Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 e alla Legge 23 agosto 2004, n. 239)

[omissis]

239. All’articolo 6, comma 17, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».

240. All’articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;
b) il comma 1-bis è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent’anni, salvo l’anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».

241. All’articolo 57, comma 3-bis, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché» sono soppresse.
242. All’articolo 1, comma 8-bis, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «ai commi 7 e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma».

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Testo completo della Legge
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015