Regolamento (UE) 2024/1735
Disposizioni dell’articolo 21, comma 1, lettera a)

Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.06.2024 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

L’art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento UE 2024-1735, sulla “Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2, prevede che «gli Stati membri: mettono a disposizione del pubblico dati su tutte le zone del loro territorio in cui potrebbero essere autorizzati siti di stoccaggio di CO2, compresi gli acquiferi salini, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate».
Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 162 di “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006”, sono ritenuti, ex lege, idonei per lo stoccaggio di CO2 i giacimenti di idrocarburi esauriti, situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, al fine di poter dare attuazione alla predetta previsione del Regolamento europeo, come noto direttamente applicativo per gli Stati membri, sono di seguito pubblicati i dati relativi a giacimenti esauriti a mare ritenuti potenzialmente autorizzabili per eventuali progetti di stoccaggio di CO2.

  1. AQUILA
  2. CAMILLA
  3. CLARA OVEST
  4. DAVID
  5. DIANA
  6. FABRIZIA
  7. JOLE
  8. LAVINIA
  9. MORENA
  10. NILDE
  11. PENNINA
  12. SQUALO
  13. TEA-LAVANDA-ARNICA