Decreto Ministeriale 30 giugno 2009

Modalità relative all’attribuzione di giacimenti di idrocarburi marginali ai sensi del disposto di cui all’art 8, comma 3, del DL del 25 giugno 2008 n 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n 133

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

– Vista la Legge 11 gennaio 1957, n. 6, avente per oggetto la “ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
– Vista la Legge 21 luglio 1967, n. 613, avente per oggetto la “ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
– Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante “norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale, aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;
– Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante “attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;
– Visto la Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e, in particolare, i commi 77 – 84 dell’articolo 1 della stessa;
– Visto il Decreto Ministeriale 6 agosto 1991, recante “approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”;
– Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito “decreto legislativo n. 164 del 2000”), recante “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144”;
– Visto, in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000, recante “incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali” e, in particolare, il comma 1, che definisce “a marginalità economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicità critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario”;
– Visto, inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000, che prevede che “i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all’atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalità economica, o per i quali è possibile, con l’effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un’istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalità…”;
– Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
– Visto il decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112 (di seguito “decreto legge n. 112 del 2008”), pubblicato nella G.U. del 25 giugno 2008, n. 147, S.O. n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella G.U. del 21 agosto 2008, n. 195, S.O. n. 196/L, e, in particolare, l’articolo 8 del D.L. citato, come modificato dalla legge di conversione, recante “legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi”;
– Visti, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 del decreto legge n. 112 del 2008, che dispongono che “2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi; 3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine; 4. E’ abrogata ogni incentivazione sancita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000, per i giacimenti marginali”;
– Considerato che l’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, sopra riportato, dispone che il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al comma 2, ai fini dell’attribuzione, mediante procedure competitive, ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, e cioè complessivamente entro nove mesi della data di entrata in vigore del decreto legge;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto)
1. In esecuzione di quanto disposto dall’articolo 8, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 112 del 2008, il presente decreto disciplina le modalità di attribuzione mediante procedura competitiva di concessioni di coltivazione di giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, anche ai fini della produzione di energia elettrica in applicazione a quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999.

Art. 2
(Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) titolare cedente: titolare o contitolari di concessione di coltivazione di idrocarburi vigente nell’ambito della quale insiste un giacimento marginale da attribuire secondo quanto disposto con il presente decreto;
b) titolare subentrante: persona fisica o giuridica o più soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui una nominata rappresentante unica nei confronti della pubblica Amministrazione, che assume la titolarità di concessione di coltivazione di giacimento marginale;
c) soggetto richiedente: persona fisica o giuridica o più soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui una nominata rappresentante unica nei confronti della pubblica Amministrazione, che richiedono, mediante istanza, l’attribuzione di un giacimento marginale secondo la procedura disciplinata dal presente decreto;
d) concessione originaria: concessione di coltivazione di idrocarburi vigente nell’ambito della quale insiste un giacimento marginale da attribuire secondo quanto disposto con il presente decreto;
e) concessione di giacimento marginale: concessione di coltivazione del giacimento marginale rilasciata al termine della procedura competitiva di attribuzione disciplinata dal presente decreto;
f) Ministero: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche;
g) B.U.I.G.: Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia, di cui all’articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
h) C.I.R.M.: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con D.P.R. 14 maggio 2007, n.78.

Art. 3
(Comunicazioni e pubblicazione dell’elenco dei giacimenti marginali)
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, l’elenco dei giacimenti di cui all’articolo 1 è pubblicato nel B.U.I.G., previa valutazione, da parte del Ministero, dei dati inviati dai titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi. Nello stesso B.U.I.G. vengono indicate le delimitazioni delle aree che saranno oggetto di singole concessioni di giacimenti marginali, da attribuire ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto.
2. In sede di prima applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, commi 2, 3 e 4 del decreto legge n. 112 del 2008, il Ministero pubblica nel B.U.I.G. un primo elenco di giacimenti, comprensivo dei dati di cui all’articolo 7, comma 1, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto.
3. Nel momento in cui ulteriori giacimenti venissero a ricadere nella definizione di marginalità economica di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 164/2000, i titolari delle rispettive concessioni di coltivazione ne danno comunicazione al Ministero, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici di cui all’articolo 7, comma 1.
4. Con successivi comunicati pubblicati nel B.U.I.G. saranno resi noti eventuali ulteriori elenchi di giacimenti marginali, qualora disponibili, da attribuire secondo le modalità previste dal presente decreto.

