Norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
– Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
– Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
– Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
– Visto l’art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede l’emanazione di norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione conferite anteriormente all’entrata in vigore della legge stessa;
– Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia;
DECRETA:
Articolo 1.
1. L’area dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91 è confermata per l’originaria estensione.
Articolo 2.
1. La durata dei permessi di ricerca in terraferma conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91 è confermata in quattro anni ai sensi dell’art. 7 della legge n. 6/57, così come modificato dall’art. 60 della legge n. 613/67.
Articolo 3.
1. I titolari di permessi di ricerca in terraferma conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91 possono chiedere di avvalersi del disposto del comma 8 dell’art. 6 della legge stessa purché il termine per l’inizio delle operazioni non ecceda il primo periodo di vigenza.
2. La proroga dei suddetti termini è disposta dall’amministrazione, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
Articolo 4.
1. L’art. 8 della legge n. 9/91 si applica anche ai permessi di ricerca conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
Articolo 5.
1. Su richiesta del titolare la durata dei permessi in terraferma in seconda e terza vigenza è prolungata di un anno.
Articolo 6.
1. Alle concessioni di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale conferite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91 si applica il comma 8 dell’art. 9 della legge stessa.
Articolo 7.
1. L’area dei titoli conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91, la cui domanda sia anteriore alla data suddetta: rimane confermata secondo l’originaria richiesta.
2. La procedura di conferimento e la durata della prima vigenza dei titoli la cui istruttoria sia conclusa con parere del comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia prima della entrata in vigore della legge n. 9/91 è disciplinata dalle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 29 luglio 1967, n.613.
Articolo 8.
1. Con accordo tra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed il Ministro dell’ambiente saranno determinati il contenuto degli studi sulle eventuali modifiche ambientali derivanti dalle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e le procedure di valutazione dell’impatto ambientale previste dalla legge n. 9/91.
Articolo 9.
1. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato da emanarsi di concerto col Ministro della marina mercantile e col Ministro dell’ambiente, saranno delimitate le aree escluse, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 9/91, dalle operazioni di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi.
2. Nelle aree di cui al comma 1 sono confermati i titoli minerari vigenti e le istanze di concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91.
Articolo 10.
1. Ai fini dell’intesa con le regioni territorialmente interessate per il conferimento di titoli minerari in terraferma di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 9/91, il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia è integrato, volta per volta con provvedimento del suo presidente, con un rappresentante designato dalla regione interessata. Per tali intese si applicano le disposizioni della legge n. 241/90.