Approvato in data 31 gennaio 2024 l’invito alla manifestazione di interesse allo svolgimento di incarico in qualità di Struttura preposta al monitoraggio – SPM per la concessione di coltivazione di idrocarburi LONGANESI
La ex Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in data 31 gennaio 2024 ha approvato, sulla base della valutazione positiva espressa dalla CIRM nella seduta del 18 dicembre 2023, l’invito alla manifestazione di interesse allo svolgimento di incarico in qualità di Struttura preposta al monitoraggio – SPM, ai sensi degli «Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche» (ILG) del MiSE del 24 novembre 2014, per la concessione di coltivazione di idrocarburi denominata «Longanesi» in titolo alle società Padana Energia S.r.l. e Aleanna Italia S.r.l., e dei relativi criteri di valutazione delle candidature che saranno pervenute.
Invito alla manifestazione di interesse incarico SPM per la concessione di coltivazione LONGANESI
Allegato 1
INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO IN QUALITÀ DI STRUTTURA PREPOSTA AL MONITORAGGIO – SPM, AI SENSI DEGLI “INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLA SISMICITÀ, DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ANTROPICHE” (ILG) DEL 24 NOVEMBRE 2014, PER LA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI DENOMINATA “LONGANESI”.
LA DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA (DGIS) DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE)
PREMESSO CHE
• Il comma 1 dell’art. 13 del DM. del 7 dicembre 2016 prevede che “Il Ministero, nell’ambito dei provvedimenti di conferimento delle concessioni di coltivazione, prevede l’attuazione di programmi di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ed i relativi interventi secondo le specifiche tecniche più avanzate come definite nel decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6”;
• al comma 2 dell’art. 13 del D.M. del 7 dicembre 2016 si riporta inoltre che “Gli «Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche» predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con delibera 27 febbraio 2014 del Presidente della CIRM e pubblicato sul sito internet della DGS- UNMIG sono considerati specifiche tecniche avanzate”;
• con il decreto di proroga della concessione “SAN POTITO” e con il decreto di conferimento della concessione “BAGNACAVALLO”, entrambi rilasciati in data 7 dicembre 2018, è stato approvato, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna (Delibera n. 1367 di Giunta regionale in data 19 settembre 2017), il programma lavori del “Piano di sviluppo unitario del giacimento “Longanesi””, che si estende, appunto, in parte nella concessione di coltivazione “SAN POTITO” ed in parte nell’area della concessione di coltivazione di idrocarburi “BAGNACAVALLO”;
• con Decreto Ministeriale 13 novembre 2023, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell’articolo 9, commi 3 e 8, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell’articolo 11-ter, comma 4, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “SAN POTITO”, in territorio della provincia di Ravenna, di cui è titolare la “SOCIETÀ PADANA ENERGIA S.r.l.”, è prorogata a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino all’1 gennaio 2032;
• con lo stesso Decreto Ministeriale 13 novembre 2023, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 50 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, pubblicato sul BUIG – Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse – Anno LXVII, n. 11 – 30 novembre 2023, le concessioni “SAN POTITO” e “BAGNACAVALLO” sono state unificate in un’unica concessione denominata “LONGANESI”, ricadente nella Regione Emilia-Romagna, attribuita alle società “SOCIETÀ PADANA ENERGIA S.r.l.” (66,5%) e “ALEANNA ITALIA S.r.l.” (33,5 %), confermando per la concessione unificata il medesimo programma lavori unitario di sviluppo già approvato con i DD.MM del 07 dicembre 2018, e nominando la “SOCIETÀ PADANA ENERGIA S.r.l.” rappresentante unico nei confronti dell’Amministrazione.
• L’art. 5 comma 2 del D.M. 13 novembre 2023 di unificazione della concessione, obbliga i
concessionari a:
“c) osservare, nel corso dello svolgimento delle attività di sviluppo, tutte le condizioni, indicazioni e prescrizioni indicate nella pronuncia di compatibilità ambientale espressa con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2266 del 21 dicembre 2016”;
“o) attenersi all’applicazione delle disposizioni sul monitoraggio ai sensi del documento ‘Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche’
– (ILG) pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014”.
