Modalità per la gestione delle offerte di vendita e di acquisto relativamente alle aliquote delle produzioni di gas destinate allo Stato di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legge n7/07
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00);
VISTA la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (di seguito: decreto legislativo n. 625/96), ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall’articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché integrate dall’articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
VISTO l’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, (di seguito: decreto legge n. 7/07) che stabilisce che al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l’accesso dei piccoli e medi operatori, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito: l’Autorità) sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità;
VISTO l’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/2009 che dispone che il Gestore del mercato elettrico, ora Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME); entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 31 luglio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 12 luglio 2007), con il quale sono stabilite le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 103 del 5 maggio 2010 (di seguito: decreto ministeriale 18 marzo 2010) recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori nell’ambito della Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato;
RITENUTO opportuno, in applicazione del citato articolo 30, comma 2, della legge 99/09, adeguare le norme del citato decreto ministeriale 12 luglio 2007 con l’emanazione del presente decreto;
CONSIDERATO che in attesa della definizione della disciplina del mercato del gas naturale di cui all’articolo 30, comma 1, della citata legge 99/09, il mercato regolamentato delle capacità – PSV – permane l’ambito di riferimento per l’allocazione della capacità di trasporto correlata alle partite di gas scambiate nel sistema nazionale;
RITENUTO che ai fini di un approccio graduale alla realizzazione di un mercato organizzato del gas sia opportuno aumentare i volumi di gas trattati presso la Piattaforma di negoziazione di cui all’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 marzo 2010 tramite l’offerta delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato.
DECRETA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le modalità con cui i produttori di gas naturale assolvono all’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07 a seguito delle disposizioni dell’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09;
b) le modalità con le quali il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) assume, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09, la gestione delle offerte di vendita e di acquisto relativamente alle aliquote delle produzioni di gas destinate allo Stato di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legge n.7/07.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Nel presente decreto:
a) per aliquote di gas si intendono le aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato che ciascun titolare delle concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 625/96, come modificate dall’articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge n. 239/2004, nonché integrate dall’articolo 45, comma 1, della legge n. 99/09;
b) per Indice QE si intende la quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della Delibera n. 52/99 e successive modificazioni, assumendo fissa l’equivalenza: 1 metro cubo standard = 38,52 MJ;
c) per titolare si intende il soggetto cui il Ministero dello sviluppo economico ha conferito la concessione per la produzione di idrocarburi gassosi, ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall’articolo 1, comma 82-ter, della legge 239/2004 e dall’articolo 27, comma 34, della legge n. 99/2009, e che è tenuto a cedere le aliquote delle produzioni di gas destinate allo Stato ai sensi del decreto legge n. 7/07;
d) per operatore si intende sia il soggetto offerente, sia il soggetto acquirente che negoziano gas tramite la piattaforma del GME;
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni del decreto ministeriale 18 marzo 2010 e, più in generale, le definizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e dei suoi decreti applicativi, nonché le definizioni di cui alla delibera dell’Autorità n. 22/04, come successivamente modificata.
TITOLO II
MODALITÀ DI OFFERTA E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
Articolo 3
(Condizioni generali per la cessione delle aliquote di gas)
1. Le aliquote di gas destinate allo Stato di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07, sono offerte dai titolari esclusivamente nell’ambito della piattaforma di negoziazione del GME.
2. L’Autorità aggiorna le norme sulle modalità economiche di offerta delle aliquote di gas di cui al comma 1 coerentemente alle disposizioni del presente decreto ministeriale.
3. Il GME adegua il Regolamento della piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale (di seguito: Regolamento), nonché le Disposizioni tecniche di funzionamento per garantire la coerenza alle disposizioni del presente decreto ministeriale e alle norme dell’Autorità di cui al comma 2.
Articolo 4
(Modalità di offerta delle aliquote di gas)
1. Le procedure di contrattazione delle aliquote avvengono mediante negoziazione ad asta.
2. Le aliquote sono suddivise in lotti di pari valore energetico, definiti nel Regolamento, secondo condizioni e modalità di offerta definite dall’Autorità tali da consentire la consegna secondo quote mensili omogenee a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell’anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote, e fino al mese di marzo dell’anno successivo fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 12 luglio 2007.
3. Non sono accettate offerte in acquisto inferiori all’indice QE di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 625/96, pubblicato sul sito internet della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche con comunicato ministeriale 24 febbraio 2010.
4. In caso di mancata vendita, il lotto di gas offerto rimane nella disponibilità del titolare, il quale è tenuto a corrispondere allo Stato l’equivalente valorizzato in misura pari all’indice QE di cui al comma 3.
Articolo 5
(Pubblicità dei dati)
1. I dati e i risultati relativi all’utilizzo della piattaforma per la vendita delle aliquote di gas sono resi pubblici dal GME secondo le condizioni definite nel Regolamento.
Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale ed agli operatori della Piattaforma di negoziazione del gas naturale.
Esso è pubblicato nel sito internet del Ministero ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero, se anteriore, dalla data della sua notifica ai soggetti interessati per le norme ad essi applicabili.
Il Ministro: BERLUSCONI