Circolare 8 novembre 2017

Disposizioni in merito all’attuazione delle procedure per la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca nell’ambito di una concessione

Abrogata dalla Circolare Direttoriale 25 luglio 2023

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE – UNMIG

Premessa
Si premette che il R.D n. 1443 del 1927, la legge n. 9 del 1991 e il Dlgs n. 625 del 1996 prevedono che il titolare di concessioni o permessi di ricerca di idrocarburi non può sospenderne i relativi lavori di coltivazione e di ricerca, né ridurne la produzione di regime, salvo nei casi di provata motivazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore, senza autorizzazione della Sezione UNMIG competente, per periodi fino a 12 mesi, o della DGS-UNMIG per periodi superiori.
Si ritiene opportuno fornire nelle more di eventuali ulteriori disposizioni, agli operatori e ai competenti uffici di questa Direzione Generale, le indicazioni operative da attuare al fine dell’ottimizzazione dei procedimenti istruttori di competenza, nell’ambito delle istruttorie per la convalida o l’autorizzazione alla sospensione dei lavori o della riduzione sostanziale della produzione di regime.

Autorizzazione alla sospensione dei lavori e della produzione
Il titolare è tenuto a notificare preventivamente o immediatamente, nel caso di sospensioni non programmate, alla Sezione UNMIG competente, alla DGS-UNMIG ed alla DGSAIE le cause che determinano o hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione sostanziale della produzione di regime della concessione o della fase di coltivazione del titolo concessorio unico.
La sospensione o la riduzione sostanziale della produzione, nel caso di provate motivazioni tecniche, è autorizzata dalla Sezione UNMIG competente per un periodo totale di dodici mesi e dalla DGS UNMIG per periodi superiori previo parere della Sezione.
La sospensione o la riduzione sostanziale della produzione per cause di forza maggiore, non riconducibili al titolare, sono soggette a convalida da parte della Sezione UNMIG competente e dalla DGS UNMIG per periodi superiori previo parere della Sezione.
La Direzione o la Sezione UNMIG competente, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione, ordinano l’immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente livello produttivo.
La richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con l’indicazione, in oggetto, del nome della società, il nome della concessione seguito da “richiesta sospensione/riduzione sostanziale della produzione a regime della produzione” a:

La ripresa della produzione e dell’esercizio degli impianti è autorizzata, su istanza del titolare, dalla Sezione UNMIG competente. È facoltà della Sezione UNMIG competente richiedere le verifiche della rispondenza delle misure di prevenzione e protezione incendio ai sensi degli artt. 84, 85 e 93 del decreto legislativo 624/1996.
I provvedimenti di convalida o di autorizzazione sono comunicati anche alla DGSAIE.
Le sospensioni o riduzioni di produzione dovute a fermate degli impianti per attività di verifica/controlli che discendono da specifici obblighi di legge e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, che si concludono nell’arco di 30 giorni, e la successiva ripresa della produzione non sono soggette al procedimento di convalida e di autorizzazione. Resta fermo l’obbligo del titolare di darne adeguata e tempestiva informazione alla Sezione UNMIG territorialmente competente.

Roma 8 novembre 2017

Il Direttore generale: TERLIZZESE