Zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi
Di seguito è riportata una descrizione delle zone marine con riferimenti normativi ed accordi internazionali. Informazioni dettagliate sono disponibili nel Supplemento al BUIG Anno LVII n.2 IL MARE (aggiornato al 28 febbraio 2013).

– Zone marine
– Zone marine in formato KML
I titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare, vengono conferiti dal Ministero dello sviluppo economico in aree della piattaforma continentale italiana istituite con leggi e decreti ministeriali, denominate “Zone marine” e identificate con lettere dell’alfabeto.
Finora sono state aperte, con la Legge 21 luglio 1967, n. 613, le Zone A, B, C, D e E, e, con decreto ministeriale, le Zone F e G.
Negli ultimi anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, ulteriori limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” definisce le aree in cui sono vietate le nuove attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (art. 6, comma 17). Il divieto è stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.
Altre limitazioni sono poste dall’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (divieto nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi e nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po).
Infine con il Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 si è proceduto ad una rimodulazione della zona “E”.
Schede tecniche