Procedura di idoneità

RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ DEI PRODOTTI ESPLODENTI PER L’IMPIEGO ESTRATTIVO
L’articolo 297 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 stabilisce che nelle miniere e nelle cave è consentito l’impiego esclusivo di prodotti esplodenti, accessori detonanti e mezzi di accensione riconosciuti dal Ministero dell’Interno (art. 53 T.U.L.P.S.) e dichiarati idonei all’uso estrattivo dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che li iscrive nell’Elenco ufficiale istituito ai sensi dell’articolo 299 del medesimo D.P.R.
La disciplina tecnica per il rilascio dell’idoneità in attuazione dell’articolo 687 del D.P.R. 128/1959 è fissata dal Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018, adottato in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 81/2016 (di attuazione della Direttiva 2014/28/UE sugli esplosivi per uso civile) e del D.Lgs. 123/2015 (di attuazione della Direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici).
A seguito dell’istruttoria con esito favorevole, il prodotto viene iscritto nell’Elenco mediante provvedimento dirigenziale. Per ciascun prodotto, l’Elenco riporta la denominazione del prodotto, il codice MAP, la denominazione dell’operatore economico e la data di riconoscimento.

DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI INSERIMENTO IN ELENCO
Ai sensi dell’articolo 4 e dell’Allegato 1 del D.M. 6 febbraio 2018, gli operatori economici che intendono richiedere l’iscrizione di un prodotto nell’Elenco di idoneità all’impiego estrattivo devono inviare apposita istanza, in regola con le disposizioni sull’imposta di bollo, tramite PEC all’indirizzo dgis.div05@pec.mase.gov.it.
L’istanza, da redigersi per ciascun prodotto, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. Provvedimento di classificazione del Ministero dell’Interno (art. 53 T.U.L.P.S.), ove previsto dalla normativa vigente: Copia del provvedimento di classificazione del prodotto esplodente rilasciato dal Ministero dell’Interno (decreto di classificazione ovvero presa d’atto), unitamente all’indicazione degli estremi della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, laddove tali adempimenti siano prescritti dalla normativa di pubblica sicurezza per la specifica categoria del prodotto.
  2.  Attestato di esame “UE del tipo” e Valutazione della conformità (art. 19, D.Lgs. 81/2016 e art. 17, D.Lgs. 123/2015): Attestato di esame UE del tipo (Modulo B) e Certificato di valutazione della conformità al tipo in corso di validità (es. Modulo D, Modulo C2, Modulo E, etc..), rilasciati da un Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/28/UE (per gli esplosivi per uso civile) o della Direttiva 2013/29/UE (per gli articoli pirotecnici).
  3. Dichiarazione di conformità UE (art. 20, D.Lgs. 81/2016 e art. 18, D.Lgs. 123/2015): Dichiarazione di conformità UE, sottoscritta dal fabbricante, che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato II del D.Lgs. 81/2016 e all’Allegato I del D.Lgs. 123/2015. La Dichiarazione di conformità UE deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 81/2016 ovvero all’Allegato III del D.Lgs. 123/2015.
  4. Documentazione tecnica di prodotto (DM 6 febbraio 2018), in particolare:
    • Relazione tecnica espositiva e Schede tecniche (art. 4, comma 2, lettera a)): la sintetica relazione tecnica deve contenere una descrizione generale del prodotto, i risultati dei calcoli e delle prove effettuate secondo gli Schemi di cui agli Allegati 2, 3 e 4 del D.M. 6 febbraio 2018 (Scheda Tecnica). La relazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare delle licenze di pubblica sicurezza dell’impresa interessata (ovvero da un tecnico abilitato per i prodotti di cui alla 3ª sezione, lettere E ed F del T.U.L.P.S.).
      Nota operativa per la trasmissione: Le Schede Tecniche di cui agli Allegati 2, 3 e 4 del DM 6 febbraio 2018 costituiscono parte integrante della Relazione tecnica del prodotto. Qualora vengano trasmesse come files/documenti distinti rispetto al testo della Relazione tecnica, anche tali Schede dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal medesimo soggetto firmatario della Relazione, al fine di garantirne l’integrità e la riferibilità giuridica (D.Lgs. 82/2005).
    • Copia (in lingua italiana) delle istruzioni e informazioni di sicurezza per l’utente e delle indicazioni che saranno riportate su ogni singolo prodotto (art. 4, comma 2, lettera b)): Scheda Dati di Sicurezza (SDS); Istruzioni d’uso e note informative sulla sicurezza destinate agli utenti (es. Manuale Operativo Modalità di Utilizzo -M.O.M.U.); copia delle Etichette che saranno apposte su ogni singolo prodotto.
    • Per i prodotti classificati 1Ab (esplosivi da mina comuni utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto):
      a) Rapporto di prova rilasciato dall’Organismo notificato sulla valutazione sperimentale/test dei vapori tossici provocati dall’esplosione (art. 5, comma 5, lettera b));
      b) Calcolo del bilancio di ossigeno derivante dall’equazione di decomposizione dell’esplosivo nelle condizioni di massima ossidazione (art. 5, comma 5, lettera a)).

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CANONE ANNUO
L’iscrizione e il mantenimento dei prodotti nell’Elenco degli esplosivi sono soggetti al versamento del canone annuo previsto dall’articolo 32 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pari a € 50,00, per ciascun prodotto). Per le nuove iscrizioni, il versamento del canone deve essere eseguito esclusivamente solo a seguito della comunicazione di esito favorevole dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione.

RIFERIMENTI E NORMATIVA DI SETTORE
Per ulteriori approfondimenti e per la consultazione delle Linee Guida e circolari in materia di esplosivi e prodotti pirotecnici adottati dal Ministero dell’Interno, è possibile consultare la sezione dedicata del sito della Polizia di Stato al seguente Link istituzionale: https://www.poliziadistato.it/articolo/circolari-e-documenti-in-materia-di-esplosivi-e-prodotti-pirotecnici.