Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016

Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

Come modificato dal Decreto Ministeriale 9 agosto 2017

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;
VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e, in particolare, l’art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell’allora Ministero dell’industria e del commercio, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;
VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio1999, n. 144;
VISTO l’Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali da adottare per l’intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e le successive modificazioni, intervenute in particolare con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.78 recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, che ha istituito la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM);
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, comma 28, della legge 23luglio 2009, n. 99 che, in particolare, all’art. 1, comma 7, ha disposto l’aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, delle parole «e le georisorse»;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e successive modifiche;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) e, in particolare, l’art. 1, commi 552 e 553 che modificano l’art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, al fine di semplificare la realizzazione delle opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali;
VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l’art. 1, commi 239, 240, 241 e242;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo2015 recante aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
VISTO il decreto direttoriale 15 luglio 2015, recante procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre2015 con il quale sono state delegati al direttore generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche i compiti e le risorse finanziarie necessari all’espletamento delle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre2015 recante modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre2016 con cui è stata ricostituita la CIRM, riorganizzando le tre Sezioni: la Sezione a) e b) sono state mantenute nell’ambito della Direzione generale per la sicurezza – UNMIG (di seguito DGS-UNMIG) e la Sezione c) è stata invece assegnata alla Direzione generale perla sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (di seguito DGSAIE), date le nuove competenze da questa acquisite;
RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo2015, per tenere conto delle nuove norme in materia di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi

E M A N A
il seguente decreto:

Capo I
FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, nell’ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché le modalità di esercizio delle attività nell’ambito degli stessi titoli minerari. [articolo così modificato dall’art.2, comma 1, lett. a) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 2
Definizioni
a) «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, rilasciato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 9/1991;
b) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le «attività di ricerca», rilasciato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 9/1991 e s.m.i.;
c) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell’art. 9 della legge n.9/1991 e s.m.i.;
d) «attività di prospezione»: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;
e) «attività di ricerca»: insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazione meccanica, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 1, commi 78 e 80della legge n. 239/2004, come sostituiti dall’art. 27 della legge n.99/2009;
f) «attività di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;
g) [lettera eliminata dall’art.2, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
h) [lettera eliminata dall’art.2, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
i) [lettera eliminata dall’art.2, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
j) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;
k) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;
l) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercitala propria sovranità costituito dalle acque interne, acque territoriali, acque della zona economica esclusiva, della zona di protezione ecologica e della piattaforma continentale, come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689;
m) «Ministero»: le direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, individuate in base alle competenze definite nel decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6;
n) [lettera eliminata dall’art.2, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
o) «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;
p) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali della DGS-UNMIG del Ministero nonché autorità di vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.128/1959, del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979,dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 624/1996 e dell’art.13 del decreto legislativo n. 81/2008, competenti in materia digestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;
q) «Comitato»: Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, istituito ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 145/2015;

