Zona D
Di seguito è riportata una descrizione della zona marina con riferimenti normativi ed accordi internazionali.
Istituita con Legge 21 luglio 1967, n. 613 la Zona D si estende nel mare Adriatico meridionale e nel mare Ionio ed è delimitata ad ovest dalla linea di costa delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, fino allo stretto di Messina; a est dalla isobata dei 200 metri.
La zona D si estende per circa 18.470 kmq e costituisce circa il 3 % della piattaforma continentale italiana.
La competenza territoriale è dell’UNMIG di Napoli.
Nel corso degli anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, alcune limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.
Queste modifiche normative hanno di fatto ridotto l’area in cui è possibile presentare nuove istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari anche se la Zona D resta comunque quella definita dalla Legge 613/67 in quanto tutte le limitazioni successivamente imposte hanno sempre fatto salvi i titoli minerari conferiti prima dell’emanazione delle norme stesse.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Ministeriale 9 agosto 2013
Rimodulazione della Zona E e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze. - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Norme in materia ambientale - Legge 21 luglio 1967, n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale