Decreto Ministeriale 31 gennaio 2025

Allocazione anticipata della capacità di stoccaggio per l’anno contrattuale di stoccaggio 2025-2026

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011 n.93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;
VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall’utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 giugno 2001 n.128;
VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, di seguito “decreto legislativo n.93 del 2011” recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica e che abrogano le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 28 giugno 2011;
VISTO, in particolare, l’articolo 27 del decreto legislativo n.93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;
VISTO l’articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTO l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n.83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sulla Strategia dell’Unione Europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016;
CONSIDERATO che sussiste l’obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l’ottimizzazione delle capacità stesse;
RITENUTO opportuno suddividere l’offerta dello spazio di stoccaggio offerto in maniera anticipata in un prodotto di tipo uniforme e in altri prodotti che amplino l’offerta di flessibilità, anche in considerazione della attuale situazione di rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale;
RITENUTO necessario, al fine di estendere a più servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacità secondo logiche di mercato, confermare le procedure concorrenziali contenute nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione, anche per i servizi di capacità pluriennale nonché i servizi che amplino l’offerta di flessibilità;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, il quale prevede all’articolo 21, tra l’altro, di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
CONSIDERATO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2633 della Commissione del 20 novembre 2023 che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato che prevede per l’Italia obiettivi intermedi del 45%, 54%, e 72% rispettivamente per il 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, funzionali al conseguimento dell’obiettivo di riempimento del 90% al 1° novembre 2025;
CONSIDERATO il Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina che in particolare prevede, all’articolo 1, comma 12 la modifica dell’articolo 5 septiesdecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 come segue ” 1. È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in un impianto di stoccaggio quale definito all’articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di: a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o c) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.” ;
VISTO l’andamento dei principali mercati di scambio del gas naturale, in particolare l’andamento dei prezzi a termine, durante la prima parte dell’Anno Termico corrente, che sembra configurare una situazione in cui il differenziale di prezzo tra estate 2025 e inverno 2026 non incentivi il riempimento dello stoccaggio durante i mesi estivi;
RITENUTO opportuno anticipare l’allocazione di parte della capacità di stoccaggio ai fini di facilitare il riempimento degli stoccaggi nella successiva campagna di iniezione prevista dal 1° aprile 2025 al 31 ottobre 2025,

DECRETA

Articolo 1
Allocazione anticipata della capacità di stoccaggio di modulazione
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come sostituito dall’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito Autorità) determina, nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, le modalità atte a garantire a tutti gli utenti l’accesso a parità di condizioni al servizio di stoccaggio, la massima imparzialità e la neutralità del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di cui al presente decreto.
2. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2025 – 31 marzo 2026 viene offerta, in modalità anticipata rispetto alla restante capacità di stoccaggio, entro il 31 marzo 2025, una capacità di stoccaggio fino a 5.000 milioni di standard metri cubi, dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison Stoccaggio, tra queste ripartita secondo criteri individuati dall’Autorità, mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n.1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che amplino l’offerta di flessibilità.
3. La capacità di stoccaggio di cui al comma 2 è assegnata dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un’offerta di lotti di capacità secondo i seguenti prodotti:
a. un primo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione su base stagionale dal primo mese oggetto di conferimento sino al termine della fase di iniezione – prodotto con iniezione stagionale;
b. un secondo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione su base mensile per il solo mese oggetto di conferimento – prodotto con iniezione mensile.
4. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2025 – 31 marzo 2026 il calendario delle aste anticipate è definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell’Autorità.
5. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – DG MIE i risultati delle aste al fine di monitorare l’obiettivo di riempimento di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17.
6. Per ciascuna asta sono stabiliti, secondo modalità determinate dall’Autorità, prezzi di riserva distinti per servizio, che tengano conto del valore dei prodotti, dell’evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, nonché della possibilità di assegnare i volumi eventualmente non assegnati con le procedure disciplinate dal presente articolo attraverso ulteriori procedure disciplinate ai sensi di un successivo decreto.

Articolo 2
Allocazione anticipata della capacità dei servizi di stoccaggio pluriennali
1. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 2025 – 2026, una quota delle capacità di cui all’articolo 1, comma 2, corrispondente a circa 500 milioni di metri cubi standard, è offerta da STOGIT per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme.
2. Il servizio pluriennale di stoccaggio prevede prodotti con durata di due anni, prodotti di durata di 3 anni, prodotti di durata di 4 anni e prodotti di durata di 5 anni.
3. Il servizio di stoccaggio pluriennale è assegnato da STOGIT in una asta precedente a quelle per l’allocazione della capacità di cui all’articolo 1, comma 2.
4. Per l’asta di cui al comma 3 sono stabiliti, secondo modalità determinate dall’Autorità, prezzi di riserva che tengano conto del valore del prodotto, dell’evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17.
5. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalità previste per i servizi di stoccaggio di cui all’articolo 1, comma 2.

Articolo 3
Modalità d’asta
1. Le modalità di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall’Autorità, sentito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica –DG MIE per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
2. I soggetti che partecipano alle aste di cui al comma 1 presentano alle imprese di stoccaggio una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e a firma del legale rappresentante, attestante l’assenza di condizioni ostative per la allocazione di capacità di stoccaggio stabilite nel Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Articolo 4
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è comunicato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l’attività di stoccaggio, di rigassificazione e di trasporto di gas naturale per la sua immediata attuazione e all’Autorità ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
2. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all’Autorità.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro: PICHETTO FRATIN