Zona A

Di seguito è riportata una descrizione della zona marina con riferimenti normativi ed accordi internazionali.

Istituita con Legge 21 luglio 1967, n. 613 la Zona A si estende nel mare Adriatico settentrionale fino al parallelo 44°, è delimitata ad ovest dalla linea di costa delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna e ad est dalle linee di delimitazione Italia-Slovenia e Italia-Croazia.
La zona A si estende per circa 13.300 kmq e costituisce circa il 2 % della piattaforma continentale italiana.
La competenza territoriale è dell’UNMIG di Bologna.

Nel corso degli anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, alcune limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.
Altre limitazioni sono poste dall’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (divieto nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po).

Queste modifiche normative hanno di fatto ridotto l’area in cui è possibile presentare nuove istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari anche se la Zona A resta comunque quella definita dalla Legge 613/67 in quanto tutte le limitazioni successivamente imposte hanno sempre fatto salvi i titoli minerari conferiti prima dell’emanazione delle norme stesse.



RIFERIMENTI NORMATIVI