Comunicato Ministeriale 3 dicembre 2020

Modalità e termine di versamento delle maggiorazioni dei canoni per concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi della legge 11 febbraio 2019, n. 12

Per quanto attiene alle modalità attuative della legge 11 febbraio 2019, n.12, sulla base di disposizioni condivise con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si forniscono le indicazioni operative per effettuare i pagamenti dei maggiori importi dei canoni in capo a ciascun operatore in relazione alle concessioni di propria titolarità, distintamente da quelli stabiliti dal D.Lgs.625/96, la cui procedura rimane invariata.

La valorizzazione della produzione è definita adottando gli stessi criteri di valorizzazione di quantificazione delle royalties, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 625/96.

In relazione al valore della produzione così calcolato si potranno presentare i seguenti casi:

  1. ammontare annuo complessivo dei canoni inferiore al 3% del valore della produzione: nel caso in cui l’ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non superi il 3% della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente non trova applicazione il comma 9 bis e rimangono ferme le disposizioni precedentemente impartite. Ciascun concessionario verserà, in via cumulativa, le maggiorazioni computate ai sensi del comma 9 dell’art. 11 ter della Legge 12/2019 e, nei casi di contitolarità, in maniera proporzionale alla quota di titolarità delle singole concessioni di coltivazione. Il versamento dei maggiori importi deve essere effettuato, distintamente da quelli relativi ai canoni come stabiliti dal D.Lgs. 625/96, in favore del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo d’entrata 2620 del Capo VII entro il 10 dicembre per l’anno 2020 e per gli anni successivi, con la seguente causale: “Versamento delle maggiorazioni dei canoni senza soglia del 3%”;
  2. ammontare annuo complessivo dei canoni superiore al 3% del valore della produzione: nel caso in cui l’ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario superi il 3% della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente trova applicazione il comma 9 bis e ciascun concessionario verserà, in via cumulativa, le maggiorazioni computate ai sensi del combinato disposto dei comma 9 e 9 bis dell’art. 11 ter della Legge 12/2019 e, nei casi di contitolarità, in maniera proporzionale alla quota di titolarità delle singole concessioni di coltivazione. Il versamento dei maggiori importi deve essere effettuato distintamente da quelli relativi ai canoni come stabiliti dal D.Lgs. 625/96 in favore del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo d’entrata 2620 del Capo VII entro il 10 dicembre per l’anno 2020 e gli anni successivi, con la seguente causale: “Versamento delle maggiorazioni dei canoni con soglia del 3%”.

Ciascun concessionario la cui posizione rientri nel punto b) sopra dettagliato, con idonea autocertificazione, comunica al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze un prospetto indicante la valorizzazione della produzione e l’ammontare annuo complessivo dei canoni dovuti entro il termine fissato per il versamento delle maggiorazioni ai seguenti recapiti:
is@pec.mite.gov.it
cee@pec.mite.gov.it
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Si rappresenta, infine, che in relazione alle riperimetrazioni e cambi di titolarità delle concessioni in corso d’anno, valgono le disposizioni di cui all’articolo 32 della Legge 21 luglio 1967, n.613.

Direzione Generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Il Direttore: ROMANO

Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Il Direttore: DIALUCE