Decreto Ministeriale 4 marzo 2011

Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale

/IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all’art. 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l’Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali da adottare per l’intesa tra lo Stato e le regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;
Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
Considerato che l’art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, prevede l’aggiornamento del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010, recante «Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, recante «Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo»;
Ritenuto necessario provvedere all’aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010 nei modi di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 per tenere conto delle nuove norme in materia di prospezione ricerca e coltivazione in mare;

D E C R E T A:

Capo I FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, nell’ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell’ambito degli stessi titoli minerari.
2. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero può stipulare appositi accordi con le singole regioni e province autonome, finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi, per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche dei suddetti enti territoriali nell’azione amministrativa e di vigilanza di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero può stipulare accordi con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative relative alle attività di cui al comma 1, ivi comprese quelle di polizia mineraria.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;
b) «regione»: regione a statuto ordinario, con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;
c) «uffici territoriali»: uffici dirigenziali della direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, organi tecnici di polizia mineraria del Ministero, competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa e controllo sulle attività di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
d) «permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, rilasciato ai sensi dell’art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004;
e) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le «attività di ricerca» rilasciato ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 77, della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dal comma 34 dell’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
f) «concessione di coltivazione»: titolo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell’art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 82-ter, della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
g) «attività di prospezione»: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;
h) «attività di ricerca»: insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
i) «attività di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;
l) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;
m) «autorità di vigilanza»: autorità competente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione; ai sensi del decreto legislativo n. 624/1996, la vigilanza spetta al Ministero dello sviluppo economico che la esercita a mezzo della direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e degli uffici territoriali.
2. Per le ulteriori definizioni si rinvia all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 e dei relativi decreti applicativi.

Capo II MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 3
Rilascio di titoli minerari, durata e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento del relativo titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione).
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma precedente sono rilasciati dal Ministero, d’intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004.
3. Il permesso di prospezione non esclusivo e’ accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell’art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 d’intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all’art. 15, comma 5.
4. Il permesso di ricerca e’ conferito con decreto del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 4, della legge n. 9/1991 e dell’art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d’intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all’art. 15, comma 5.
5. La concessione di coltivazione e’ conferita con decreto del Ministero ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 625/1996, d’intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all’art.15, comma 5.
6. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell’art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, la concessione e’ accordata al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.
7. Ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 625/1996, il titolare del permesso di ricerca può ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 9/1991 un’ulteriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.
8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell’art. 9 comma 8 della legge n. 9/1991, il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe, di cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.

Art. 4
Requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica del richiedente
1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati agli enti di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche ed economiche ed offrono garanzie adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea, nonché, a condizioni di reciprocità, ad enti di altri paesi, secondo quanto stabilito con decreti direttoriali di cui all’art. 15, comma 5.
2. Le garanzie di ordine economico di cui al comma 1 devono essere tali da garantire da ogni evenienza di sicurezza per le persone e per l’ambiente.

Art. 5
Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso e della concessione
1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca o della concessione quando:
a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l’atto di conferimento;
b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dagli uffici territoriali competenti;
c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;
d) non siano stati corrisposti entro i termini stabiliti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di conferimento.
2. La pronuncia della decadenza e’ disposta con decreto del Ministero. Dalla data del predetto decreto, il titolare e’ esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall’atto del rilascio del titolo.
3. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 2, il Ministero provvede all’attribuzione della concessione ad altro operatore secondo modalità di gara ovvero, in caso di non economicità della coltivazione ne dispone la revoca previo ripristino a carico del titolare.
4. Il permesso e la concessione cessano:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del titolare.

Capo III ESERCIZIO DEL TITOLO

Art. 6
Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi
1. Su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di coltivazione di idrocarburi, relative a distinti livelli nel sottosuolo.
2. Gli impianti della concessione di coltivazione di cui al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.

Art. 7
Modifiche programma lavori
1. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, e’ tenuto a presentare preventivamente il programma al Ministero.
2. Il concessionario non può sospendere o modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero secondo quanto previsto nei decreti direttoriali di cui all’art. 15, comma 5.
3. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82-sexies della legge 20 agosto 2004, n. 239, introdotto dall’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, secondo le modalità stabilite dai decreti direttoriali di cui all’art. 15, comma 5.
4. Le attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, all’ufficio territoriale competente.
5. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, e’ costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna degli stessi allo Stato.

Art. 8
Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale
1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza al Ministero per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista per convenire le modalità con le quali sarà coltivato il giacimento predetto.

Art. 9
Obblighi del titolare
1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443/27.

Art. 10
Disposizioni per la sicurezza degli impianti
e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell’esercizio
1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modifiche, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni.
2. La vigilanza sull’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l’emanazione di atti polizia giudiziaria e’ svolta dagli uffici territoriali, che si avvalgono, per la materia connessa con la salvaguardia della salute dei lavoratori, dei locali organismi A.S.L.. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, il Ministero può stipulare appositi accordi con le singole regioni e province autonome finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche regionali nell’azione di vigilanza secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
3. Il titolare deve fornire agli uffici territoriali i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dai decreti direttoriali di cui al successivo art. 15 comma 5, resta ferma la facoltà da parte degli uffici territoriali di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.
4. Il titolare deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere economico e tecnico relative alla propria attività.
5. L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto.
6. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze.
7. Nel caso di evento non dipendente dalla volontà del concessionario che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi deve essere comunque data comunicazione tempestiva al Ministero.

Art. 11
Applicazione del decreto legislativo n. 128/2010
1. Nell’ambito dei titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128 e’ autorizzato lo svolgimento delle attività previste nei predetti titoli abilitativi, tenuto conto dei limiti fissati dall’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010.
2. Con successivo decreto direttoriale di cui all’art. 15, comma 5 saranno dettagliate le attività di cui al comma 1 da autorizzare nel rispetto delle misure per la sicurezza e delle regole di buon governo del giacimento minerario.
3. L’autorità di vigilanza rilascia le autorizzazioni di cui al comma 2 secondo quanto stabilito dall’art. 27 della legge n. 99/2009 e dalle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di salute delle maestranze addette, vigenti nel settore.

Art. 12
Pubblica utilità
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 78 e 82-quater, della legge n. 239/2004, come modificato dall’art. 27, comma 34 della legge n. 99/2009, le opere necessarie per le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13
Verifica esecuzione programmi
1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all’atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall’esercizio della concessione, nonostante l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dai decreti direttoriali di cui all’art. 15, comma 5, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

Art. 14
Conseguenza degli inadempimenti
1. L’inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare e’ motivo di decadenza del titolare del permesso di prospezione, del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione secondo quanto stabilito nell’art. 5.

Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 26 aprile 2010, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. E’ abrogato il decreto ministeriale 26 aprile 2010, recante «Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto e’ ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
5. Con decreti direttoriali della direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: ROMANIunmig/norme/dm040311.htm