Decreto Ministeriale 9 agosto 2017

Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n 170 del 2017

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;
VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e, in particolare, l’art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell’allora Ministero dell’industria e del commercio, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;
VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e le successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, che ha istituito la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM);
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che, in particolare, all’art. 1, comma 7, ha disposto l’aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, delle parole «e le georisorse»;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l’art. 1, commi 239;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 con il quale sono state delegati al direttore generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche i compiti e le risorse finanziarie necessari all’espletamento delle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 recante modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2016 con cui è stata ricostituita la CIRM, riorganizzando le tre Sezioni: la Sezione a) e b) sono state mantenute nell’ambito della Direzione generale per la sicurezza – UNMIG (di seguito DGS-UNMIG) e la Sezione c) è stata invece assegnata alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (di seguito DGSAIE), date le nuove competenze da questa acquisite;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità del comma 7 dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività; e l’illegittimità del comma 10 del medesimo articolo.
VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2017, che nell’ambito del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo ha annullato, per l’effetto della precedente, il decreto ministeriale 25 marzo 2015 recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, recante «Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale».
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’adeguamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, per tenere conto di quanto sancito con la sentenza costituzionale n. 170 del 2017.
RITENUTO inoltre, in conformità alle richiamate pronunce della Corte costituzionale, di dare mandato alle competenti Direzioni DGSAIE e DGS-UNMIG al fine di provvedere all’adeguato coinvolgimento delle regioni, per stabilire le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui comma 7 dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
CONSIDERATO che, salvo che per il conferimento del «titolo concessorio unico», la modalità procedimentale da adottare per l’intesa tra lo Stato e le Regioni per il conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione, per la terra ferma, può ritenersi già da tempo condivisa dalle regioni e province autonome, sulla base dell’Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto provvede all’adeguamento del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016, tenendo conto unicamente del comma 7 dell’art. 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, così come riformulato dalla Sentenza Costituzionale n. 170/2017, nonché della dichiarata incostituzionalità del comma 10 del medesimo articolo.
2. Alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, è dato mandato di provvedere all’adeguato coinvolgimento delle regioni, per stabilire le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui comma 7 dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 2.
Modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016
1. Al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’art. 1 dopo le parole “modalità di conferimento”, sono eliminate le seguenti parole “dei titoli concessori unici”;
b) All’art. 2 sono eliminate le lettere g), h), i) e n).
c) Alla rubrica del Capo II sono eliminate le seguenti parole “del titolo concessorio unico e del passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico”.
d) Il comma 1 dell’art. 3 è sostituito dal seguente: “1. Ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione”.
e) Al comma 2 dell’art. 3 sono eliminate le seguenti parole “e delle province autonome di Trento e di Bolzano”, all’ultimo periodo dopo la parola coltivazione sono eliminate le seguenti parole “e i titoli concessori unici”.
f) I commi 4, 8, 10, 11 e 12 dell’art. 3 sono abrogati.
g) Il comma 9 dell’art. 3 è sostituito dal seguente “9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di cui al comma 1 è svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è acquisito il giudizio di compatibilità ambientale; l’atto conclusivo del procedimento è adottato d’intesa con le Regioni interessate di cui al comma 2”.
h) Il comma 1 dell’art. 4 è sostituito dal seguente “I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati ai soggetti di cui al decreto legislativo 625/1996 e alla legge 9/1991 e s.m.i. (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative, che offrano garanzie adeguate ai programmi presentati , che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo minerario è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste, secondo quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6, del presente decreto”.
i) Il comma 2 dell’art. 4 è abrogato.
j) Al comma 3 dell’art. 4 le parole “titoli unici e per gli altri” sono eliminate.
k) Al comma 4 dell’art. 4 le parole “al comma 3” sono sostituite dalle parole “ai commi 1 e 3”.
l) Al comma 5 dell’art. 4 le parole “al comma 2” sono sostituite dalle parole “al comma 1”.
m) Alla rubrica dell’art. 5 dopo la parola “permesso” è aggiunta la parola “e” e sono eliminate le parole “e del titolo concessorio unico”.
n) Al comma 1 dell’art. 5 dopo la parola “ricerca” è aggiunta la parola “o” e sono eliminate le seguenti parole “o del titolo concessorio unico”.
o) Il comma 3 dell’art. 5 è sostituito dal seguente “3. La pronuncia di decadenza è disposta con decreto del Ministero, previo parere della CIRM sentito il titolare, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 /1990 e s.m.i.”.
p) Al comma 4 dell’art. 5 sono eliminate le seguenti parole “o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione”.
q) Al comma 5 dell’art. 5 dopo la parola “ricerca” è aggiunta la parola “e” e sono eliminate le seguenti parole “e il titolo concessorio unico”, conseguentemente è eliminata la lettera d).
r) Al comma 8 dell’art. 5 sono eliminate le seguenti parole “o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione”.
s) Al comma 9 dell’art. 5 le parole “sono state” sono sostituite dalle parole “siano state rimosse o”.
t) Al comma 1 dell’art. 6 sono eliminate le seguenti parole “o un titolo concessorio unico nella fase di coltivazione”.
u) Al comma 2 dell’art. 6 sono eliminate le seguenti parole “o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione”.
v) Al comma 1 dell’art. 7 2016 sono eliminate le seguenti parole “o di un titolo concessorio unico”.
w) Al comma 2 dell’art. 7 sono eliminate le seguenti parole “o di un titolo concessorio unico”.
x) L’art. 9 del è abrogato.
y) All’art. 10 sono eliminate le seguenti parole “o di titoli unici” e sono eliminate le parole “e dei titoli concessori unici”.
z) Al comma 4 dell’art. 11 sono eliminate le seguenti parole “o di un titolo concessorio unico”.
aa) Al comma 5 dell’art. 11 sono eliminate le seguenti parole “o di un titolo concessorio unico”.
bb) Al comma 8 dell’art. 11 sono eliminate le seguenti parole “o di un titolo concessorio unico”.
cc) Al comma 1 dell’art. 13 sono eliminate le seguenti parole “e nell’attestazione del passaggio di fase dei titoli concessori unici”.
dd) All’art. 14 sono eliminate le seguenti parole “o dei titoli unici in fase di coltivazione”.
ee) All’art. 16 sono eliminate le seguenti parole “o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione”.
ff) L’art. 18 è sostituito dal seguente “18. Nei procedimenti del presente decreto in cui è richiesta l’intesa con le Regioni, in caso di diniego o di mancato raggiungimento della stessa, trascorso il termine di cui al comma 7 dell’art. 3, si provvede con le modalità di cui all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”.
gg) L’art. 19 è abrogato.
hh) I commi 2 e 3 dell’art. 20 sono abrogati.

Roma, 9 agosto 2017

Il Ministro: CALENDA