Capo II
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
[rubrica così modificata dall’art.2, comma 1, lett. c) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 3
Rilascio titoli minerari, durata, proroghe
1. Ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione; [comma così sostituito dall’art.2, comma 1, lett. d) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, i titoli minerari di cui al comma 1 sono rilasciati con decreto del Ministero, d’intesa con la regione interessata per i titoli in terraferma, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6, del presente decreto. Per i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione a mare il Ministero richiede al Comitato il parere di cui all’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 145/2015 e può richiedere al Comitato anche il parere di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. e) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
3. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell’art.12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, la concessione è accordata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati.
4. [comma abrogato dall’art.2, comma 1, lett. f) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
5. Ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 6, della legge n. 9/1991 e dell’art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i., il permesso di ricerca ha durata di sei anni; il titolare può ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell’art. 6, comma6, della legge 9/1991 un’ulteriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati.
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n.625/1996 e s.m.i. e dell’art. 9, comma 8, della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha durata non superiore a venti anni; il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiori a cinque anni ciascuna, nei limiti della durata di vita utile del giacimento, purché siano soddisfattele condizioni di cui agli articoli citati.
7. Ai sensi dell’art. 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, i titoli abilitativi di cui al comma 1, qualora in base a quanto previsto dalle rispettive leggi di riferimento venga presentata istanza di proroga, devono intendersi automaticamente prorogati fino al completamento del procedimento di conferimento della proroga stessa. Durante tale periodo potranno essere autorizzate le attività previste dal programma lavori del titolo abilitativo oggetto di proroga.
8. [comma abrogato dall’art.2, comma 1, lett. f) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di cui al comma 1 è svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è acquisito il giudizio di compatibilità ambientale; l’atto conclusivo del procedimento è adottato d’intesa con le Regioni interessate di cui al comma 2. [comma così sostituito dall’art.2, comma 1, lett. g) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
10. [comma abrogato dall’art.2, comma 1, lett. f) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
11. [comma abrogato dall’art.2, comma 1, lett. f) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
12. [comma abrogato dall’art.2, comma 1, lett. f) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 4
Requisiti di ordine generale e capacità tecnica ed economica del richiedente
1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati ai soggetti di cui al decreto legislativo 625/1996 e alla legge 9/1991 e s.m.i. (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative, che offrano garanzie adeguate ai programmi presentati , che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo minerario è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste, secondo quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6, del presente decreto. [comma così sostituito dall’art.2, comma 1, lett. h) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
2. [comma abrogato dall’art.2, comma 1, lett. i) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
3. Ai sensi dell’art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n.133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, per i titoli minerari, il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle attività è subordinato alla dimostrazione, da parte della società richiedente, dell’esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell’analisi dei rischi del progetto per cui si richiede l’autorizzazione, secondo le modalità specificate nel decreto direttoriale di cui all’art. 20,comma 6. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. j) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
4. Il titolare, ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, può fare riferimento alla totalità delle attività previste nel programma lavori approvato unitamente al titolo abilitativo. In tal caso all’atto dell’esecuzione di ogni singola opera deve essere confermato il perdurare delle condizioni inizialmente analizzate. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. k) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
5. Per i titoli minerari vigenti, le fideiussioni di cui al comma 1, nonché le garanzie di cui al comma 3, sono presentate dalla società titolare entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. l) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
6. L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è svolto nell’ambito del procedimento di conferimento del titolo, prima dell’avvio dell’esame tecnico dell’istanza, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6.

Art. 5
Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso e della concessione
[rubrica così modificata dall’art.2, comma 1, lett. m) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca o della concessione di coltivazione quando:
a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l’atto di conferimento;
b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dalle Sezioni UNMIG territorialmente competenti;
c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;
d) non siano stati corrisposti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di conferimento.
[comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. n) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
2. Per le attività a mare, il Ministero valuta l’opportunità di revocare la licenza anche sulla base delle informazioni del Comitato di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 145/2015 e comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.
3. La pronuncia di decadenza è disposta con decreto del Ministero, previo parere della CIRM sentito il titolare, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. [comma così sostituito dall’art.2, comma 1, lett. o) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
4. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 3, il Ministero provvede all’attribuzione ad altro titolare della concessione secondo modalità di gara ovvero, in caso di non economicità della coltivazione, ne dispone la revoca previo ripristino a carico del titolare. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. p) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
5. Il permesso di prospezione e di ricerca e la concessione cessano:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del titolare;
d) [lettera eliminata dall’art.2, comma 1, lett. q) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
[comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. q) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
6. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l’anno in corso.
7. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geochimici, geofisici e geologici, ai sondaggi geotecnici e geognostici e sulle perforazioni, acquisiti nell’ambito di titoli cessati di cui al comma 5 sono trasmessi al Ministero entro 6 mesi dalla cessazione del titolo. Per le finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero, tali dati possono essere messi a disposizione degli operatori, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6, del presente decreto.
8. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, revoca, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino al ripristino dei luoghi ed alla restituzione ai proprietari superficiali o, qualora ne ricorrano i presupposti, alla riconsegna degli stessi allo Stato. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. r) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
9. Ai fini della cancellazione del titolo minerario e della relativa pubblicità sul BUIG, la Sezione UNMIG competente attesta la cessazione dell’attività mineraria, previo accertamento che tutti i pozzi afferenti al titolo minerario risultano chiusi minerariamente, le aree pozzo e quelle di raccolta e trattamento risultano prive delle installazioni di superficie e, nel caso di attività offshore delle piattaforme, le condotte di collegamento interrate siano state rimosse o bonificate, inertizzate e flangiate agli estremi. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. s) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Capo III
ESERCIZIO DEL TITOLO

