Bonus Idrocarburi – Determinazione dell’importo unitario della prima erogazione
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Vista la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed, in particolare, l’articolo 45 in merito alle iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, da realizzarsi in relazione alle produzioni di idrocarburi ottenute in ciascuna regione;
Visto il Decreto Interministeriale 12 novembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (registrato alla Corte dei Conti registro 8 – economia e finanze – foglio 210 – 10 dicembre 2010), di istituzione ai sensi dell’articolo 45 L. 99/09, di un fondo destinato a benefici per i residenti delle regioni in cui vi sono produzioni di idrocarburi e in particolare gli articoli 4 e 5;
Visto il Decreto Interministeriale 21 febbraio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Riconoscimento delle somme spettanti ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2010.”, (registrato alla Corte dei Conti registro 2 – foglio 276 – 04 maggio 2011);
Visto la Convenzione in data 29 dicembre 2010 e l’Atto integrativo del 17 maggio 2011, (di seguito Convenzione) con la quale il Ministero ha affidato a Poste la realizzazione di un progetto per l’erogazione dei benefici economici di cui agli artt. 4 e 5 del D.I. 12 novembre 2010 ed all’art. 45, L. n. 99/09, per la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
Tenuto conto che con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, rispettivamente del 29 dicembre 2010 e 18 maggio 2011 sono stati approvati, la Convenzione e l’Atto integrativo, registrati alla Corte dei Conti il 21 giugno 2011, numero di registro 4, rispettivamente foglio 302 e 301;
Vista la sentenza del TAR Lazio del 27 luglio 2011 (n.02829/2011 REG.ORD.CAU. – N. 02788/2011 REG.RIC), di sospensione temporanea dell’efficacia dei decreti interministeriali 12 novembre 2010 e 21 febbraio 2011;
Considerato che con pronuncia del 04 ottobre 2011 (N. 04340/2011 REG.PROV.CAU. N. 07036/2011 REG.RIC) il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ed ha respinto l’istanza cautelare del TAR Lazio proposta in primo grado;
Tenuto conto che con la nota 08 settembre 2011 n. 18003 il Ministero dello sviluppo economico indicava la metodologia di calcolo del beneficio pro capite da erogare ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 e che il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota del 17 ottobre 2011 n. 100750 comunicava in merito di non avere osservazioni da formulare;
Vista la nota di Poste Italiane SpA n. GIPAPAC/494/2011 del 07 dicembre 2011, con la quale si comunica, così come previsto in Convenzione, il numero finale definitivo delle richieste della carta elettronica denominata “bonus idrocarburi”, accettate;
Ritenuto di dover accantonare un modesto importo per eventuali riconoscimenti del beneficio su pratiche pendenti definibili esclusivamente successivamente alla fase di invio delle carte “bonus idrocarburi” e del relativo accreditamento dell’importo unitario, in quanto abbisognano di un controllo manuale sulla documentazione cartacea presentata dall’utente ed anche per eventuali contestazioni successive;
Considerato che per tutti gli importi non erogati trova comunque applicazione il comma 6 dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 che prevede il versamento sul capitolo 2605, capo VII dell’entrata del bilancio dello Stato, per gli importi non erogati;
DETERMINA:
ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 sopra detto, l’importo unitario da accreditarsi sull’apposita carta elettronica denominata “bonus idrocarburi”, rilasciata, secondo i criteri, le modalità ed i tempi previsti nei decreti interministeriali e nella Convenzione nelle premesse indicati, ai maggiorenni muniti di patente di guida residenti nella regione Basilicata, al netto degli oneri di gestione e distribuzione della carta è pari a:
€ 100,70 (cento/70)
Per tutti gli importi non erogati trova applicazione il comma 6 dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010.
Roma, 30 dicembre 2011
Il Direttore generale: TERLIZZESE