Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

L’articolo 1, comma 736, modifica l’articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (royalties)

SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1

[omissis]

736. All’articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell’aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.

7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell’aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo ».

[omissis]

 

Il testo completo della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è disponibile sul sito Normattiva.it all’indirizzo:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=