Zona G

Di seguito è riportata una descrizione della zona marina con riferimenti normativi ed accordi internazionali.

La Zona G, istituita con Decreto Interministeriale 26 giugno 1981, è stata successivamente ampliata con Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008 e con Decreto Ministeriale 29 marzo 2010.
Il settore nord, che si estende nel mare Tirreno meridionale e nel Canale di Sicilia, è delimitato a nord da archi di meridiano e parallelo, a sud ovest dalla linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA e a est dalla isobata dei 200 metri.
Il settore sud, che si estende nel Canale di Sicilia è delimitato a nord dalla isobata dei 200 metri, a ovest dalla linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA e a est da archi di meridiano e parallelo internamente alla linea mediana ITALIA-MALTA.
La zona G si estende per circa 36.220 kmq e costituisce circa il 7 % della piattaforma continentale italiana.
La competenza territoriale è dell’UNMIG di Napoli.

Nel corso degli anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, alcune limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.
Altre limitazioni sono poste dall’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (divieto nelle acque delle isole Egadi).

Queste modifiche normative hanno di fatto ridotto l’area in cui è possibile presentare nuove istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari anche se la Zona G resta comunque quella definita dal Decreto Ministeriale 26 giugno 1981, dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008 e dal Decreto Ministeriale 29 marzo 2010 in quanto tutte le limitazioni successivamente imposte hanno sempre fatto salvi i titoli minerari conferiti prima dell’emanazione delle norme stesse.

RIFERIMENTI NORMATIVI