Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019

Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 4, 27, 28 e 29;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 56;
Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, ed in particolare l’articolo 17;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l’articolo 52;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l’articolo 4-bis;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 2 agosto 1995, n. 434;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235, recante Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l’avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98, recante Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2017, n. 107 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 75 del 29 gennaio 2019, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Segretariato generale del Ministero sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018, recante Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2016, n. 45, recante Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree;
Tenuto conto che l’articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sui decreti da adottare sulla base della medesima norma;
Ritenuto per esigenze di speditezza e celerità di non avvalersi di tale facoltà;
Informate le organizzazioni sindacali negli incontri del 28 maggio 2019 e del 12 giugno 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 19 giugno 2019;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità e attribuzioni
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», persegue le finalità ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all’articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

Art. 2
Organizzazione
1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 1, è articolato in dodici Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:
a) Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese;
b) Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
d) Direzione generale per il commercio internazionale;
e) Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica;
f) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
g) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;
h) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
i) Direzione generale per le attività territoriali;
l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
m) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;
n) Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.
3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, anche con riferimento all’attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.

Art. 3
Segretario generale
1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell’azione amministrativa, provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
2. Il Segretario generale può avvalersi di un vice Segretario generale, al quale è attribuito, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A del presente decreto, un incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi dei commi 5-bis o 6, del medesimo articolo 19 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche ad un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario generale, nonché le altre funzioni eventualmente stabilite dal provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma restando l’esclusività dell’attività di coordinamento affidata al Segretario generale per garantire l’unitarietà dell’azione amministrativa del Ministero.
3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Segretario generale:
a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all’attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all’organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità sia all’interno che nei confronti delle categorie nei confronti dei quali ricadono le politiche del Ministero;
b) coordina le Direzioni generali competenti, ai fini dell’assunzione delle determinazioni sugli interventi di carattere trasversale anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali;
c) vigila sull’efficienza, sull’efficacia e sul buon andamento complessivo dell’Amministrazione, e degli Enti vigilati, partecipati o controllati;
d) coordina le attività di programmazione e verifica dell’attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l’organismo indipendente di valutazione;
e) coordina le attività istruttorie funzionali all’attuazione dell’atto di indirizzo del Ministro di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance, anche avvalendosi della Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
f) sviluppa la programmazione delle attività e dei processi, l’integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più strutture operative;
g) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali, fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
h) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, i rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale e con gli organi dell’Unione europea;
i) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le attività del Ministero che abbiano rilievo internazionale ed europeo;
l) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le azioni del Ministero in materia statistica;
m) assicura il collegamento funzionale con l’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
n) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
o) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarità dei centri di responsabilità amministrativa, l’adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilità, al fine di garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa delle Direzioni generali;
p) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti la predisposizione, l’attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui è titolare il Ministero;
q) promuove e assicura il monitoraggio e la verifica dei risultati degli enti e società vigilati e partecipati dal Ministero con modalità che consentano la piena conoscenza delle attività svolte dagli enti e dalle società stesse;
r) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attività di vigilanza, nei confronti della società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e connessi adempimenti, ai sensi dell’articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Gestore servizi energetici – GSE S.p.a. energetici;
s) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attività di vigilanza sull’Ente nazionale per il microcredito, sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, su Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
t) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, funzioni di vigilanza sui seguenti enti: Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, Fondazione Ugo Bordoni;
u) promuove e coordina le attività di vigilanza, delle Direzioni generali competenti, sull’Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA) su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016;
v) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
z) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in coordinamento con la competente Direzione generale di cui all’articolo 15;
aa) assicura la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo, anche nell’avvio dei procedimenti d’ufficio, da parte dei direttori generali ne sollecita l’attività e propone al Ministro, tra i direttori generali del Ministero, la nomina del titolare del potere sostitutivo;
bb) coordina le attività delle Direzioni generali competenti per le comunicazioni in materia di antiriciclaggio e per le comunicazioni ed informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Segretario generale può disporre accertamenti ispettivi avvalendosi di personale dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate.