Art. 6
Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi
1. Fermo restando quanto preVISTO all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di coltivazione di idrocarburi, relative a distinti livelli nel sottosuolo. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. t) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
2. Gli impianti della concessione di coltivazione di cui al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. u) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 7
Modifiche al programma dei lavori
1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, in caso di necessità di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente preVISTO, è tenuto a presentare preventivamente istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. v) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, non può sospendere o modificare il programma lavori senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero, secondo quanto preVISTO nel decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. w) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
3. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da impianti esistenti e nel rispetto dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi dell’art. 1, comma 82-sexies, della legge n. 239/2004, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. Le attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6, sono stabiliti gli interventi e le tipologie di attività da classificare quali manutenzione straordinaria.
5. Le modifiche non significative degli impianti che non comportano variazione alle misure di protezione e prevenzione incendio sono soggette al silenzio assenso della Sezione UNMIG competente per territorio, secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6.

Art. 8
Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale
1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare rivolge istanza al Ministero per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista, per convenire le modalità di coltivazione del giacimento medesimo.

Art. 9
[articolo abrogato dall’art.2, comma 1, lett. x) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 10
Responsabilità per danni
1. I titolari di permessi o di concessioni devono risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei permessi, delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n.1443/1927. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. y) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 11
Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell’esercizio
1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione sono eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e, per i titoli amare, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 e al decreto legislativo n. 145/2015.
2. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008, la vigilanza sull’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l’emanazione di atti polizia giudiziaria è svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG.
3. La vigilanza sull’applicazione da parte degli operatori del decreto legislativo n. 145/2015 è svolta dal Comitato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera b) del decreto medesimo.
4. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, deve fornire al Ministero, alle Sezioni UNMIG e al Comitato i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui all’art.20, comma 6, resta ferma la facoltà da parte delle Sezioni UNMIG di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. z) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
5. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere economico e tecnico relative alla propria attività. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. aa) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
6. L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 105/2015, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto.
7. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze.
8. Nel caso di evento che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, non dipendente dalla volontà del titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, l’operatore deve dare comunicazione tempestiva al Ministero. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. bb) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 12
Attività vietate
1. Ai sensi dell’art. 38, comma 11-quater, del decreto-legge n.133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, sono vietati la ricerca e l’estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. È vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil.

Art. 13
Monitoraggi
1. Il Ministero, nell’ambito dei provvedimenti di conferimento delle concessioni di coltivazione, prevede l’attuazione di programmi di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ed i relativi interventi secondo le specifiche tecniche più avanzate come definite nel decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6. Tali misure sono progressivamente applicate anche alle attività in corso di esercizio dopo un idoneo periodo di sperimentazione e verifica in campi pilota. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. cc) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
2. Gli «Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche» predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con delibera 27 febbraio 2014 del Presidente della CIRM e pubblicato sul sito internet della DGS-UNMIG sono considerati specifiche tecniche avanzate.

Art. 14
Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni
1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere previste nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione sono di pubblica utilità. Il rilascio dei relativi titoli minerari comprende la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto divariante urbanistica. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. dd) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 15
Attività consentite all’interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle dodici miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa nazionale
1. Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall’art. 1, comma239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell’ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato, funzionali a garantire l’esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, perla durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
2. Sono sempre consentite le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale.
3. Possono essere inoltre autorizzate:
a) le attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all’esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione necessarie all’esercizio;
b) gli interventi sugli impianti esistenti, destinati al miglioramento degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientali.

Art. 16
Verifica esecuzione programmi
1. Il Ministero, per la tutela del giacimento, può imporre particolari prescrizioni sia all’atto del conferimento del titolo minerario che successivamente, qualora dall’esercizio della concessione, nonostante l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui all’art.20, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento stesso. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. ee) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 17
Conseguenza degli inadempimenti
1. L’inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di decadenza del titolare secondo quanto stabilito dall’art.5.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18
Rapporti Stato-Regioni
1. Nei procedimenti del presente decreto in cui è richiesta l’intesa con le Regioni, in caso di diniego o di mancato raggiungimento della stessa, trascorso il termine di cui al comma 7 dell’articolo 3, si provvede con le modalità di cui all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. [comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett. ff) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 19
[articolo abrogato dall’art.2, comma 1, lett. gg) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]

Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 25 marzo 2015, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sul BUIG e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. [comma abrogato dall’art.2, comma 1, lett. hh) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
3. [comma abrogato dall’art.2, comma 1, lett. hh) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]
4. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
6. Con uno o più decreti direttoriali sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA