Ripartizione delle risorse del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti delle regioni interessate da estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi relativo alle produzioni registrate nel 2022, redatto ai sensi dell’articolo 45 della legge n. 99/2009
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 45 della citata legge, modificato dall’art. 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito «Fondo»);
Visto il comma 4 del citato art. 45 secondo cui con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con i presidenti delle regioni interessate, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all’equilibrio finanziario del fondo;
Visto il comma 5 del citato art. 45 secondo cui con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 12 novembre 2010 di attuazione delle disposizioni previste dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e il successivo decreto del Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 7 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 101 del 2 maggio 2016, di attuazione dell’art. 45, comma 4 della legge n. 99 del 2009, recante le «Modalità procedurali di utilizzo del fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», attribuendo a quest’ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 4 che modifica la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato il comunicato della Direzione generale per le infrastrutture e sicurezza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’8 maggio 2023 che, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fissa il valore dell’indice QE 2022 – quota energetica del costo della materia prima gas per l’anno 2022 – pari a 14,05976 euro/GJ e considerati i dati sulle produzioni di idrocarburi registrate nell’anno 2022;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nell’anno 2022
1. Le risorse del fondo costituito per le produzioni del 2022, pari a 75.978.648,00 euro sono ripartite fra le regioni secondo le quote indicate nell’allegato 1 al presente decreto.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento medesimo, sono di giorni sessanta per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e di giorni centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 20 novembre 2023
Il Ministro dell’economia e delle finanze: GIORGETTI
Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica: PICHETTO FRATIN
Allegato 1
L’importo del fondo costituito sulle produzioni 2022 ammonta ad euro 75.978.648,00.
Il suddetto importo è ripartito nel modo seguente:
Regione |
Importo
[Euro] |
Quota del Fondo
[%] |
Abruzzo |
138.067 |
0,18 |
Basilicata |
69.998.334 |
92,13 |
Calabria |
1.578.178 |
2,08 |
Emilia-Romagna |
2.132.853 |
2,81 |
Lombardia |
146.554 |
0,19 |
Marche |
181.615 |
0,24 |
Molise |
767.667 |
1,01 |
Piemonte |
235.406 |
0,31 |
Puglia |
750.544 |
0,99 |
Toscana |
25.667 |
0,03 |
Veneto |
23.763 |
0,03 |
Totale complessivo |
75.978.648 |
100,00 |