Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020
Art. 1.
- Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 febbraio 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162
[omissis]
Art. 12.
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
[omissis]
4 -bis . All’articolo 11 -ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 , sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;
- al comma 8:
- il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall’adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;
- al quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».
[omissis]