Regolamento (UE) 2024/1735
Disposizioni dell’articolo 21, comma 1, lettera a)
Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.06.2024 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
L’art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento UE 2024-1735, sulla “Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2”, prevede che «gli Stati membri: mettono a disposizione del pubblico dati su tutte le zone del loro territorio in cui potrebbero essere autorizzati siti di stoccaggio di CO2, compresi gli acquiferi salini, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate».
Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 162 di “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006”, sono ritenuti, ex lege, idonei per lo stoccaggio di CO2 i giacimenti di idrocarburi esauriti, situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, al fine di poter dare attuazione alla predetta previsione del Regolamento europeo, come noto direttamente applicativo per gli Stati membri, sono di seguito pubblicati i dati relativi a giacimenti esauriti a mare ritenuti potenzialmente autorizzabili per eventuali progetti di stoccaggio di CO2.