Circolare Direttoriale 25 luglio 2023

Regolamentazione dei compiti e delle funzioni interne alla DG-IS in materia di attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attività ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

In applicazione di quanto previsto dal comma 6, dall’articolo 20 del DM 7 dicembre 2016, come modificato dal DM 9 agosto 2017 recante “Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, questa Direzione Generale, con la presente circolare, dispone, per gli uffici in indirizzo, le procedure operative interne finalizzate all’attuazione della disciplina in materia di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli. L’obiettivo principale è quello di coordinare e meglio articolare i compiti e le funzioni delle competenti Divisioni II – V – VI- VII e VII di questa Direzione Generale, e fornire disposizioni volte a garantire, ai fini della efficacia dell’azione amministrativa, un efficiente flusso di comunicazioni sia tecniche che meramente informative tra gli uffici, oltre che uniformare la gestione degli atti e dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

Premessa
Come noto, le competenze e le funzioni in materia di energia, ai sensi del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
In attuazione dell’art. 10 del citato decreto-legge è stato poi adottato il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 che, nel regolare l’organizzazione del MASE, ha istituito, tra l’altro, il Dipartimento energia (DiE), articolato in tre Direzioni generali, tra cui la Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS); l’art. 13 del citato D.P.C.M. ha poi espressamente attribuito alla DGIS “funzioni e compiti dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare”.
L’Ufficio nazionale minerario, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli è stato istituito con l’art.40 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6, presso l’allora Ministero dell’industria e del commercio.
Inizialmente detto Ufficio era articolato in un Ufficio UNMIG centrale e in tre sezioni UNMIG territoriali dislocate a Bologna, Roma e Napoli, ciascuna con medesimi funzioni e compiti di polizia mineraria da esercitare su specifiche aree territoriali di competenza (rispettivamente nord Italia, centro Italia e sud Italia); successivamente, a partire dal 2012 (con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012, di riorganizzazione degli Uffici), con il susseguirsi delle varie riorganizzazioni ministeriali, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia nell’articolazione centrale non è stato più ricostituito, rimanendo pertanto le funzioni e competenze UNMIG in capo alle sole tre sezioni territoriali UNMIG di Bologna, Roma e Napoli. Detta impostazione è stata mantenuta anche con la nuova organizzazione del MASE – Die – DGIS.
Il Decreto Ministeriale n. 458 del 10/11/2021, nel definire e individuare i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale della DGIS, ha infatti mantenuto le funzioni e compiti UNMIG in capo alle sole tre sezioni UNMIG, ciascuna per i rispettivi territori di competenza dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale.
Ai sensi dell’articolo 2, lettera p), del DM 7 Dicembre 2016, come modificato dal DM 9 agosto 2017, le sezioni UNMIG sono definite come “autorità di vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.128/1959, del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979, dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 624/1996 e dell’art.13 del decreto legislativo n. 81/2008, e sono competenti in materia di gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi”, anche mediante il rilascio delle relative autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e la messa in esercizio degli stessi.

Disposizioni relative a compiti e funzioni degli Uffici interni alla DGIS
Considerato tutto quanto sopra, in base ai principi di semplificazione amministrativa, si ritiene pertanto che le Sezioni territoriali UNMIG siano titolate ad esercitare tutti i compiti e le funzioni, compreso il rilascio di specifiche autorizzazioni e/o pareri di competenza ove previsti e/o richiesti, attribuiti specificatamente ad esse e/o genericamente all’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, dalla disciplina primaria di settore, sia di carattere generale sia di carattere speciale, e comunque non attribuiti, dal Decreto Ministeriale n. 458 del 10/11/2021, sopra richiamato, alla Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse, sezione laboratori e servizi tecnici o alla Divisione II – Analisi, programmazione e studi settore energetico e geo risorse.
In particolare, si fa riferimento alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886, alla legge 30 luglio 1990. n. 221, alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, alla legge 23 agosto 2004, n. 239, al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 8, al decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 78, al decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 145, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016; nonché ad ogni altro decreto ministeriale, direttoriale, circolare e linee guida finora adottati, in materia di gestione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Per quanto riguarda le verifiche delle “Garanzie economiche nell’ambito dell’esercizio delle attività di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell’articolo 4 del DM 07 dicembre 2016, così come modificato dal DM 9 agosto 2017,” in particolare le fideiussioni di cui al comma 1, nonché le garanzie di cui al comma 3 del citato articolo 4, si specifica quanto segue, la sezione UNMIG competente è tenuta ad acquisire la relativa documentazione ed effettuare le valutazioni di congruità tecnica delle relazioni presentate con le relative attività in essere dei titolari, effettuando le opportune verifiche di cui al punto 6 dell’Allegato 1 della circolare del 9 maggio 2018, dando, se del caso, comunicazione alla Direzione generale e alla Divisione V di eventuali criticità riscontrate.
Riguardo alla procedura prevista per il rilascio della deroga ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 886/79, le Sezioni UNMIG sono titolate a istruire e procedere ai fini del rilascio della stessa, anche ai sensi di quanto definito nel verbale della riunione CIRM del 15 ottobre 2013, per ogni richiesta relativa al territorio di competenza.
Con riferimento ai procedimenti relativi a sospensione o riduzione sostanziale della produzione, nel caso di provate motivazioni tecniche, l’autorizzazione è rilasciata dalla Sezione UNMIG competente per un periodo totale di dodici mesi e dalla Direzione generale, per periodi superiori, su base di motivata istruttoria da parte della Sezione territorialmente competente. La sospensione o la riduzione sostanziale della produzione per cause di forza maggiore, non riconducibili al titolare, sono soggette a convalida da parte della Sezione UNMIG competente e dalla Direzione generale, per periodi superiori a 12 mesi, sempre previo parere della Sezione. La Direzione generale o la Sezione UNMIG competente, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione, ordinano l’immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente livello produttivo. La ripresa della produzione e dell’esercizio degli impianti è autorizzata dalla Sezione UNMIG competente. È facoltà della Sezione UNMIG competente richiedere le verifiche della rispondenza delle misure di prevenzione e protezione incendio ai sensi degli artt. 84, 85 e 93 del decreto legislativo 624/1996. I provvedimenti di convalida o di autorizzazione della Sezione sono comunicati anche alla Divisione V. Le sospensioni o riduzioni di produzione dovute a fermate degli impianti per attività di verifica/controlli che discendono da specifici obblighi di legge e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, che si concludono nell’arco di 30 giorni, e la successiva ripresa della produzione non sono soggette al procedimento di convalida e di autorizzazione. Resta fermo l’obbligo del titolare di darne adeguata e tempestiva informazione alla Sezione UNMIG territorialmente competente.
Infine, ai fini dell’applicazione degli “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche” (ILG), le attività richieste all’UNMIG sono da intendersi come richieste alla sezione UNMIG territorialmente competente; il richiamo al MISE-DGRME nell’ambito dei citati ILG è da intendersi invece riferito alla Divisione V – DGIS;

Disposizioni finali
Nelle more della prevista riorganizzazione di questo Ministero, restano salve tutte le disposizioni di secondo e terzo livello, in materia di attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare, riportate in precedenti decreti direttoriali e circolari non in contrasto con le presenti disposizioni.
La circolare 8 novembre 2017 recante “Disposizioni in merito all’attuazione delle procedure per la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca nell’ambito di una concessione” è abrogata.

Roma, 25 luglio 2023

Il Direttore generale: BARBARO