• la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2266 del 21 dicembre 2016 prevede che, per gli aspetti relativi al monitoraggio della subsidenza e della sismicità, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
“14. Dovrà essere realizzato il piano di monitoraggio della subsidenza, secondo le specifiche e le tempistiche proposte nella documentazione depositata dal proponente e come sinteticamente riportato nel precedente paragrafo 3.A.10. Detto piano di monitoraggio dovrà essere incrementato e modificato secondo quanto indicato nel successivo punto 2.
Tutti i dati prodotti, una volta validati dalla Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), dovranno essere trasmessi in formato digitale e con cadenza bimestrale alla Regione (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli), ad ARPAE (Direzione Tecnica e Sezione Provinciale di Ravenna), alla Provincia di Ravenna, ai Comuni di Bagnacavallo e di Lugo, all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.
A partire dalla messa in opera dei monitoraggi, e sino al terzo anno dalla messa in produzione dei pozzi dovrà essere prodotta, inoltre, con cadenza semestrale, una relazione tecnica a commento dei dati prodotti. Dopo i primi tre anni di coltivazione e fino ai tre anni successivi il termine della stessa, la suddetta relazione dovrà essere prodotta con cadenza annuale. Per il rimanente periodo in cui sono previsti i monitoraggi, detta frequenza potrà essere modificata sulla base dei valori di subsidenza rilevati. Resta inteso che qualora i risultati dei monitoraggi indicassero valori sensibilmente diversi rispetto a quelli attesi, la Regione potrà richiedere una tempistica diversa da quella dettagliata. La relazione, che dovrà essere trasmessa alle stesse Amministrazioni cui devono essere inviati i dati validati, dovrà precisare le eventuali differenze tra i dati di abbassamento del suolo effettivamente misurati rispetto a quelli calcolati nel modello matematico e stimare eventuali conseguenti aggravi degli impatti attesi sul territorio.
La gestione delle attività di monitoraggio, di analisi dei dati e di predisposizione dei report periodici da parte della SPM dovrà essere fatta ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida del MISE e in particolare del paragrafo 9.3.”
“15. con riferimento al programma di monitoraggio della subsidenza proposto, al fine di scorporare dalla subsidenza totale misurata al suolo le eventuali componenti derivanti dal prelievo idrico dalle falde ed dalla stagionalità, dovranno essere realizzati:
n. 1 assestimetro e n. 1 piezometro profondi alcune centinai di metri (300-400 metri);
n. 1 assestimetro e n. 1 piezometro profondi m 10.
Piezometri ed assestimetri dovranno essere dotati di sistemi di misure in continuo (letture orarie). Per i piezometri la variabile da misurare è il livello della falda (precisione centimetrica); per gli assestimetri le variabili da misurare sono l’abbassamento del suolo (precisione millimetrica) e la temperatura (precisione del decimo di grado). Piezometri ed assestimetri dovranno essere installati un anno prima dell’inizio della produzione dei pozzi e mantenuti in funzionamento per almeno 5 anni dopo il termine della produzione: se in tale intervallo di tempo dovessero insorgere malfunzionamenti, le Società proponenti dovranno provvedere al ripristino delle attrezzature.
Il programma di monitoraggio proposto dovrà essere inoltre integrato con ulteriori 8 stazioni GPS a frequenza singola, la cui istallazione dovrà essere contemporanea con la stazione GPS permanente già prevista, ed il cui posizionamento dovrà essere concordato con la Società Preposta al Monitoraggio (SPM) ed il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.
