Regolamento (UE) 2024/1787 Disposizioni previste dall’articolo 12

Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.06.2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e che modifica il Regolamento (UE) 2019/942

L’articolo 12, comma 1, del Regolamento UE 2024/1787 stabilisce che: “Entro il 5 agosto 2025 i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, per tutte le fonti, stimate utilizzando almeno fattori di emissione generici. Tale relazione può contenere una quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, per alcune o per tutte le fonti, conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 2.”. Tali relazioni devono riguardare l’ultimo anno civile disponibile e, ai sensi del comma 4, articolo 12, del Regolamento (UE) 2024/1787, devono contenere almeno le seguenti informazioni:

  • tipo e ubicazione delle fonti di emissione;
  • dati dettagliati per ciascun tipo di fonte di emissione, comunicati in tonnellate di metano e in tonnellate di CO2 equivalente, utilizzando i potenziali di riscaldamento globale definiti nella sesta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);
  • informazioni dettagliate sulle metodologie di quantificazione;
  • tutte le emissioni di metano per gli attivi gestiti;
  • la quota di proprietà e le emissioni di metano provenienti da attivi non gestiti moltiplicate per la quota di proprietà;
  • un elenco dei soggetti che esercitano il controllo operativo sugli attivi non gestiti.

L’articolo12, comma 4 specifica anche che: “La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un modello per le relazioni di cui al presente articolo, tenendo conto delle relazioni sugli inventari nazionali già esistenti e degli ultimi documenti tecnici di orientamento e modelli per le relazioni dell’OGMP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 35, paragrafo 2. Fino all’adozione dei pertinenti atti di esecuzione, i gestori e le imprese utilizzano i documenti tecnici di orientamento e i modelli per le relazioni dell’OGMP 2.0 per le operazioni upstream, midstream e downstream, a seconda dei casi.”

Le Linee Guida OGMP per il settore Upstream sono consultabili sul sito dell’Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) all’indirizzo https://www.ogmpartnership.org/sites/default/files/2025-04/Guidance-for-Upstream-Template-OGMP-2.0_2024_Final-approved.pdf

L’articolo 12, comma 7 precisa inoltre che: “Se alcune informazioni sono riservate ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), il gestore o le imprese interessati indicano nella relazione il tipo di informazioni che sono omesse e il motivo della loro omissione.”

Infine, si fa presente che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 12 del Regolamento UE 1787/2024, nelle more della nomina dell’Autorità competente, la scrivente Amministrazione pubblica di seguito le relazioni finora trasmesse dagli operatori. “Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, entro 3 mesi dalla loro presentazione da parte dei gestori o delle imprese interessati”.

 

RELAZIONI SULLA QUANTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI DI METANO A LIVELLO DI FONTE

Con riferimento ai settori distribuzione, trasporto, stoccaggio e rigassificatori si rinvia alla relativa pagina del sito MASE