Modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni annui per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva n. 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare, all’art. 18 determina i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;
Visto l’art. 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 il quale, al comma 9, dispone che a decorrere dal 1° giugno 2019 i canoni annui di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono rideterminati come segue:
- concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
- concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
- concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
- concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato;
Visto il successivo comma 10 del citato art. 11-ter, il quale prevede che al venir meno della sospensione disposta al comma 6 del medesimo articolo, i canoni annui di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:
- permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
- permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
- permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
- permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato;
Viste le disposizioni di cui ai commi 7, 11 e 12, del medesimo art. 11-ter, le quali recano nel complesso oneri pari a 1,134 milioni di euro per l’anno 2019, 16,134 milioni di euro per l’anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede, come specificato al comma 12, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle maggiorazioni dei canoni di superficie disposte ai commi 9 e 10, che restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato per pari importo;
Vista la successiva disposizione del comma 12, del medesimo art. 11-ter, con la quale tra l’altro, si stabilisce che le predette maggiori entrate sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l’anno 2019, 16,134 milioni di euro per l’anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021;
Visto che il richiamato comma 12, al terzo periodo, demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità di versamento delle suddette maggiorazioni dei canoni;
DECRETA:
Art. 1.
Modalità di versamento delle maggiorazioni di canoni conseguenti alle rideterminazioni stabilite dai commi 9 e 10 dell’art. 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
- Nella colonna n. 6 (Maggior importo da corrispondere) delle Tabelle A e B allegate al presente decreto sono indicati i maggiori importi annui per chilometro quadrato da corrispondere in relazione agli incrementi di canone disposti, rispettivamente, dai commi 9 e 10 dell’art. 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
- Il versamento dei predetti maggiori importi deve essere effettuato distintamente da quello relativo ai canoni come previsti dal decreto legislativo n. 625/1996 a favore del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo d’entrata n. 2620 del Capo VII. Per l’anno 2019, i predetti versamenti devono essere effettuati entro il 10 dicembre.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro dello sviluppo economico: PATUANELLI
Il Ministro dell’economia e delle finanze: GUALTIERI
ALLEGATO
Tabella A
Importi dei canoni annui per chilometro quadrato – articolo 1, comma 1
Tipologia canone (1)
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Importi in lire per Km² D.lgs n. 625/1996 (2)
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Importi in euro per Km² D.lgs n. 625/1996 (3)
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Importi rivalutati a gennaio 2015 in euro per Km² (4)
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Nuovi importi in euro per Km² D.L. n. 135/2018 (5)
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Maggior importo da corrispondere in euro per Km² (6)
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Concessione di coltivazione
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80.000
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41,32
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57,47
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1.481,25
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1.423,78
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Concessione di coltivazione in proroga
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120.000
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61,97
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86,21
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2.221,78
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2.135,54
|
Concessione di stoccaggio su concessione di coltivazione
|
20.000
|
10,33
|
14,37
|
14,81
|
0,44
|
Concessione di stoccaggio senza concessione di coltivazione
|
80.000
|
41,32
|
57,47
|
59,25
|
1,78
|
Tabella B
Importi dei canoni annui per chilometro quadrato – articolo 1, comma 1
Tipologia canone (1)
|
Importi in lire per Km² D.lgs n. 625/1996 (2)
|
Importi in euro per Km² D.lgs n. 625/1996 (3)
|
Impoti rivalutati a gennaio 2015 in euro per Km² (4)
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Nuovi importi in euro per Km² D.L. n. 135/2018 (5)
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Maggior importo da corrispondere in euro per Km² (6)
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Permesso di prospezione
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5.000
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2,58
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3,59
|
92,50
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88,91
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Permesso di ricerca
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10.000
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5,16
|
7,18
|
185,25
|
178,07
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Permesso di ricerca in prima proroga
|
20.000
|
10,33
|
14,37
|
370,25
|
355,88
|
Permesso di ricerca in seconda proroga
|
40.000
|
20,66
|
28,74
|
740,50
|
711,76
|