Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n 625 articolo 19, comma 5-bis – Indice QE 2014 – quota energetica costo materia prima gas per l’anno 2014
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si rende noto che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – interpellata da questa Direzione Generale – ha comunicato che i valori dell’indice QE espressi in euro/GJ, calcolati per ciascun trimestre dell’anno 2014, sono i seguenti:
Gennaio-Marzo 2014 |
8,650987 |
Aprile-Giugno 2014 |
8,410873 |
Luglio-Settembre 2014 |
8,122211 |
Ottobre-Dicembre 2014 |
8,298587 |
Pertanto, per la corresponsione delle aliquote dovute per le produzioni di idrocarburi gassosi ottenute nell’anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione utilizzeranno quale valore unitario dell’aliquota la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati, pari a 8,370665 euro/GJ.
Roma, 31 marzo 2015
Il Direttore generale: TERLIZZESE