato raccolto il parere favorevole della Conferenza permanente Stato-Regione e sono stati presentati i risultati alle Commissioni parlamentari coinvolte. Infine, a valle delle consultazioni, approvato in via definita dal Consiglio dei Ministri in data 28/07/2011, il testo è stato pubblicato sulla GU del 04/10/2011 (D.Lgs 162/2011).
La complessa articolazione multidisciplinare della direttiva assume una rilevante valenza scientifica e industriale, per gli impatti che essa avrà sui settori termoelettrico e minerario.
Lo schema di decreto legislativo di recepimento prevede che le attività relative allo stoccaggio siano svolte in base a licenze di esplorazione e concessioni di stoccaggio; al termine dell’attività è prevista l’autorizzazione alla chiusura del sito di stoccaggio e il trasferimento di responsabilità dal gestore allo Stato
In sintesi i contenuti della direttiva risultano:

  1. la definizione dell’autorità competente
  2. l’individuazione delle aree entro cui potranno essere scelti i siti da adibire a stoccaggio
  3. la costituzione di una banca dati delle attività di stoccaggio
  4. la definizione delle procedure di conferimento delle autorizzazioni all’attività di stoccaggio e delle eventuali attività di indagine preliminare finalizzate alla valutazione dell’idoneità del sito
  5. obblighi per la chiusura e post-chiusura degli impianti, garanzie finanziarie
  6. la verifica della capacità necessaria da parte dei soggetti proponenti
  7. attività di monitoraggio e ispezioni.

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162, nella sua stesura finale rimanda, per alcune tematiche, a successivi decreti attuativi interministeriali che saranno oggetto di più dettagliati approfondimenti, da emanarsi tra i 6 e i 24 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso. In particolare tra i principali aspetti in corso di studio vi sono l’individuazione della mappa delle aree idonee allo stoccaggio della CO2, i termini e le modalità di trasferimento della responsabilità al Ministero dello Sviluppo Economico dopo la fase di post-chiusura, la definizione dei criteri secondo i quali dovrà essere compiuta la valutazione tecnica della documentazione presentata dai proponenti per il rilascio delle istanze di esplorazione e di stoccaggio e la definizione delle tariffe/garanzie finanziarie dovute dal soggetto titolare dell’ autorizzazione allo stoccaggio.
Per tale ragione i Ministeri coinvolti hanno creato differenti gruppi di lavoro, ciascuno con specifiche priorità relativamente alla predisposizione dei testi dei citati decreti attuativi e ne stanno coordinando le attività, nel rispetto delle scadenze sancite.

FAQ Domande frequenti

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