Attuazione all’articolo 16, commi 1 e 2 del Decreto Legge 1 marzo 2022 n.17 – Procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale nel mar territoriale e nella piattaforma continentale
A seguito dell’insorgere dello stato di guerra tra la Russia e l’Ucraina, il Governo ha adottato iniziative d’urgenza volte ad assicurare la continuità delle forniture di gas a partire dal prossimo inverno e a diversificare per il medio lungo termine le fonti di approvvigionamento.
In tale contesto, il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (G.U. 28/04/2022, n. 98) all’articolo 16, comma 1, prevede “al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti” che “il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas”.
L’articolo 16, comma 2, del D.L. 17/2022 prevede inoltre che “Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1”e che “La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività”.
Il citato Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (di seguito PiTESAI), adottato ai sensi dell’art. 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” prevede, per le concessioni di coltivazione di idrocarburi (casistica 2.B.II), in base all’ubicazione in terraferma o in mare, modalità differenti di verifica della compatibilità, intesa ex art. 11-ter, comma 8, del citato D.L. 135/2018, come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nell’ambito di concessioni vigenti o in fase di proroga alla data di adozione del Piano medesimo.
A fronte del maggior numero di concessioni in valutazione per la terraferma, delle differenti modalità di verifica da effettuare per la relativa determinazione di “compatibilità”, nonché della specificità delle condizioni operative di gestione delle concessioni in mare, con maggiori costi di produzione e di gestione per queste ultime, si ritiene opportuno adottare due direttive, una per le concessioni in mare e una per quelle sulla terraferma, tramite pubblicazione di due rispettivi elenchi di operatori titolari di concessioni con impianti di coltivazione di gas naturale ammessi a partecipare alle procedure in parola, ai sensi dell’art. 16 D.L. 17/2022.
Procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale nel mar territoriale e nella piattaforma continentale
Il GSE avvia tempestivamente le procedure per l’approvvigionamento di lungo termine dai titolari di concessioni di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività.
A tale scopo il GSE invita gli operatori di cui all’elenco (all. 1) allegato, con avviso, inviato via pec, e da pubblicare sui siti web del Ministero della Transizione Ecologica e del GSE, a manifestare interesse ad aderire alle citate procedure in parola, secondo i termini e le modalità previsti dall’avviso stesso.
Le concessioni in elenco sono considerate compatibili in base al PiTESAI ex art. 11-ter D.L. 135/2018, in combinato disposto con l’articolo 16 D.L. 17/2022.
Resta ferma per le aree non idonee secondo i criteri individuati dal PiTESAI, presenti nelle concessioni indicate con asterisco, l’interdizione a nuove attività minerarie diverse da quelle consentite, relativamente alle infrastrutture minerarie già in essere o già previste dal programma lavori approvato e accessorie alle stesse, tenendo esclusivamente conto delle interferenze con vincoli assoluti e di esclusione (l’elaborato grafico di tali aree è pubblicato sul sito web di questo Ministero). Resta ferma, inoltre, la possibilità che le aree non idonee delle medesime concessioni, siano assoggettate a riperimetrazione d’ufficio per la parte di area non necessaria ai fini della coltivazione residua.
Modalità di adesione alle procedure
Gli operatori interessati ad aderire alla procedura in parola comunicano per pec al GSE S.p.A. (gsespa@pec.gse.it), al Ministero della Transizione Ecologica (DGIS – Divisione V: is@pec.mite.gov.it) e all’ARERA (protocollo@pec.arera.it), entro trenta giorni dall’invito e secondo l’apposito modulo predisposto, dal GSE S.p.A., la propria manifestazione di interesse.
Nel citato modulo l’operatore interessato indica la denominazione di ciascuna concessione, tra quelle indicate in elenco, con la quale intende partecipare alle procedure di approvvigionamento, ivi incluse: la data di scadenza del titolo, la condizione di produzione (ai sensi dell’articolo 34, comma 19, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), eventuali istanze di proroga presentate e ancora con iter istruttorio in corso, il programma delle produzioni di gas naturale per gli anni dal 2022 al 2031, nonché informazioni sulla rete di collegamento impiegata per il trasporto del gas alla centrale di raccolta e trattamento a terra e un’eventuale stima dei costi di produzione effettivi o previsti per ciascuna delle concessioni di cui l’Amministrazione potrà tenere conto nella definizione delle condizioni e delle modalità di cessione.
Gli operatori comunicano un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, nonché la produzione aggiuntiva derivante da detti interventi, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari, lo stato della procedura autorizzativa.
La manifestazione di interesse da parte degli operatori non è vincolante fino alla stipula dei relativi contratti di approvvigionamento con il GSE, a seguito della definizione delle condizioni e dei prezzi con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l’ARERA, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del citato D.L. 17/2022.
Il GSE è altresì invitato ad avviare le attività per lo sviluppo della proposta operativa predisposta dallo stesso Gestore con riferimento al modello ivi indicato.
Questo Ministero si riserva ogni opportuna verifica in merito agli eventuali programmi di produzione presentati nonché ai singoli aspetti di competenza, secondo l’attuale quadro normativo di riferimento. Eventuali risultanze di dette verifiche, qualora impattanti sulle concessioni invitate alle procedure di approvvigionamento, saranno comunicate dalla competente Direzione Generale di questo Ministero al GSE S.p.A. per gli opportuni seguiti.
Roma 28 giugno 2022
Il Ministro: CINGOLANI
Allegato 1 – Elenco operatori
Note: * concessioni con all’interno aree non idonee secondo il PiTESAI