Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n 239
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito la legge n. 400/1988);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’ art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’istituzione del Ministero delle attività produttive (di seguito il decreto legislativo n. 300/1999);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, riguardante modificazioni al decreto legislativo n. 300/1999, e alla legge n. 400/1988, in materia di organizzazione del Governo recante, tra l’altro, modificazioni alle funzioni e ai compiti attribuiti, con le inerenti risorse, al Ministero delle attività produttive;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito la legge n. 239/2004);
Visto in particolare l’ art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge “le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative eper le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare”;
Visto, in particolare, l’ art. 1, comma 111, della legge n. 239/2004 ove si prevede che “le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive”;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, concernente, tra l’altro, la trasformazione del Ministero delle attività produttive in Ministero dello sviluppo economico;
Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale politiche di bilancio, con nota 1° febbraio 2005, n. 001630 ha disposto una variazione dello stato di previsione dell’entrata, per l’esercizio finanziario 2005, istituendo l’art. 19 “Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti ed infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23 agosto 2004, n. 239” del capitolo 3592 “Somme da introitare ai fini della riassegnazione, in tutto o in parte, all’amministrazione delle attività produttive”;
Considerata la lettera di trasmissione prot. n. 4345 del 7 marzo 2006 che l’allora Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie ha inviato al Ministero dell’economia e delle finanze unitamente allo schema di decreto interministeriale, predisposto accogliendo le osservazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, trasmesse con nota prot. n. 645/MIX/11316 del 17 novembre 2005;
Considerato che l’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, con nota prot. n. 645/MIX/5672, del 20 aprile 2006, ha comunicato all’allora Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie e, per conoscenza, all’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di “non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare circa l’ulteriore corso dello schema di decreto interministeriale proposto”;
Considerato che l’obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004, si sia già conclusa l’istruttoria, nè per le istruttorie concluse con un rigetto;
Ritenuto opportuno applicare l’aliquota unica dello 0,5 % sul valore delle opere da realizzare, a prescindere dal valore massimo delle opere stesse, in considerazione del fatto che tutte le opere, a prescindere dal valore dell’investimento, comportano, per gli uffici dell’amministrazione, un’attività istruttoria onerosa, complessa e non graduabile in misura inferiore alla percentuale massima prevista dall’ art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004;
Ritenuto opportuno provvedere alla regolamentazione delle modalità di versamento del contributo dovuto per le spese di istruttoria poste a carico del soggetto richiedente, nonchè a fissare il termine entro il quale devono essere effettuati i medesimi versamenti;
DECRETANO
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Per le attività di istruttoria svolte dalla Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, relative al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, finalizzati alla realizzazione e alla verifica di impianti e infrastrutture il cui valore sia di entità superore a 5 milioni di euro, è posto a carico dei soggetti richiedenti un versamento pari allo 0,5 % del valore dell’opera da realizzare nei seguenti casi:
a) impianti per la produzione di energia elettrica, con potenza termica superiore a 300 MW;
b) impianti per il trasporto di energia;
c) opere ed impianti per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale;
d) terminali per la rigassificazione di gas naturale;
e) opere ed impianti realizzati nell’ambito di permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni per idrocarburi.
Art. 2. Modalità di versamento
1. All’atto della presentazione dell’istanza relativa al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni di cui all’ art. 1, il soggetto interessato attesta l’importo dell’opera da realizzare ed allega l’originale ovvero copia conforme all’originale della quietanza del versamento pari allo 0,5 % del valore dell’opera da realizzare.
2. I versamenti relativi alle istruttorie indicate all’ art. 1, sono effettuati con imputazione sul capitolo 3592 “Somme da introitare ai fini della riassegnazione in tutto o in parte, all’amministrazione delle attività produttive”, art. 19 “Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti ed infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23 agosto 2004, n. 239”.
3. Il versamento può essere effettuato presso la competente sezione di Tesoreria provinciale della Banca d’Italia ovvero con conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria provinciale riportando la causale “Contributo per le spese sostenute dagli uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, per le istruttorie tecniche e amministrative per autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale, di cui all’ art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – Provincia ….; Comune …..; Localita …;”.
4. Non sono ammessi rimborsi a seguito di mancata o di parziale realizzazione delle opere previste, di cui al precedente art. 1.
Art. 3. Disposizione finale
1. Il presente decreto trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.