Regolamento (UE) 2024/1787 Riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia

In attuazione dell’art. 18, comma 1 del Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.06.2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e che modifica il Regolamento (UE) 2019/942 si riporta di seguito l’Inventario dei pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati.

Tenendo conto che, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1787, per POZZO INATTIVO si intende “il pozzo petrolifero o di gas per ricerca o coltivazione o il sito del pozzo, onshore o offshore, in cui da almeno un anno non sono effettuate operazioni di ricerca o coltivazione, a eccezione dei pozzi tappati temporaneamente e dei pozzi tappati permanentemente e abbandonati”, per POZZO TAPPATO TEMPORANEAMENTE si intende “il pozzo petrolifero o di gas per ricerca o coltivazione o il sito del pozzo, onshore o offshore, in cui sono state installate barriere per pozzi per isolare temporaneamente il giacimento di produzione e in cui è ancora previsto l’accesso al pozzo” e per POZZO TAPPATO PERMANENTEMENTE E ABBANDONATO si intende “il pozzo petrolifero o di gas per ricerca o coltivazione o il sito del pozzo, onshore o offshore, che è stato tappato e al quale non si avrà più possibile accesso, in cui tutte le operazioni sono state interrotte e tutte le installazioni associate al pozzo sono state rimosse conformemente ai requisiti normativi applicabili e per cui può essere fornita una documentazione come stabilito nell’allegato V, parte 1, punto 3”, ossia quello che nello scrivente Stato membro viene definito pozzo “chiuso minerariamente”.

Sulla base di quanto riportato nelle premesse del Regolamento in oggetto ai punti (46) e (47) e nell’Allegato V del Regolamento in oggetto (Inventari e piani di mitigazione per pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati di cui all’articolo 18) nella Parte 1, comma 3, lettera c), si è considerato come arco temporale significativo per l’inventario elaborato relativamente ai pozzi chiusi minerariamente quello degli ultimi 30 anni, ossia quelli chiusi minerariamente a partire dalla data del 1° gennaio 1994.

 

Inventario dei pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati

Inventario-pozzi-Regolamento-UE-2024-1787-art18-comma1
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