Zona C
Di seguito è riportata una descrizione della zona marina con riferimenti normativi ed accordi internazionali.
Istituita con Legge 21 luglio 1967, n. 613 la Zona C si estende a nord nel Mare Tirreno meridionale, tra la linea di costa siciliana e la linea isobata dei 200 metri, a ovest nel Canale di Sicilia tra la linea di costa siciliana, la linea isobata dei 200 metri e un tratto della linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA, a sud nel Canale di Sicilia tra la linea di costa siciliana, la linea isobata dei 200 metri e il “Modus vivendi” ITALIA-MALTA, a est nel Mare Ionio meridionale tra la linea di costa siciliana e la linea isobata dei 200 metri.
Fa parte della zona C anche il sottofondo marino adiacente l’isola di Lampedusa tra l’isobata dei 200 metri e la linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA.
Recentemente con Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012 la zona C è stata ampliata a sud est in una parte della piattaforma continentale italiana del Mare Ionio meridionale tra il meridiano 15°10’ (limite definito dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3/06/85) e da archi di meridiano e parallelo internamente alla linea di delimitazione ITALIA-GRECIA.
La zona C si estende per circa 46.390 kmq e costituisce circa l’8 % della piattaforma continentale italiana.
La competenza territoriale è dell’UNMIG di Napoli.
Nel corso degli anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, alcune limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.
Altre limitazioni sono poste dall’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (divieto nelle acque delle isole Egadi).
Queste modifiche normative hanno di fatto ridotto l’area in cui è possibile presentare nuove istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari anche se la Zona C resta comunque quella definita dalla Legge 613/67 in quanto tutte le limitazioni successivamente imposte hanno sempre fatto salvi i titoli minerari conferiti prima dell’emanazione delle norme stesse.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Ministeriale 9 agosto 2013
Rimodulazione della Zona E e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze. - Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012
Ampliamento della Zona marina C. - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Norme in materia ambientale - Legge 3 giugno 1978, n. 347
Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina - Legge 21 luglio 1967, n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale