Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

Idrocarburi e georisorse (UNMIG)

Notizie

23/Lug/2018
Regolamento di esecuzione (UE) 13 ottobre 2014 n. 1112

Formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli Stati membri.

Come modificato dalla rettifica del 25 aprile 2017.

 

Il testo del Regolamento UE 1112/2014 nella versione originale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 302 del 22 ottobre 2014, è stato successivamento modificato con la rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107 del 25 aprile 2017, per correggere alcuni errori di traduzione.

 

LA COMMISSIONE EUROPEA

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
VISTA la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle opera­ zioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, in particolare l’articolo 23, para­ grafo 2, e l’articolo 24, paragrafo 2,
CONSIDERANDO quanto segue:
1. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi comunichino all’autorità competente almeno i dati relativi agli indicatori dei grandi rischi, come specificato all’allegato IX della direttiva 2013/30/UE. Tali informazioni dovrebbero consentire agli Stati membri di lanciare allarmi tempestivi in merito al potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche, e consentire loro di adottare misure preventive, tenuto conto altresì dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).
2. Le informazioni dovrebbero inoltre dimostrare l’efficacia complessiva delle misure e dei controlli posti in essere da ogni operatore e proprietario e dal settore nel suo complesso, per evitare incidenti gravi e ridurre al minimo i rischi per l’ambiente. Le informazioni e i dati forniti dovrebbero inoltre garantire, all’interno dello Stato membro, il confronto fra le prestazioni di ogni operatore e proprietario e, fra Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.
3. La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile dalla mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un formato comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori e dei proprietari allo Stato membro dovrebbe garantire la trasparenza delle prestazioni in materia di sicurezza e ambiente degli operatori e dei proprietari nonché l’accesso del pubblico alle informazioni pertinenti comparabili in tutta l’Unione sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e rendere più semplice la divulgazione delle esperienze acquisite a seguito di incidenti gravi e di quasi incidenti.
4. Per incrementare la fiducia del pubblico nei confronti dell’autorità e l’integrità delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero pubblicare con cadenza periodica le informazioni di cui al punto 2 dell’allegato IX della direttiva 2013/30/UE, ai sensi dell’articolo 24 della stessa direttiva. Un formato comune e i dettagli delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a pubblicare dovrebbero consentire un semplice raffronto transfrontaliero dei dati.
5. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento specifica i formati comuni relativi a:
a. le relazioni degli operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2013/30/UE;
b. la pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 24 della direttiva 2013/30/UE.

Articolo 2
Date di riferimento e d’invio delle segnalazioni
1. Gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi trasmettono la relazione di cui all’articolo 1, lettera a), entro dieci giorni lavorativi dall’evento.
2. Il periodo di riferimento per le informazioni di cui all’articolo 1, lettera b), è della durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a decorrere dall’anno di calendario 2016. Il formato comune di pubblicazione è usato per pubblicare le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2013/30/UE sul sito web dell’autorità competente entro il 1° giugno dell’anno seguente il periodo di riferimento.
3. I formati stabiliti agli allegati I e II sono usati a fini di relazione e pubblicazione, conformemente a quanto disposto all’articolo 1, lettere a) e b), rispettivamente.

Articolo 3
Dettagli delle informazioni da condividere
L’allegato I stabilisce i dettagli delle informazioni da condividere a norma del punto 2 dell’allegato IX della direttiva 2013/30/UE.

Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2014

Per la Commissione
Il presidente: José Manuel BARROSO

 

ALLEGATO I – Formato comune per comunicare i dati relativi agli incidenti e agli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
ALLEGATO II – Formato comune di pubblicazione (a norma dell’articolo 24 della direttiva 2013/30/UE)

02/Lug/2018
Decommissioning of Offshore Oil&Gas Installations: opportunities for Blue Growth

Summer school – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

28/Giu/2018
DGS-UNMIG Rapporto annuale 2018

Rapporto sulle attività dell’anno 2017

26/Giu/2018
Normativa di settore

Raccolta delle norme relative alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, delle risorse geotermiche e dei minerali solidi ed alle attività di stoccaggio

Avviso

La pubblicazione dei testi normativi non ha carattere di ufficialità.

Si rammenta che testi normativi aventi validità giuridica sono quelli pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e dei Bollettini Ufficiali.

Alcuni collegamenti puntano al sito www.normattiva.it, il portale della legge vigente, contenente tutte le leggi, i decreti legge, i decreti legislativi, ed altri atti numerati emanati dal 1946 ad oggi. I testi delle leggi comprendono tutte le eventuali modifiche apportate da provvedimenti successivi alla loro emanazione.

 

25/Giu/2018
Infortuni

Anno 2021

 

Numero di accadimenti

Nel 2021, nell’ambito delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi (ad esclusione della Sicilia onshore), si sono verificati in totale 12 infortuni[1]: 7 di essi sono correlabili allo svolgimento di attività tipiche del settore industriale in oggetto, mentre i restanti 5 (2 lieve e 3 con assenza superiore a 30 giorni), pur se non strettamente collegati ad operazioni upstream o di cantiere, sono stati opportunamente denunciati alle competenti Sezioni UNMIG in quanto avvenuti all’interno di titoli minerari. Nel 2021 non si è verificato alcun infortunio mortale.

Il 50% degli infortuni avvenuti nel 2021 è classificato di entità grave (con prognosi superiore a 30 giorni), il restante 50% di entità lieve; l’67% degli accadimenti sono da riferirsi all’esercizio in terraferma (comprendendo anche le attività nelle centrali di raccolta e trattamento a terra connesse con le installazioni a mare), il restante 33% alle attività a mare.

2021

lievi
[L]

gravi
[Gnf]+[Gf]

TOTALE

onshore
[T]+[C]+[S]

5

3

8

offshore
[M]

1

3

4

TOTALE

6

6

12

Infortuni 2021. Distribuzione infortuni tra attività a terra/a mare, eventi lievi/gravi.

Legenda

[T]: attività in Terraferma (anche presso centrali, ad esclusione di quanto compreso nelle successive classi [S] e [C]);
[S]: attività in terraferma, presso siti di Stoccaggio gas nel sottosuolo;
[C]: attività in terraferma, presso Centrali afferenti – anche in modo non esclusivo – ad uno o più impianti a mare;
[M]: attività a Mare.
[L]: infortuni lievi ovvero con assenza dal posto di lavoro da 4 a 30 giorni (assenze minori non rilevanti ai fini statistici);
[Gnf]: infortuni gravi non fatali ovvero con assenza dal posto di lavoro superiori a 30 giorni;
[Gf]: infortuni gravi fatali.

 

LTIF e indici aggregati

Nel 2021 il numero totale di infortuni registrati è stato pari a 12 e il numero totale di ore lavorate è stato pari a 4.826.230, ne risulta un valore dell’indice LTIF[2] (Lost Time Injury Frequency) pari a 2,49.

LTIF2021=2,49

Oltre al LTIF, gli indicatori tradizionalmente usati per la valutazione degli infortuni nelle attività energetico-minerarie sono il numero d’infortuni occorsi in perforazione per metro perforato (indice aggregato 1) ed il numero d’infortuni occorsi in produzione ogni milione prodotto di tonnellate equivalenti di petrolio [TEP] (indice aggregato 2).

Nel corso dell’anno 2021 si sono avuti 2 infortuni occorsi in attività di perforazione e sono stati perforati 10.717 metri; ne risulta un Indice aggregato 1 pari a 0,0002

Indice aggregato 12021 = 0,0002

Nell’anno 2021 sono state prodotte 2,87 milioni di TEP di gas[3] e 4,83 milioni di tonnellate di olio greggio per un totale di 7,7 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e si sono verificati 3 infortuni in attività di produzione; ne risulta un Indice aggregato 2 pari a 0,3896

Indice aggregato 22021 = 0,3896

 

Classificazione degli infortuni per attività e per causa

La classificazione degli eventi infortunistici distinti per attività indica come una larga parte di accadimenti avvenuti nel 2021 è riconducibile alla voce altre attività, nella quale sono classificabili il 42% degli eventi registrati. Gli scivolamenti e le cadute sono state le principali cause di infortunio (42%).

  

Attività

Lievi

Gravi

Totale

Condotte

0

0

0

Impianti

1

0

1

Installazioni

0

0

0

Perforazione

2

0

2

Produzione

1

2

3

Immersioni

0

0

0

Prospezione Geofisica

0

0

0

Imbarcazioni/elicotteri

0

1

1

Altre attività

2

3

5

Totale

6

6

12

Infortuni anno 2021 – Classificazione infortuni per attività

 

Cause

Lievi

Gravi

Totale

Scivolamenti o cadute

4

1

5

Cadute oggetti

0

0

0

Macchinari

0

2

2

Manipolazione oggetti

0

1

1

Incendi o esplosioni

0

0

0

Elettricità

1

0

1

Sostanze pericolose

0

1

1

Radiazioni ionizzanti

0

0

0

Eruzioni incontrollate

0

0

0

Altre cause

1

1

2

Totale

6

6

12

Infortuni anno 2021 – Classificazione infortuni per causa

 

[1]In tutto il paragrafo con il termine “infortunio” s’intende un infortunio rilevante ai fini statistici ovvero che ha determinato un’assenza dal posto di lavoro superiore a 3 giorni.
[2] Secondo OGP (International Oil &Gas Producers Association), l’LTIF è definito come “The number of lost time injuries (fatalities + lost work day cases) per 1.000.000 work hours”, ovvero rappresenta l’indice di frequenza degli infortuni che comportano assenza dal lavoro, calcolato con riferimento ad 1 milione di ore lavorate.
[3] 1.000 Sm3 gas naturale = 0,819 TEP

25/Giu/2018
Infortuni

Anno 2019

Nel 2019, nell’ambito delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi (ad esclusione della Sicilia onshore), si sono verificati in totale 20 infortuni. Con il termine infortunio s’intende un infortunio rilevante ai fini statistici ovvero che ha determinato un’assenza dal posto di lavoro superiore a 3 giorni.

Da registrare un incidente grave, avvenuto durante operazioni in mare (piattaforma Barbara F), che ha causato due infortuni gravi ed un infortunio fatale. Tra gli infortuni onshore, uno (1) è avvenuto in un sito di stoccaggio gas e ha avuto lieve entità. Tra gli infortuni offshore, uno (1) lieve si riferisce ad attività svolte in immersione subacquea.

Distribuzione infortuni tra attività a terra/a mare, eventi lievi/gravi.

 

lievi
[L]

gravi
[Gnf]+[Gf]

TOTALE

onshore [T]+[C]+[S]

3

1

4

offshore
[M]

6

10F1

16F1

TOTALE

9

11F1

20F1

(F1): comprende 1 infortunio grave fatale

Legenda

[T]: attività in Terraferma (anche presso centrali, ad esclusione di quanto compreso nelle successive classi [S] e [C]);
[S]: attività in terraferma, presso siti di Stoccaggio gas nel sottosuolo;
[C]: attività in terraferma, presso Centrali afferenti (anche in modo non esclusivo) ad uno o più impianti a mare;
[M]: attività a Mare.

[L]: infortuni lievi ovvero con assenza dal posto di lavoro da 4 a 30 giorni (assenze minori non rilevanti ai fini statistici);
[Gnf]: infortuni gravi non fatali ovvero con assenza dal posto di lavoro superiori a 30 giorni;
[Gf]: infortuni gravi fatali.

Si considerino, per un primo confronto, i seguenti dati 2018: 24 infortuni dei quali 15 lievi (15 onshore, 0 offshore) e 9 gravi (5 onshore, 4 offshore) ovvero, secondo diversa classificazione, 20 in attività a onshore (15 lievi, 5 gravi) e 4 in attività a offshore (0 lievi, 4 gravi).

 

 

25/Giu/2018
Clypea – Innovation Network fo Future Energy

A valle della crescente rilevanza e del forte interesse nel panorama europeo e globale in merito alla questione della sicurezza delle attività offshore, la DGISSEG ha ritenuto strategico avviare, a partire dal 2014, una serie di collaborazioni con università, enti di ricerca e Corpi dello Stato. Le collaborazioni finora avviate hanno portato a risultati positivi nell’ambito dei controlli e nel miglioramento delle conoscenze in campo scientifico per il monitoraggio delle operazioni offshore.

25/Giu/2018
Monitoraggi ambientali

I Laboratori chimici e mineralogici della Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) eseguono controlli sperimentali sui parametri riguardanti la prevenzione e la sicurezza nelle attività del settore energetico e minerario (in particolare vibrazioni del suolo, rumore, qualità dell’atmosfera di cantiere); organizzano ed eseguono campagne di ispezione, prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche, effettuando sperimentazioni, ricerche e studi su campioni di sostanze minerali e materiali geologici provenienti dal settore estrattivo, inclusi i relativi materiali di recupero e rifiuti finalizzati anche al riuso; effettuano valutazioni e analisi sui progressi della tecnologia mineraria e sui nuovi campi di applicazione delle materie prime minerarie e sostanze derivate.

 

Monitoraggi ambientali distinti per anno