Determina Ministeriale 29 ottobre 2012

Bonus Idrocarburi – Determinazione dell’importo unitario della seconda erogazione

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed, in particolare, l’articolo 45 in merito alle iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, da realizzarsi in relazione alle produzioni di idrocarburi ottenute in ciascuna regione;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 novembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (registrato alla Corte dei Conti registro 8 – economia e finanze – foglio 210 – 10 dicembre 2010), di istituzione ai sensi dell’articolo 45 L. 99/09, di un fondo destinato a benefici per i residenti delle regioni in cui vi sono produzioni di idrocarburi e in particolare gli articoli 4 e 5;
VISTO Decreto Interministeriale 21 febbraio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Riconoscimento delle somme spettanti ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2010.”, (G.U. n. 89 del 16 aprile 2012);
VISTO la Convenzione in data 29 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito Convenzione) con la quale il Ministero ha affidato a Poste la realizzazione di un progetto per l’erogazione dei benefici economici di cui agli artt. 4 e 5 del D.I. 12 novembre 2010 ed all’art. 45, L. n. 99/09, per la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 4172 del 2012 che accoglie le motivazioni della Regione Veneto e annulla i provvedimenti impugnati (il D.I. 12/11/12) nei limiti indicati in motivazione.
CONSIDERATO che nella sentenza TAR Lazio sopra detta, viene indicato che la stessa sentenza “non va certo ad incidere sulla legittimità delle ulteriori attività poste in essere dall’Amministrazione (e, in particolare, sulla convenzione in data 29/12/2012….)” con Poste Italiane SpA;
CONSIDERATO che in data 16/10/2012 lo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto l’istanza cautelare (Ricorso numero: 6865/2012) e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio sopra detta, in quanto:
a) ha ritenuto che “le questioni evocate dall’appello necessitano di attento approfondimento nella sede del merito, e che nelle more di ciò appare prevalente l’esigenza di evitare i gravi inconvenienti organizzativi e finanziari che discenderebbero dall’esecuzione della sentenza impugnata, con l’interruzione delle attività in corso per la distribuzione ed erogazione dei benefici di cui al Fondo per cui è causa;”;
b) ha rilevato che “alcun serio pregiudizio subisce la Regione ricorrente in primo grado dal differimento dell’esecuzione del decisum giurisdizionale, in quanto nell’ipotesi di esito favorevole del giudizio potranno essere adottate le necessarie misure di conguaglio rispetto alle altre Regioni che hanno già fruito dei benefici;”.
RITENUTO pertanto che il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche può proseguire i lavori con la fase di erogazione degli importi previsti dal D.I. 30/12/2011.
VISTA la nota di Poste Italiane SpA n. GIPAPAC/237/2012 del 26 ottobre 2012, con la quale si comunica, così come previsto in Convenzione, il numero finale definitivo dei beneficiari del “bonus idrocarburi” per la II erogazione anno di riferimento 2012;
RITENUTO di dover accantonare un modesto importo per eventuali riconoscimenti del beneficio su pratiche pendenti e/o anche per far fronte ad eventuali contestazioni successive;
CONSIDERATO che per tutti gli importi non erogati trova comunque applicazione il comma 6 dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 che prevede il versamento sul capitolo 2605, capo VII dell’entrata del bilancio dello Stato, per gli importi non erogati;

DETERMINA:

ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 sopra detto, l’importo unitario da accreditarsi sull’apposita carta elettronica denominata “bonus idrocarburi”, rilasciata, secondo i criteri, le modalità ed i tempi previsti nei decreti interministeriali e nella Convenzione nelle premesse indicati, ai maggiorenni muniti di patente di guida residenti nella regione Basilicata, al netto degli oneri di gestione e distribuzione della carta è pari a:

€ 140,25 (centoquaranta/25)

Per tutti gli importi non erogati trova applicazione il comma 6 dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010.

Roma, 29 ottobre 2012

Il Direttore generale: TERLIZZESE