Per quel che riguarda l’acquisizione delle immagini SAR, sulla scorta delle indicazioni degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della Sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche (Ministero Sviluppo Economico, 2014), si dovranno utilizzare i dati collezionati dai sistemi europei Sentinel -1;
“16. relativamente al monitoraggio sismico la Società dovrà realizzare una rete di monitoraggio sismico congruente con le Linee Guida MISE (cap. 5), come indicato dalla DGR 903/2015. Per la migliore definizione dei volumi interessati dal monitoraggio sismico e quindi per la migliore progettazione della rete deve essere migliorata la caratterizzazione geologico-strutturale e sismotettonica dell’area considerando adeguatamente i dati disponibili nella letteratura specialistica e nei cataloghi on line INGV (CPTI, DISS) e producendo i dati e documenti indicati nel cap. 4 delle citate Linee Guida MISE;”
“17. nel caso durante il primo anno di monitoraggio sismico, prima dell’inizio delle attività di coltivazione, si rilevi una rumorosità di fondo elevata la rete dovrà essere adeguata con l’installazione di strumenti in pozzo, a profondità sufficienti da ridurre l’influenza del rumore e raggiungere le prestazioni richieste;”
“18. i monitoraggi della subsidenza e della sismicità dovranno essere realizzati da un Ente con funzione di SPM (Struttura Preposta al Monitoraggio) ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida del MISE;”
“19. i dettagli dei piani di monitoraggi e le tempistiche di elaborazione e trasmissione dei dati dovranno essere concordati con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e con ARPAE – Direzione Tecnica prima del rilascio della concessione e dell’intesa tra Regione Emilia-Romagna e MISE;”
• nel corso dell’iter amministrativo conclusosi con l’approvazione della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1367 del 19 settembre 2017, con la quale è stato espresso parere favorevole all’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Mise, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere
b) e c), e dell’art. 5 dell’Accordo del 24 aprile 2001, è stata acquisita la nota “del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale n. prot.NP/2017/16159 del 1 agosto 2017, di risposta alla richiesta di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di VIA – DGR n. 2266/2016 che ha sottolineato in particolare il rispetto delle prescrizioni 19 e 20 da verificare prima del rilascio dell’intesa regionale…”
• gli ILG prevedono che:
“nelle more dell’istituzione di un fondo finalizzato all’affidamento diretto dei monitoraggi da parte del MiSE (cfr. Capitolo 2), si propone di seguire i seguenti Indirizzi per l’individuazione di tale struttura, che viene definita Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), organo tecnico MISE”;
[La SPM è un] “soggetto tecnico-scientifico, costituito da una o più Università o Enti di ricerca di comprovate competenze in materia, eventualmente in consorzio tra loro, o anche con strutture private, competente in materia di progettazione e gestione di reti di monitoraggio, raccolta e analisi dei dati, cui vengono conferiti dall’Amministrazione competente compiti di raccolta e analisi dei dati di monitoraggio e di supporto all’Amministrazione nelle valutazioni conseguenti. La SPM può inoltre effettuare la progettazione e la realizzazione delle reti”;
Per ogni concessione sarà designata una SPM che svolgerà, in via esclusiva, il compito di organo tecnico di supervisione dei progetti, raccolta, trattamento e trasmissione dei dati al MiSE e al Concessionario”;
“Le modalità di conferimento dell’incarico saranno stabilite dal MiSE.”
“Il Concessionario, in concerto con la SPM designata, è in carico di predisporre il progetto di monitoraggio, ed è responsabile della realizzazione delle reti (intendendo con ciò l’acquisto, l’installazione o l’eventuale adeguamento della strumentazione), nonché per la loro manutenzione e gestione.”
“La SPM esamina e valuta il progetto di monitoraggio ai fini della sua approvazione da parte del MiSE ed esegue l’elaborazione, l’analisi e l’interpretazione dei dati. La SPM può anche essere incaricata dal Concessionario di eseguire la realizzazione e la manutenzione delle reti, ferme restando la responsabilità e la copertura dei costi da parte dello stesso Concessionario. Al fine di consentire la completa operatività della SPM, il flusso dei dati in continuo deve essere disponibile direttamente per la SPM.”
“Con lo scopo di garantire l’efficacia e la trasparenza delle attività svolte, si prevede la realizzazione, sul sito internet del Ministero ello sviluppo economico – DGRME (ora MASE – DGIS), di un’apposita area contenente sezioni specifiche per le singole concessioni, dedicate alla disseminazione di informazioni sulle attività in corso e dei dati acquisiti nel corso del monitoraggio.
Il modello di tali sezioni sarà identico per tutti i giacimenti oggetto di monitoraggio. I dati del giacimento saranno forniti dal Concessionario, mentre i dati del monitoraggio saranno forniti direttamente dalla SPM (cfr. Capitolo 9)”.
