Canoni

Canoni dovuti allo Stato dai titolari di titoli minerari

I canoni dovuti allo Stato dai titolari di titoli minerari conferiti per la ricerca e coltivazione di idrocarburi e per lo stoccaggio del gas naturale sono stati definiti dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e rideterminati dall’articolo 11-ter, commi 9 e 10, della Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Con Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 sono state definite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni annui per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

Successivamente l’articolo 62-ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha introdotto una soglia ai canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi:
«Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l’ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente».

Infine con il Comunicato Ministeriale 3 dicembre 2020 sono state fornite indicazioni operative per effettuare i pagamenti dei maggiori importi dei canoni in capo a ciascun operatore in relazione alle concessioni di propria titolarità.