Legge 23 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

 

Articolo 1

[omissis]

comma 319

[omissis]

Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’articolo 11 della Legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell’investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l’avanzamento dell’opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già’ presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;
b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno – biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

[omissis]

 

Testo completo del Decreto Legge
Legge 23 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)