Ripresa dei termini di efficacia della procedura sospesa per l’attribuzione ad altro titolare delle concessioni di coltivazioni nel cui ambito ricadono i giacimenti definiti marginali
VISTA la legge 11 gennaio 1957, n 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 recante “Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;
VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, di Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144″;.
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, e, in particolare, l’art. 5, comma 1, che definisce i giacimenti marginali, per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicità critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario;
VISTO il decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112 , pubblicato nella G.U. del 25 giugno 2008, n. 147, S.O. n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella G.U. del 21 agosto 2008, n. 195, S.O. n. 196/L, e, in particolare, l’articolo 8 del D.L. citato, come modificato dalla legge di conversione, recante “legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi”;
VISTI in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 del decreto legge n. 112 del 2008, che dispongono che “2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi; 3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero”;
VISTO il D.M. 30 giugno 2009 recante le modalità relative all’attribuzione di giacimenti di idrocarburi marginali ai sensi del disposto di cui all’art. 8, comma 3, del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la sentenza n. 339 del 30 dicembre 2009 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art.8, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui “… non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l’attribuzione della concessione altro titolare …”;
VISTA la nota prot. n. 4214 del 14 gennaio 2010 con la quale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nelle premesse citate è stata sospesa la procedura in atto, definita ai sensi del D.M. 30 giugno 2009, per l’attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare delle concessioni di coltivazione nel cui ambito ricadono i giacimenti di idrocarburi definiti marginali;
VISTO il parere della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano con il quale è stato espresso nella seduta del 29 luglio 2010 parere favorevole, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 al provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2009 recante “modalità relative all’attribuzione di giacimenti marginali”;
RITENUTO che essendo venuti pertanto meno i presupposti di anticostituzionalità, non sussistono ulteriori condizioni ostative alla ripresa dell’efficacia delle procedure competitive per l’attribuzione ad altro titolare delle concessioni di coltivazione nel cui ambito ricadono i giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dal D.M. 30 giugno 2009;
RITENUTO che la procedura, sospesa con la nota ministeriale prot. n. 4214 del 14 gennaio 2010, citata nelle premesse, possa riprendere corso anche ai fini della tutela economica delle Società già coinvolte nella procedura stessa;
DISPONE
Art. 1.
(Ripresa di efficacia termini e conferma procedura)
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sono riaperti i termini di efficacia della procedura sospesa con nota ministeriale prot. n. 4214 del 14 gennaio 2010 per l’attribuzione ad altro titolare delle concessioni di coltivazione nel cui ambito ricadono i giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dal D.M. 30 giugno 2009.
2. La ripresa dei termini della procedura sospesa si applica alla Società per le quali sono state acquisite le domande di partecipazione alla procedura competitiva delle Società ammesse all’accesso dei dati di cui al “data room” predisposto in forza del comunicato ministeriale in data 31 luglio 2009.
3. E’ confermata altresì l’efficacia delle modalità delle successive procedure competitive per l’attribuzione ad altro titolare delle concessioni di coltivazione nel cui ambito ricadono i giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dal D.M. 30 giugno 2009.
Art. 2
(Pubblicazione e notifica)
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e diventa efficace alla data della sua emanazione.
Roma, lì 21 ottobre 2010
IL DIRETTORE GENERALE: TERLIZZESE
ALLEGATO
Comunicazione ripresa dei termini di decorrenza della procedura per la riattribuzione concessioni di coltivazione di giacimenti marginali