Aree vietate alla ricerca e coltivazione di idrocarburi

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Supplemento al BUIG Anno LVII n.2 IL MARE.

Mappa delle aree vietate alle attività minerarie

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83
    Misure urgenti per la crescita del Paese. Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
    Il Decreto Legge apporta modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale.
  • Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121
    Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
    L’articolo 3, comma 1 introduce le seguenti modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
    Al comma 17 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.».
  • Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
    Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
    L’articolo 2, comma 3, lett. h) aggiunge il seguente comma 17 all’articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
    17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9.
    Il divieto e’ altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale.
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133
    Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
    Articolo 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
    1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all’articolo della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall’articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, (d’intesa con la regione Veneto), su proposta del (Ministro dell’ambiente e della tutela) del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu’ conservativi e prevedendo l’uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
  • Legge 9 gennaio 1991 n. 9
    Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale
    Articolo 4. Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione.
    1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.