TUTTO CIÒ CONSIDERATO
SI INVITANO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO DI SPM AI SENSI DEGLI ILG PER LA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE “LONGANESI”, SITUATA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI TITOLARITA’ DI “SOCIETÀ PADANA ENERGIA S.r.l.” (66,5%) e “ALEANNA ITALIA S.r.l. (33,5 %) PER LA
DURATA DI 10 ANNI, Università o Enti di ricerca, eventualmente in consorzio tra loro, o anche con strutture private, con i seguenti requisiti:
1. Comprovate competenze in materia di progettazione e gestione di reti di monitoraggio, raccolta e analisi dei dati, nonché di supporto nelle valutazioni conseguenti, come previsto dagli ILG (max 30 punti):
a. Progettazione reti esistenti (copertura reti in km2 totali)
i. Monitoraggio sismico
ii. Monitoraggio deformazioni del suolo
b. Eventuali esperienze di monitoraggi in pozzo
c. Gestione reti esistenti
i. Monitoraggio sismico (copertura reti in km2 totali)
ii. Monitoraggio deformazioni del suolo (copertura reti in km2 totali)
iii. Monitoraggio delle pressioni di poro (elenco attività)
2. Disponibilità di una struttura tecnica adeguata allo svolgimento delle mansioni, ovvero provvista di un’adeguata dotazione di personale tecnico qualificato (quali tecnici e ricercatori esperti nelle attività di monitoraggio previste nonché per la validazione delle reti), di un’adeguata dotazione hardware e software idonea alla raccolta, gestione ed elaborazione dati, nonché alla pubblicizzazione dei dati del monitoraggio (max 30 punti):
a. Personale
i. Responsabili di struttura
ii. Unità di personale complessivo per il servizio
iii. Unità di personale a tempo indeterminato (e già inclusi nel punto ii.)
iv. Addetti alla pubblicazione/comunicazione (e già inclusi nel punto ii.)
b. Dotazione Hardware/Software
i. Server raccolta dati presenti presso la struttura (tipologia e capacità di archiviazione)
ii. Possesso software gestione/analisi dati e che non necessita di ulteriori spese di aggiornamento
iii. Sito web struttura
3. Durabilità e stabilità tali da garantire il monitoraggio per tutta la durata della vigenza del titolo (max 10 punti)
4. Disponibilità di sistemi di turnazioni adeguati a garantire lo svolgimento dei monitoraggi h24 come previsto dagli ILG (max 15 punti):
a. Trattamento per turnazioni h24
b. Trattamento per reperibilità a completamento delle 24 ore
5. Disponibilità di una struttura e di protocolli adeguati all’attivazione di procedure di allerta nel caso del superamento di soglie di attivazione (max 10 punti):
a. Sistema di allerta superamento soglia
b. Protocolli interni per gestione emergenze
6. Caratteristiche legali e di policy idonee alla necessaria pubblicazione dei dati di monitoraggio (max 4 punti):
a. Abilitazione alla pubblicazione per compatibilità dei codici interni
7. Comprovata esperienza di almeno un anno nello svolgimento di monitoraggi ai sensi degli ILG per attività di produzione/stoccaggio di idrocarburi (max 1 punti):
a. Esperienze pregresse monitoraggi ai sensi degli ILG
Si fa presente che le dichiarazioni sul possesso dei requisiti sopra riportati vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e comportano dunque responsabilità penali a carico del dichiarante in caso di false dichiarazioni, come disposto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Si richiede per la dichiarazione del possesso dei requisiti sopra riportati, oltre alla documentazione richiesta con note in calce, anche la compilazione del modello allegato.
Il presente invito alla manifestazione di interesse sarà pubblicato integralmente sul sito del Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – DGIS (https://unmig.mite.gov.it/index.php/it/ ).
Dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via pec agli indirizzi pec: is@pec.mite.gov.it – dgis.div05@pec.mase.gov.it nel termine massimo e perentorio di 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di avvenuta pubblicazione del presente invito.
Il Direttore generale: BARBARO
Elenco documentazione da presentare:
1. modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 1-7 compilato;
2. Curriculum Vitae della Struttura/e, con in evidenza studi, ricerche e lavori in materia di progettazione e gestione reti di monitoraggio, raccolta ed analisi dei dati, inerenti monitoraggi sismici e delle deformazioni del suolo, di durata di almeno un anno;
3. elenco strutturato del personale tecnico qualificato;
4. elenco attrezzatura tecnica ed hardware, già posseduta, per la gestione e pubblicazione dei dati, corredato da eventuali certificazioni;
5. elenco attrezzatura da acquistare per il completamento della dotazione tecnica ed hardware, finalizzata all’esecuzione dei servizi curati dalla SPM;
6. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai fini delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000.
Allegato:
1. modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 1-7.