Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012

Ampliamento della Zona marina C

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante «ratifica ed esecuzione dell’accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971»;
VISTA la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 giugno 1985, che definisce i limiti marittimi di pertinenza di Malta e Libia;
VISTA la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che, in particolare all’articolo 3, disciplina l’apertura alle attività di ricerca e sviluppo di ulteriori aree nell’ambito della piattaforma continentale italiana;
VISTO in particolare l’articolo 5 della legge n. 613 del 1967, di identificazione, tra l’altro, della zona marina denominata “zona C”;
CONSIDERATO che l’area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 613 del 1967, come modificato dall’art. 76 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
CONSIDERATO che le linee di delimitazione con gli altri Paesi frontisti dovranno essere successivamente definite con accordi al fine di raggiungere un’equa soluzione ai sensi dell’art. 83 comma 1 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
RITENUTO che il limite della “zona C – settore Sud” di seguito definito non costituisce pregiudizio per la delimitazione finale della piattaforma continentale italiana nel Canale di Sicilia e nel Mare Ionio meridionale, come previsto dall’art. 83 comma 3, della citata legge n. 689/94;
CONSIDERATO il potenziale interesse alla ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree di sottosuolo marino sopra richiamate;
RITENUTA l’opportunità di ampliare la “zona C”, estendendola a est nel Mare Ionio meridionale, e a sud-est nel Canale di Sicilia

DECRETA

Articolo 1
1. La linea di delimitazione della «zona C – settore Sud» è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all’allegato B, ricavata dalla Carta batimetrica – Canale di Sicilia dell’Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.
2. A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui al comma 1. Il decreto è, altresì, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (B.U.I.G.) del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

ALLEGATO A: Coordinate della “zona marina C – settore sud”

Vertici Longitudine Est
Greenwich
Latitudine Nord
1 Intersezione tra la batimetrica dei 200 m
ed il parallelo 36°34′
2 16°04′, 36°34′,
3 16°04′, 36°00′,
4 16°46′, 36°00′,
5 16°46′, 35°04′,
6 16°40′, 35°04′,
7 16°40′, 35°00′,
8 16°33′, 35°00′,
9 16°33′, 34°57′,
10 16°29′, 34°57′,
11 16°29′, 34°54′,
12 16°23′, 34°54′,
13 16°23′, 34°52′,
14 16°18′, 34°52′,
15 16°18′, 34°50′,
16 16°14′, 34°50′,
17 16°14′, 34°48′,
18 16°10′, 34°48′,
19 16°10′, 34°46′,
20 16°04′, 34°46′,
21 16°04′, 34°44′,
22 16°00′, 34°44′,
23 16°00′, 34°43′,
24 15°56′, 34°43′,
25 15°56′, 34°40′,
26 15°45′, 34°40′,
27 15°45′, 34°38′,
28 15°36′, 34°38′,
29 15°36′, 34°35′,
30 15°10′, 34°35′,
31 Intersezione tra il meridiano 15°10′ e la
linea di delimitazione della “Zona marina C”
32 Intersezione tra la linea di delimitazione della
“Zona marina C” e la batimetrica dei 200 m

Dal vertice 32 al vertice 1 la linea di delimitazione della “Zona marina C – settore sud” è rappresentata dalla batimetrica dei 200 m.

Allegato B
Tavola della Zona marina “C” e della Zona marina “C – settore sud”.