Decreto Ministeriale 9 agosto 2013

Rimodulazione della zona “E” e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;
VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante “norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, e, in particolare, l’articolo 5 di istituzione delle zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi (di seguito: zone marine) “A”, “B”, “C”, “D” e “E” e l’articolo 19, relativamente alla delimitazione e alla forma dell’area richiesta;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che, in particolare all’articolo 3, disciplina l’apertura alle attività di ricerca e sviluppo di ulteriori aree nell’ambito della piattaforma continentale italiana;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante “norme per l’attuazione del piano energetico nazionale” ed in particolare l’art. 6, comma 2, che prevede che “l’area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca”;
CONSIDERATO che il decreto interministeriale 8 marzo 2013, di approvazione del documento di Strategia Energetica Nazionale, pone, tra gli altri, l’obiettivo dello sviluppo sostenibile di idrocarburi liquidi e gassosi;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (Misure in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi) il quale, modificando l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che, a decorrere da 29 giugno 2010, sono vietate le attività di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;
CONSIDERATO il potenziale interesse alla ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree di sottosuolo marino lontane dalla costa e dalle aree marine e costiere protette e che le nuove tecnologie consentono l’esplorazione e lo sviluppo di giacimenti in acque profonde;
VISTA la legge 3 giugno 1978, n. 348, recante « ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974»;
CONSIDERATO che l’area oggetto di rimodulazione costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 613 del 1967, come modificato dall’art. 76 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
RITENUTO di rimodulare la “zona E” e di indicare le aree del Mar Tirreno, del mare di Sardegna fino alla linea di delimitazione Italia-Spagna e, in via cautelativa, entro la linea mediana italo-francese in cui possono essere presentate nuove istanze;
CONSIDERATA l’opportunità di effettuare la ricognizione e la rimodulazione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istante per la prospezione e la ricerca di idrocarburi, nel rispetto dei limiti ambientali previsti dall’articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, fatte salve le istanze e i titoli rilasciati al 29 giugno 2010;

D E C R E T A:

Articolo 1
(Rimodulazione della zona “E”)
1. La linea di delimitazione della «zona E», in cui è possibile presentare nuove istanze, è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all’allegato B, ricavata dalla Carta nautica – “Dal Mar Balearico al Mar Tirreno” dell’Istituto Idrografico della Marina n. 432 alla scala 1:1.000.000.
2. A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree di cui al comma 1. Il decreto è, altresì, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (B.U.I.G.) del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 2
(Ricognizione delle zone marine)
1. Sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata, e periodicamente aggiornata, la planimetria di cui all’Allegato C delle aree aperte alla presentazione di nuove istanze ai sensi dell’articolo 4 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che risulta attualmente, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del presente decreto, pari a 139.656 kmq rispetto all’estensione precedente di 227.160 kmq (Allegato D).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma 9 Agosto 2013

Il Ministro: ZANONATO

ALLEGATO A – Coordinate della “Zona marina E”

Vertice Longitudine Est Greenwich Latitudine Nord
1 5°56′,6 41°09′, Intersezione tra la linea Italia-Spagna, tra il vertice A e il vertice B, ed il parallelo 41°09′
2 6°00′, 41°09′,
3 6°00′, 41°18′,
4 6°10′, 41°18′,
5 6°10′, 41°22′,
6 6°15′, 41°22′,
7 6°15′, 41°25′,
8 6°20′, 41°25′,
9 6°20′, 41°28′,
10 6°28′, 41°28′,
11 6°28′, 41°32′,
12 6°35′, 41°32′,
13 6°35′, 41°35′,
14 6°39′, 41°35′,
15 6°39′, 41°37′,
16 6°45′, 41°37′,
17 6°45′, 41°40′,
18 6°50′, 41°40′,
19 6°50′, 41°42′,
20 7°08′, 41°42′,
21 7°08′, 41°40′,
22 7°15′, 41°40′,
23 7°15′, 41°39′,
24 7°18′, 41°39′,
25 7°18′, 41°37′,
26 7°25′, 41°37′,
27 7°25′, 41°35′,
28 7°31′, 41°35′,
29 7°31′, 41°34′,
30 7°36′, 41°34′,
31 7°36′, 40°05′,
32 6°16′,68 40°05′, Intersezione tra il parallelo 40°05′ e la linea Italia-Spagna, tra il vertice G e il vertice F
33 6°11′,9 40°21′,5 Vertice F della linea Italia-Spagna
34 6°10′,1 40°27′,3 Vertice E della linea Italia-Spagna
35 6°08′,9 40°31′,7 Vertice D della linea Italia-Spagna
36 6°07′,8 40°35′,7 Vertice C della linea Italia-Spagna
37 5°57′,6 41°06′,5 Vertice B della linea Italia-Spagna

Il Ministro: ZANONATO