Rideterminazione, per l’anno 2001, delle riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6, art 19, del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n 625
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE
di concerto con
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
– Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
– Visto l’articolo 19 del citato decreto che, nel disciplinare la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce che le riduzioni del valore unitario delle aliquote determinate al precedente comma 6 per l’anno 1997 – vengano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7 dell’articolo 19;
– Acquisito il parere che la Commissione di cui al comma 7 dell’art.19 del Decreto Legislativo n.625 del 1996 ha espresso nella seduta dell’11 marzo 2002;
– Visto l’andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria, di cui occorre tenere conto – ai sensi dell’articolo 19, comma 7 del Decreto Legislativo n. 625 del 1996 – ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997;
– Ritenuto di condividere il parere della citata Commissione;
– Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, come modificato ed integrato con decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
– Ritenuto che in occasione della conversione in euro degli importi unitari espressi in lire contenuti nell’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n 625, al fine di ridurre al minimo le approssimazioni derivanti dalla conversione, gli importi unitari debbano essere espressi in euro con sei cifre decimali per gli importi relativi al gas (euro/Smc) ed in euro con quattro cifre decimali per gli importi relativi all’olio (euro/t);
DECRETA:
Articolo unico.
– Le riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6 dell’art.19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n.625 per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto, sono così rideterminate per l’anno 2001:
– da “20 lire per Smc” a ” 0,010804 euro per Smc”;
– da “30 lire per Smc” a ” 0,016206 euro per Smc”;
– da “30.000 lire per tonnellata” a “16,2064 euro per tonnellata”;
– da “60.000 lire per tonnellata” a ” 32,4128 euro per tonnellata”;
– da “1 lira per ogni 5 Km di condotta … con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio” a “0,000540 euro per ogni 5 Km di condotta … . con un massimo di 0,016206 euro per Smc di gas o per chilogrammo di olio”.
Roma, 19 marzo 2002.
Il Direttore dell’agenzia del territorio:
PICARDI
Il Direttore generale dell’energia e delle risorse minerarie:
FANELLI