Zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi

Di seguito è riportata una descrizione delle zone marine con riferimenti normativi ed accordi internazionali. Informazioni dettagliate sono disponibili nel Supplemento al BUIG Anno LVII n.2 IL MARE (aggiornato al 28 febbraio 2013).


Zone marine
Zone marine in formato KML

I titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare, vengono conferiti dal Ministero dello sviluppo economico in aree della piattaforma continentale italiana istituite con leggi e decreti ministeriali, denominate “Zone marine” e identificate con lettere dell’alfabeto.
Finora sono state aperte, con la Legge 21 luglio 1967, n. 613, le Zone A, B, C, D e E, e, con decreto ministeriale, le Zone F e G.

Negli ultimi anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, ulteriori limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.

In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” definisce le aree in cui sono vietate le nuove attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (art. 6, comma 17). Il divieto è stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.

Altre limitazioni sono poste dall’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (divieto nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi e nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po).


Infine con il Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 si è proceduto ad una rimodulazione della zona “E”.

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