Art. 4
Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese
1. La Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell’innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilità ambientale;
b) elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d’impresa;
c) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; valutazione degli impatti delle politiche industriali; gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività dell’Osservatorio dei servizi pubblici locali in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia;
d) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi per lo sviluppo della competitività delle imprese anche in coordinamento con le politiche territoriali;
e) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese; gestione dei dossier di politica industriale, ricerca ed innovazione all’esame del Consiglio Competitività della UE; Aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ed attività relative al sistema di notifica elettronica; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti e coordinamento con i livelli regionali;
f) partecipazione ai processi e attuazione delle politiche industriali internazionali bilaterali e multilaterali extra UE, al Patto Atlantico, in sede Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e altri organismi internazionali;
g) attività del Punto di contatto nazionale (P.C.N.) per l’attuazione della Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le multinazionali in materia di condotta d’impresa responsabile e attività connesse in materia di responsabilità sociale d’impresa;
h) definizione delle politiche industriali relative allo spazio, all’aerospazio e alla ricerca aerospaziale; cura della partecipazione del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali competenti in materia;
i) attuazione delle politiche e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi; azioni per l’integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;
l) elaborazione e attuazione delle politiche per la nascita e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative; gestione finanziaria dell’Ente nazionale per il microcredito, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettera s); supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180:
m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l’economia nazionale;
n) attuazione delle politiche e interventi per le industrie alimentari, per il made in Italy, per le imprese creative, per la mobilità sostenibile, per i settori di base e per i settori ad alto contenuto tecnologico;
o) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in materia di etichettatura alimentare in sede nazionale, dell’Unione europea e internazionale;
p) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi europei ed internazionali, tra cui l’Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa, in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;
q) crisi d’impresa; gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
r) funzioni relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui all’articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
s) gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
t) gestione degli interventi relativi alle politiche industriali in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia e dell’industria aerospaziale;
u) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti i regolamenti interni e le delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettera s).
2. Presso la Direzione generale operano:
a) il Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
b) il Comitato di sorveglianza del Piano space economy, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017, emanato ai sensi della direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in materia di attuazione della «Strategia nazionale di specializzazione intelligente», adottata il 10 maggio 2017;
c) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all’articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
d) il Consiglio nazionale ceramico di cui all’articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;
e) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;
f) il Comitato di cui all’ articolo 26-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) il Punto di contatto nazionale per l’attuazione della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di cui all’articolo 39, legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Art. 5
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi
1. La Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche per la lotta alla contraffazione e raccordo con gli altri soggetti istituzionali interessati alla materia, anche a livello internazionale;
b) attività di segreteria del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’italian sounding;
c) gestione delle attività di assistenza e supporto all’utenza in materia di contrasto alla contraffazione; assistenza e supporto alle imprese all’estero;
d) attività di studio e analisi del fenomeno della contraffazione e predisposizione di rapporti sull’andamento dello stesso, monitoraggio dei sistemi e metodi anticontraffazione;
e) attività di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione; gestione dei servizi all’utenza;
f) interventi e azioni per la promozione e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale; azioni di avvicinamento tra il mondo della ricerca ed il mondo delle imprese; politiche per la promozione della proprietà industriale e per la lotta alla contraffazione;
g) relazioni con istituzioni e organismi europei ed internazionali in materia di proprietà industriale;
h) attività di esame, concessione dei brevetti nazionali (invenzioni e modelli di utilità), di convalida dei brevetti europei e gestione delle domande internazionali di brevetto;
i) attività di esame, registrazione dei disegni e modelli;
l) attività di esame, registrazione dei marchi nazionali ed internazionali;
m) gestione del procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi;
n) gestione dei procedimenti di nullità e decadenza; affari amministrativi dei titoli brevettuali; attività di segreteria della Commissione ricorsi;
o) ideazione, definizione e gestione di nuovi strumenti per favorire l’accesso al sistema della proprietà industriale da parte delle imprese, in particolare delle start-up e di quelle di piccola e media dimensione, nonché interventi per agevolare la realizzazione della fase di prototipazione (proof of concept) al fine di agevolare il processo di trasferimento di invenzioni al sistema delle imprese;
p) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati, in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
q) attività di stralcio inerente alla soppressione della Fondazione Valore Italia, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettera s).
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi è posto alle dirette dipendenze del direttore generale che lo rappresenta all’esterno.

Art. 6
Direzione generale per gli incentivi alle imprese
1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l’accesso al credito;
c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l’innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana;
d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d’imposta per la ricerca, l’innovazione e l’assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitività delle imprese;
e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l’innovazione;
f) gestione di programmi e interventi, nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell’ambito delle politiche industriali, all’accrescimento della competitività ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e non complessa di rilevanza nazionale;
g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
h) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all’interno delle Zone franche urbane (ZFU);
i) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttività delle imprese tramite l’efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;
l) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell’ambito di accordi di programma quadro;
m) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle società cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in società di promozione e sviluppo delle società cooperative in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sistema camerale;
n) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell’internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri, in coordinamento con la Direzione generale per il commercio internazionale;
o) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l’attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;
p) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero;
q) supporto, nelle materie di competenza, alle attività inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;
r) attività finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea per le misure di competenza e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
s) attività di valutazione e controllo sull’efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;
t) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all’articolo 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell’ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell’Unione europea;
u) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
v) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
z) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;
aa) controlli e ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali.
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell’industria della Difesa di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 2 agosto 1995, n. 434.

Art. 7
Direzione generale per il commercio internazionale
1. La Direzione generale per il commercio internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione di indirizzi e negoziazione delle proposte di politica commerciale nell’ambito dell’Unione europea, recepimento della normativa europea nell’ordinamento interno e relativa applicazione;
b) partecipazione, nell’ambito dell’Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;
c) attività funzionali all’accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri;
d) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, anti sovvenzione, clausole di salvaguardia);
e) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e della United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), nonché rapporti con le altre istituzioni economiche e finanziarie internazionali per gli ambiti di competenza;
f) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione;
g) attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993»;
h) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione dell’internazionalizzazione del sistema produttivo; programmazione e gestione dell’attività di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell’articolo 30 della legge n. 164/2014;
i) supporto tecnico alla Cabina di regia per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 14, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; segreteria tecnica della V Commissione permanente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;
l) esercizio delle funzioni di cui all’articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relative all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettera t) del presente decreto;
m) organizzazione e coordinamento delle missioni di sistema e per la promozione degli scambi commerciali;
n) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi organismi e meccanismi, quali tavoli e business forum, bilaterali di consultazione intergovernativa;
o) azioni a tutela del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale;
p) partecipazione alla gestione ed alla divulgazione dei programmi finanziari europei rivolti all’assistenza tecnica ai Paesi candidati all’adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;
q) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche;
r) gestione delle attività e dei progetti di facilitazione del commercio internazionale, anche attraverso l’indirizzo del Comitato nazionale sulla Trade Facilitation presieduto dal direttore generale;
s) stipula e gestione di accordi ed intese per la promozione e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale con: regioni, anche tramite il coordinamento dell’attività degli Sportelli regionali di cui alla legge 31 marzo 2005, n. 56; associazioni ed enti pubblici e privati rappresentativi di categorie, di sistemi, di cluster o di filiere, di università e parchi scientifici e tecnologici;
t) crediti all’esportazione e relative attività di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con la società per l’assicurazione del credito all’esportazione (SACE S.p.a.);
u) rapporti con la Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST S.p.a.) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni; gestione ed attività di indirizzo e controllo del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, dei Fondi di Venture Capital di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
v) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che a vario titolo operano nel commercio estero, anche avvalendosi degli strumenti finanziari istituiti dall’Unione europea;
z) attività funzionale alla facilitazione dell’attrazione di investimenti esteri diretti in Italia e di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all’estero;
aa) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all’estero e italo-straniere;
bb) supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
2. Presso la Direzione generale operano:
a) il Comitato consultivo per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;
b) il Comitato di coordinamento dell’attività in materia dell’attrazione degli investimenti esteri di cui all’articolo 30, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
3. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico:
a) presiede il Comitato di indirizzo e rendicontazione per l’amministrazione del Fondo unico di Venture Capital di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) presiede il Comitato agevolazioni per quanto concerne i Fondi di cui alla legge n. 394 del 1981 e alla legge n. 295 del 1973;
c) è membro del Comitato di monitoraggio del fondo a copertura delle garanzie dello Stato del portafoglio SACE istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014;
d) è membro del Comitato consultivo per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;
e) è membro del Comitato della politica commerciale, di cui all’articolo 207, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in qualità di rappresentante titolare.

Art. 8
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
1. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attuazione e monitoraggio del Piano nazionale integrato energia e clima in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, definizione della tempistica attuativa per le misure di decarbonizzazione, inclusa la programmazione del phase out della produzione di energia elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
b) promozione dell’efficienza energetica in tutti i settori di impiego e definizione di sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all’uso efficiente dell’energia; definizione degli strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l’efficienza energetica; attività in materia di etichettatura energetica in coordinamento con la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese;
c) definizione di piani, strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti e dell’autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato; autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, di competenza del Ministero sviluppo economico;
d) sviluppo di programmi sulla mobilità sostenibile, quali mobilità elettrica e altri carburanti alternativi, biometano, idrogeno, sviluppo dell’uso del gas naturale liquefatto-GNL nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, in raccordo per i profili di relativa competenza con la Direzione generale di cui all’articolo 4; razionalizzazione e adeguamento della rete di distribuzione carburanti alle esigenze della mobilità sostenibile;
e) promozione dell’utilizzo del GNL e dell’idrogeno, anche per usi industriali, e dell’offerta dei servizi all’utenza;
f) elaborazione di indirizzi e direttive per l’organizzazione e il funzionamento dei mercati elettrico e del gas, promozione della concorrenza e promozione del mercato interno dell’energia elettrica e del gas e del mercato dei prodotti petroliferi;
g) monitoraggio prezzi all’ingrosso e sul mercato retail, sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della competitività dei settori industriali; strumenti di tutela dei consumatori e di contrasto alla povertà energetica; analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione di accordi con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza;
h) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore;
i) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le società: Gestore dei mercati energetici – GME S.p.a., Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a., Acquirente unico S.p.a., Società gestione impianti nucleari – SO.G.I.N. S.p.a. limitatamente alle attività di decommissioning, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettera r);
l) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari;
m) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane;
n) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l’esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l’omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;
o) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi previa istruttoria tecnica della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; redazione e attuazione in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilità delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi;
p) ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
q) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l’utilizzazione delle royalties a favore dei territori;
r) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della Direzione in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l’attuazione delle normative europee nelle materie di competenza.
2. Presso la Direzione generale operano la Segreteria tecnica di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite alla Direzione medesima, nonché, nelle materie di competenza, a quelle attribuite alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti costituito ai sensi dell’articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la sezione c) della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Art. 9
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
1. La Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima, in coordinamento con Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica, relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, allo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e alla ricerca nel settore energetico, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;
b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell’energia; piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia di competenza statale;
c) sicurezza degli approvvigionamenti; infrastrutture di approvvigionamento dall’estero di energia; protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche;
d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione coordinamento piani sicurezza energetici con altri Stati membri; piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
e) stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di accumulo dell’energia;
f) impianti strategici di lavorazione e deposito, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL);
g) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore;
h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di nuove tecnologie – ENEA, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, e le società, Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a., Acquirente unico S.p.a. per le materie di competenza, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettere t) e r);
i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l’esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l’omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;
l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;
m) rappresentanza e partecipazione alle attività dell’Unione europea e degli organismi comunitari; notifica aiuti di Stato e procedure di infrazione comunitaria per le materie dell’energia e delle materie prime in coordinamento con la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica; rapporti con l’Unione Europea; partecipazione al processo di formazione della normativa comunitaria e suo recepimento, in collaborazione con le unità competenti della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica;
n) definizione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell’energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica per le materie di competenza; relazioni con le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della Direzione; rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materia prime; rapporti e collaborazioni con altri Stati nel settore energetico, e per la promozione di tecnologie energetiche italiane all’estero;
o) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico; partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche all’estero, di nuove tecnologie per la transizione energetica (Mission Innovation, Clean Energy Ministerial);
p) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l’utilizzo e il riciclo delle materie prime; gestione degli accordi per la sicurezza, per la ricerca, per le materie prime attuati con accordi con università ed enti; programmi per il decommissioning degli impianti e il loro riuso per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione ai processi di pianificazione dell’uso del mare;
q) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attività ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente;
r) istruttorie tecniche ai fini del rilascio dei titoli minerari per idrocarburi da parte della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica; normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria;
s) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione.
2. Presso la Direzione generale opera, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, il Comitato per l’emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, per le sue sezioni a) e b), e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 27 settembre 2016, ha sede il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Art. 10
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione
1. La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;
c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
d) controllo delle emissioni radioelettriche, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali; partecipazione al sistema di controllo internazionale delle emissioni radioelettriche;
e) omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
f) autorità di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei relativi laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
g) autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e concerto per le autorizzazioni ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e correlati rapporti con Accredia; rapporti con la Commissione europea per il Mutual Recognition Agreement (MRA) per Paesi terzi;
h) attività, quale amministrazione competente, relativamente all’equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
i) disciplina tecnica inerente all’esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al Registro aeronautico nazionale, nonché rapporti con il Ministero delle infrastrutture e trasporti;
l) gestione del centro di calcolo per il coordinamento e la pianificazione delle frequenze. Condivisione del Registro nazionale delle frequenze con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
m) attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettera t);
n) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, delle reti di nuova generazione, della qualità del servizio, della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
o) partecipazione, anche in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di cooperazione e di ricerca nazionali, europei e internazionali, nonché in sinergia con enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese;
p) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell’informazione, per la qualità e l’interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei ed internazionali;
q) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
r) vigilanza sull’assegnazione dei nomi a dominio e sull’indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Internet Governance; attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali sul tema;
s) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore, con oneri a carico dei committenti;
t) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati nonché negli altri settori di competenza del Ministero;
u) certificazioni e rapporti di prova per la conformità di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica a norme nazionali, europee ed internazionali; Organismo notificato ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128;
v) sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (organismo di certificazione OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003 (Centro di valutazione – CE.VA); sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (Centro di valutazione e certificazione nazionale) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017; tutela della sicurezza dell’informazione nelle comunicazioni;
z) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, identificazione degli standard e delle misure di qualità;
aa) attività relative alla metrologia e alla sincronizzazione delle reti degli operatori con l’orologio nazionale di riferimento;
bb) attività di formazione tecnico-scientifica, attraverso l’annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell’informazione per il personale del Ministero, della pubblica amministrazione e per il sistema delle imprese, in conto terzi;
cc) consulenze e collaborazioni tecniche nelle materie di propria competenza rivolte a soggetti pubblici e al sistema delle imprese, in conto terzi;
dd) attività relative allo svolgimento delle funzioni di Autorità NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori dell’energia e delle infrastrutture digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (cd. Direttiva NIS);
ee) attività di vilanza sul rispetto degli obblighi di sicurezza ed integrità delle reti posti a carico dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica.
2. Presso la Direzione generale opera la Commissione consultiva nazionale di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
3. L’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione è posto alle dirette dipendenze del Direttore generale che lo rappresenta all’esterno.

Art. 11
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all’attività in ambito europeo ed internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;
b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
c) attività finalizzate all’affidamento del servizio universale, sulla base dell’analisi effettuata dall’Autorità di regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed al perfezionamento e all’applicazione del contratto di programma, nonché alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio universale;
d) rilascio di licenze ed autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello Stato;
e) rapporti con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati all’esercizio dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 2, comma 4, lettera f) ed all’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
f) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio postale universale;
g) attività di supporto alla politica filatelica e all’emissione delle carte valori postali, nonché attività di segretariato della Consulta per l’emissione di carte valori postali e la filatelia, e della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte valori postali;
h) rilascio dei titoli abilitativi per l’espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, tenuta del registro degli operatori, in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali;
i) assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d’uso delle numerazioni;
l) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dalla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;
m) determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e di contributi inerenti l’espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e l’utilizzo delle frequenze;
n) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale;
o) vigilanza sull’assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
p) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti la sicurezza e l’integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
q) individuazione delle frequenze ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, in coordinamento con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;
r) gestione del Registro nazionale delle frequenze, in condivisione con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;
s) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull’assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
t) gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all’applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
u) disciplina e gestione amministrativa del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Art. 12
Direzione generale per le attività territoriali
1. La Direzione generale per le attività territoriali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attività di call center ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
b) modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione di impianti radiofonici in analogico in concessione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio del relativo parere alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico per quanto di competenza;
c) vigilanza, controllo e relative sanzioni, anche su disposizione dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, per la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aereonautici, dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110 e della vigente normativa;
d) collaborazione con le altre amministrazioni competenti per la tutela delle comunicazioni elettroniche durante le manifestazioni pubbliche;
e) vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di rete, sugli apparati e prodotti interconnessi e collegati alle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private previsti dal decreto legislativo n. 259 del 2003; individuazione e rimozione delle interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione sonora e televisiva;
f) monitoraggio con sistemi elettronici fissi e mobili del corretto utilizzo dello spettro radioelettrico, anche in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;
g) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni agli impianti di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni a bordo delle navi e degli aeromobili civili non iscritti al Registro aereonautico nazionale (RAN) ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rilascio dei relativi certificati e titoli abilitativi;
h) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni a bordo delle navi degli impianti radio destinati alla salvaguardia della vita umana in mare ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
i) rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003; vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra impianti, condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e reti di comunicazione elettronica; partecipazione alle Conferenze dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
l) verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli Istituti di vigilanza privata di cui all’Allegato E) del decreto del Ministero dell’interno 1° dicembre 2010, n. 269 in coordinamento con il Ministero dell’interno;
m) prestazioni eseguite in conto terzi, per quanto di propria competenza, individuate ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, anche tramite la definizione di accordi e convenzioni stipulati con altre amministrazioni pubbliche, enti e privati;
n) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128, in raccordo con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;
o) vigilanza e controllo relativamente all’equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
p) monitoraggio radioelettrico in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in raccordo con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;
q) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all’esercizio delle stazioni radioelettriche per il settore marittimo e aeronautico, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, di concerto con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e rilascio dei relativi titoli abilitativi ai sensi dei decreti 10 agosto 1965, 8 marzo 2015 e 25 settembre 2018;
r) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all’esercizio di stazioni radioelettriche di radioamatore ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; esame per il conseguimento della patente di radioamatore e rilascio dei relativi titoli abilitativi;
s) accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni generali di propria competenza nonché attività di vigilanza e controllo sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato di cui agli articoli 25 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
t) vigilanza e controllo sulla fornitura del servizio universale di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
u) supporto alle attività di revisione sugli enti cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in coordinamento con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;
v) supporto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese relativamente ai controlli e alle ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni;
z) ulteriori attività di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni normative in materia;
aa) supporto all’attuazione di nuove disposizioni normative a livello territoriale in coordinamento con le Direzioni generali nelle materie di competenza del Ministero;
bb) organizzazione e gestione di sportelli informativi per i cittadini e le imprese e di raccordo con le economie dei territori nelle materie di competenza del Ministero;
cc) coordinamento ed indirizzo degli Ispettorati territoriali, in coordinamento con le Direzioni generali competenti per materia, per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo, nonché per la gestione delle risorse finanziarie stanziate per il funzionamento degli Ispettorati territoriali e per il potenziamento e la manutenzione dei relativi impianti e attrezzature; supporto agli Ispettorati territoriali per tutti gli affari relativi al contenzioso e ai rapporti con l’Autorità giudiziaria e con l’Avvocatura dello Stato;
dd) attività di coordinamento territoriale, giuridico, amministrativo ed organizzativo nelle materie gestite dalla Direzione generale.

Art. 13
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) tutela e promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l’esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
b) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti in coordinamento con la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;
c) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all’attività di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell’elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell’elenco dei marchi di qualità dei servizi;
d) statistiche sul commercio e sul terziario;
e) servizi assicurativi, promozione e tutela della concorrenza, normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP);
f) attuazione delle politiche europee ed internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
g) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli;
h) politiche, normativa e progetti per i consumatori;
i) tenuta dell’elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, supporto e segreteria al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
l) manifestazioni a premio;
m) gestione del Punto di contatto infoconsumatori, del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell’Unità centrale di notifica, del Punto di contatto Technical Barriers to Trade (TBTs), del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);
n) qualità dei prodotti e dei servizi;
o) vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti di competenza del Ministero, coordinamento delle attività di competenza di altre Direzioni e Amministrazioni e relativo Punto di contatto con la Commissione europea;
p) attività in materia di normativa tecnica e vigilanza sugli enti nazionali di normazione;
q) normativa per la sicurezza degli impianti e macchine installati in ambito civile e industriale e relativi provvedimenti inerenti le attività di verifica;
r) normativa ed adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi;
s) esercizio delle funzioni di Autorità nazionale italiana per l’accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attività demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettera u).
2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all’articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono individuate dal Segretario generale su proposta del Garante.

Art. 14
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale
1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilanza sul sistema cooperativo;
b) elaborazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo in coordinamento la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese;
c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
d) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;
e) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell’articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
f) vigilanza sulle società cooperative europee;
g) vigilanza sugli albi delle società cooperative;
h) vigilanza sulle gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei consorzi agrari;
i) vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione;
l) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;
m) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attività economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attività delle camere di commercio, tenuta dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;
n) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali;
o) vigilanza su camere di commercio, loro unioni e aziende speciali;
p) vigilanza su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettera u);
q) accreditamento degli Sportelli unici per le attività produttive e delle Agenzie per le imprese.
2. Presso la Direzione generale opera la Commissione centrale per le cooperative di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Art. 15
Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio
1. La Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
b) coordinamento dell’attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
c) attività di comunicazione, trasparenza e rapporti con l’utenza;
d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
f) coordinamento funzionale e supporto nell’attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
g) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
h) relazioni sindacali e supporto tecnico-organizzativo all’attività di contrattazione integrativa e decentrata;
i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
l) politiche per le pari opportunità e per il benessere del personale;
m) gestione dell’anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell’obbligo di esclusività del rapporto di lavoro;
n) gestione e valorizzazione del polo culturale;
o) attività stralcio inerente alla soppressione dell’Istituto per la promozione industriale;
p) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell’ambito del Ministero;
q) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
r) coordinamento strategico della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informativi e della gestione delle banche dati, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, in raccordo con le Direzioni competenti;
s) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l’interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
t) assicura il supporto informatico al Segretario generale per le attività di cui all’articolo 3, comma 3, lettera z);
u) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, previsti dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
v) gestione del patrimonio;
z) logistica e servizi tecnici;
aa) gestione dei servizi comuni e affari generali;
bb) attività di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza.

Art. 16
Dotazione organica
1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.
3. Il personale dirigenziale, di prima e di seconda fascia, del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.
4. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 17
Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca
Nell’ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a cinque incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché un incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Art. 18
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell’esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.
3. Nell’ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l’Organismo indipendente di valutazione della performance.

Art. 19
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 18, ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali non generali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE
Il Ministro dello sviluppo economico: DI MAIO
Il Ministro per la pubblica amministrazione: BONGIORNO
Il Ministro dell’economia e delle finanze: TRIA

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Tabella A
(Articolo 19, comma 1)
Ministero dello sviluppo economico
Dotazione organica complessiva del personale
Qualifiche dirigenziali e Aree Dotazione organica
Dirigenti prima fascia 19*
Dirigenti seconda fascia 130**
Totale dirigenti 149
Terza Area 1.460
Seconda Area 1.293
Prima Area 81
Totale Aree 2.834
Totale complessivo 2983

* Di cui numero 1 con incarico di Segretario generale, 5 con incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 4 nel caso in cui sia nominato un Vice Segretario generale ai sensi dell’articolo 19, comma 10 ovvero 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e numero 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione.
** Di cui fino a 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione e 1 presso l’Organismo indipendente di valutazione.