Zona B

Di seguito è riportata una descrizione della zona marina con riferimenti normativi ed accordi internazionali.

Istituita con Legge 21 luglio 1967, n. 613 la Zona B si estende nel mare Adriatico centrale dal parallelo 44° al parallelo 42°, è delimitata ad ovest dalla linea di costa delle regioni Marche, Abruzzo e parte del Molise e ad est dalla linea di delimitazione Italia-Croazia.
La zona B si estende per circa 23.000 kmq e costituisce circa il 4 % della piattaforma continentale italiana.
La competenza territoriale è dell’UNMIG di Roma.

Nel corso degli anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, alcune limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.

Queste modifiche normative hanno di fatto ridotto l’area in cui è possibile presentare nuove istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari anche se la Zona B resta comunque quella definita dalla Legge 613/67 in quanto tutte le limitazioni successivamente imposte hanno sempre fatto salvi i titoli minerari conferiti prima dell’emanazione delle norme stesse.

RIFERIMENTI NORMATIVI