Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione del 13 ottobre 2014

Formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli Stati membri.

Come modificato dalla rettifica del 25 aprile 2017.
Il testo del Regolamento UE 13 ottobre 2014 n. 1112 nella versione originale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 302 del 22 ottobre 2014, è stato successivamento modificato con la rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107 del 25 aprile 2017, per correggere alcuni errori di traduzione.

LA COMMISSIONE EUROPEA

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
VISTA la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle opera­ zioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, in particolare l’articolo 23, para­ grafo 2, e l’articolo 24, paragrafo 2,
CONSIDERANDO quanto segue:
1. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi comunichino all’autorità competente almeno i dati relativi agli indicatori dei grandi rischi, come specificato all’allegato IX della direttiva 2013/30/UE. Tali informazioni dovrebbero consentire agli Stati membri di lanciare allarmi tempestivi in merito al potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche, e consentire loro di adottare misure preventive, tenuto conto altresì dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).
2. Le informazioni dovrebbero inoltre dimostrare l’efficacia complessiva delle misure e dei controlli posti in essere da ogni operatore e proprietario e dal settore nel suo complesso, per evitare incidenti gravi e ridurre al minimo i rischi per l’ambiente. Le informazioni e i dati forniti dovrebbero inoltre garantire, all’interno dello Stato membro, il confronto fra le prestazioni di ogni operatore e proprietario e, fra Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.
3. La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile dalla mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un formato comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori e dei proprietari allo Stato membro dovrebbe garantire la trasparenza delle prestazioni in materia di sicurezza e ambiente degli operatori e dei proprietari nonché l’accesso del pubblico alle informazioni pertinenti comparabili in tutta l’Unione sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e rendere più semplice la divulgazione delle esperienze acquisite a seguito di incidenti gravi e di quasi incidenti.
4. Per incrementare la fiducia del pubblico nei confronti dell’autorità e l’integrità delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero pubblicare con cadenza periodica le informazioni di cui al punto 2 dell’allegato IX della direttiva 2013/30/UE, ai sensi dell’articolo 24 della stessa direttiva. Un formato comune e i dettagli delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a pubblicare dovrebbero consentire un semplice raffronto transfrontaliero dei dati.
5. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento specifica i formati comuni relativi a:
a. le relazioni degli operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2013/30/UE;
b. la pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 24 della direttiva 2013/30/UE.

Articolo 2
Date di riferimento e d’invio delle segnalazioni
1. Gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi trasmettono la relazione di cui all’articolo 1, lettera a), entro dieci giorni lavorativi dall’evento.
2. Il periodo di riferimento per le informazioni di cui all’articolo 1, lettera b), è della durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a decorrere dall’anno di calendario 2016. Il formato comune di pubblicazione è usato per pubblicare le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2013/30/UE sul sito web dell’autorità competente entro il 1° giugno dell’anno seguente il periodo di riferimento.
3. I formati stabiliti agli allegati I e II sono usati a fini di relazione e pubblicazione, conformemente a quanto disposto all’articolo 1, lettere a) e b), rispettivamente.

Articolo 3
Dettagli delle informazioni da condividere
L’allegato I stabilisce i dettagli delle informazioni da condividere a norma del punto 2 dell’allegato IX della direttiva 2013/30/UE.

Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2014

Per la Commissione
Il presidente: José Manuel BARROSO

 

  • ALLEGATO I – Formato comune per comunicare i dati relativi agli incidenti e agli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
  • ALLEGATO II – Formato comune di pubblicazione (a norma dell’articolo 24 della direttiva 2013/30/UE)