Zona E

Di seguito è riportata una descrizione della zona marina con riferimenti normativi ed accordi internazionali.

La Zona E, istituita con Legge 21 luglio 1967, n. 613, è stata successivamente ampliata con Decreto Ministeriale 9 agosto 2013.
La Zona E, come originariamente istituita, si estende nel mare Ligure, nel mare Tirreno e nel mare di Sardegna. È delimitata da un lato dalla linea di costa delle regioni Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria fino allo stretto di Messina, e dall’altro lato dalla isobata dei 200 metri ad eccezione dell’area marina delle Bocche di Bonifacio in cui è delimitata dalla linea ITALIA-FRANCIA.

La Zona E, come recentemente ampliata con Decreto Ministeriale 9 agosto 2013, comprende anche il “Settore Ovest” nel mare Balearico delimitato a ovest dalla linea ITALIA-SPAGNA, a nord da una linea spezzata interna alla linea mediana ITALIA-FRANCIA e a sud-est da una linea spezzata nella piattaforma continentale italiana.
La Zona E si estende per circa 60.150 kmq costituendo circa il 10 % della piattaforma continentale italiana. La competenza territoriale è degli uffici UNMIG di Bologna, Roma e Napoli.

Nel corso degli anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, alcune limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.
Altre limitazioni sono poste dall’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (divieto nelle acque del Golfo di Napoli e del Golfo di Salerno).

Queste modifiche normative hanno di fatto ridotto l’area in cui era possibile presentare nuove istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari anche se la Zona E resta comunque quella definita dalla Legge 613/67 in quanto tutte le limitazioni successivamente imposte hanno sempre fatto salvi i titoli minerari conferiti prima dell’emanazione delle norme stesse.

Con il recente Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 si è proceduto a definire meglio le aree in cui è possibile effettuare nuove attività di ricerca di idrocarburi. Per la zona E tali aree coincidono con il Settore Ovest che ha una distanza dalle coste sarde e dalle aree di tutela ambientale tra i 45 e i 75 km.
Di seguito è riportata la descrizione dell’area della Zona E in cui è possibile presentare nuove istanze.

AREA APERTA ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE ISTANZE

Area della zona marina: 60.150 kmq
Area aperta alla presentazione di nuove istanze: 20.890 kmq (35%)

 

SETTORE OVEST

Vertice Longitudine E GRW Latitudine N Descrizione
1 5°56′,6 41°09′, Intersezione tra la linea Italia-Spagna, tra il vertice A e il vertice B, ed il parallelo 41°09′
2 6°00′, 41°09′,
3 6°00′, 41°18′,
4 6°10′, 41°18′,
5 6°10′, 41°22′,
6 6°15′, 41°22′,
7 6°15′, 41°25′,
8 6°20′, 41°25′,
9 6°20′, 41°28′,
10 6°28′, 41°28′,
11 6°28′, 41°32′,
12 6°35′, 41°32′,
13 6°35′, 41°35′,
14 6°39′, 41°35′,
15 6°39′, 41°37′,
16 6°45′, 41°37′,
17 6°45′, 41°40′,
18 6°50′, 41°40′,
19 6°50′, 41°42′,
20 7°08′, 41°42′,
21 7°08′, 41°40′,
22 7°15′, 41°40′,
23 7°15′, 41°39′,
24 7°18′, 41°39′,
25 7°18′, 41°37′,
26 7°25′, 41°37′,
27 7°25′, 41°35′,
28 7°31′, 41°35′,
29 7°31′, 41°34′,
30 7°36′, 41°34′,
31 7°36′, 40°05′,
32 6°16′,68 40°05′, Intersezione tra il parallelo 40°05′ e la linea Italia-Spagna, tra il vertice G e il vertice F
33 6°11′,9 40°21′,5 Vertice F della linea Italia-Spagna
34 6°10′,1 40°27′,3 Vertice E della linea Italia-Spagna
35 6°08′,9 40°31′,7 Vertice D della linea Italia-Spagna
36 6°07′,8 40°35′,7 Vertice C della linea Italia-Spagna
37 5°57′,6 41°06′,5 Vertice B della linea Italia-Spagna

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Ministeriale 9 agosto 2013
    Rimodulazione della Zona E e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze.
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
    Norme in materia ambientale
    Legge 9 gennaio 1991, n. 9
    Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale
  • Legge 11 febbraio 1989, n. 59
    Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986.
  • Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986
    Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio.
  • Legge 3 giugno 1978, n. 348
    Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.
  • Legge 21 luglio 1967, n. 613
    Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale