Nota:
La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto:
Art. 27, comma 34
L’articolo ha disposto la modifica dell’art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81 e 82 e l’introduzione dei commi 82-bis, 82-ter, 82-quater, 82-quinquies e 82-sexies all’art. 1.
Art. 27, comma 35
Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell’intesa da parte della regione competente.
Art. 45.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e’ tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e’ elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e’ tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con l’articolo 38, comma 1, ha disposto l’introduzione del comma 8-bis all’articolo 1.
Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto:
– con l’articolo 38 comma 10, la modifica del comma 5 dell’articolo 1,
– con l’articolo 38 comma 11, la modifica del comma 82-sexies, dell’articolo 1,
– con l’articolo 38 comma 11-ter, la modifica del comma 110, dell’articolo 1.