Art. 4
(Acquisizione dei dati)
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.I.G. dei giacimenti di cui all’articolo 3, gli operatori interessati inviano al Ministero la richiesta di acquisizione dei dati di dettaglio necessari per l’elaborazione del programma di sviluppo, da sottoporre successivamente al Ministero congiuntamente a all’istanza di attribuzione della concessione di giacimento marginale.
2. Il Ministero, previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 5, trasmette la richiesta di cui al comma 1 alle società titolari di concessioni di coltivazione su cui insistono i giacimenti per i quali è stata presentata richiesta di acquisizione dei dati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.I.G. dei giacimenti di cui all’articolo 3 del presente decreto, le società titolari di concessioni di coltivazione su cui insistono i giacimenti per i quali è stata presentata richiesta di acquisizione dei dati, organizzano un “data room” presso le loro sedi, elaborano gli elenchi delle pertinenze relative alle concessioni e predispongono un sopralluogo dei siti. Nel “data room” sono resi noti i seguenti dati:
a) gas/olio originariamente in posto e riserve residue;
b) rilievi sismici, studi di giacimento, dati geofisici e geologici;
c) situazione dei pozzi afferenti il giacimento (quale: profili, schemi di completamento, “logs”, stato dei completamenti);
d) facilities di superficie;
e) risultati di eventuali prove di erogazione;
f) dati su eventuali carotaggi effettuati in pozzo;
g) quantità e qualità dei fluidi di formazione;
h) per i campi già produttivi: profilo di produzione, andamento delle pressioni di testa e di fondo durante la fase di produzione;
i) ogni altro elemento utile per la elaborazione di un idoneo programma di sviluppo del giacimento marginale.
4. I soggetti i quali, in base al comma 2, sono stati ammessi alla fase di acquisizione dei dati, effettuano la consultazione del “data room” e i sopralluoghi secondo un calendario predisposto dal Ministero in funzione delle richieste di accesso. Tali operazioni si concludono entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3. L’accesso al “data room”, l’acquisizione dei dati e la partecipazione ai sopralluoghi non prevedono oneri a carico dei richiedenti, ad esclusione dei soli costi di gestione, stimabili, in sede di prima applicazione, in 3.000 euro, da versare ai titolari cedenti.

Art. 5
(Soggetti ammessi alla procedura competitiva)
1. Possono partecipare alla procedura competitiva per l’attribuzione di concessioni di giacimenti marginali di cui all’articolo 3 persone fisiche e giuridiche che rispondano ai requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, che dispongano della capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguate al progetto e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) aventi sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea,
b) aventi, secondo condizioni di reciprocità, sede sociale in Stati che ammettono i cittadini e i soggetti giuridici di nazionalità italiana alla ricerca e coltivazione di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, in Italia, strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.

Art. 6
(Istanza di concessione di coltivazione di giacimenti marginali)
1. Il soggetto richiedente presenta l’istanza per il rilascio della concessione di cui all’articolo 3 in due copie al Ministero, unitamente alla documentazione tecnica di cui al comma 7. La documentazione tecnica deve essere contenuta, separatamente dall’istanza, in un plico chiuso e sigillato, sul quale vanno apposte la denominazione del soggetto richiedente, la denominazione del giacimento per il quale si presenta l’istanza e le diciture: “Istanza per il conferimento della concessione di giacimento marginale ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 112/08” e “Non aprire prima della fine del periodo di presentazione di domande in concorrenza”.
2. L’istanza e la documentazione di cui al comma 7, redatte in lingua italiana e in regola con la normativa in materia di bollo, devono essere presentate entro novanta giorni, decorrenti dal termine della fase di consultazione di cui all’articolo 4, comma 4. Le domande pervenute oltre tale termine sono irricevibili.
3. Le istanze sono pubblicate per estratto nel B.U.I.G. del mese successivo al termine di scadenza stabilito dal comma 2.
4. Nella domanda di concessione deve essere indicato, a pena di esclusione dalla gara:
a) la denominazione e la sede legale del soggetto richiedente;
b) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del soggetto richiedente e fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante;
c) denominazione del giacimento per il quale si presenta istanza;
d) di essere in regola con il pagamento del canone di concessione qualora già titolare di concessioni di coltivazione di idrocarburi;
e) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente;
f) elenco degli allegati.
5. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia costituito da più soggetti, l’istanza è sottoscritta dal rappresentante legale di ognuno di essi e riporta altresì i dati di cui ai punti a) e b). Nell’istanza deve essere indicato il rappresentante unico per tutti i rapporti con l’Amministrazione e con i terzi.
6. Ogni istanza munita dei rispettivi allegati è riferita ad un singolo giacimento marginale; pertanto il soggetto richiedente che intende concorrere all’attribuzione di più giacimenti, dovrà presentare una domanda per ognuno di essi.
7. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, del programma di sviluppo del giacimento, costituito da:
a) relazione tecnica comprensiva della descrizione delle opere o soluzioni previste al fine di rendere tecnicamente ed economicamente attuabile la coltivazione del giacimento stesso, corredata dei relativi investimenti e del programma dei lavori;
b) elenco delle pertinenze relative alla concessione originaria funzionali al programma di sviluppo proposto;
c) termine per l’inizio lavori e l’avvio della produzione;
d) piano economico atto a dimostrare la redditività della coltivazione del giacimento mediante gli interventi operativi o le soluzioni descritte al punto a), comprensivo dei costi di dismissione degli impianti, delle chiusure minerarie dei pozzi e dei ripristini dei luoghi.

Art. 7
(Criteri per la elaborazione dei programmi di sviluppo)
1. I programmi di sviluppo sono elaborati da parte dei richiedenti a partire dai dati resi pubblici nell’elenco di cui all’articolo 3. Non sono ammessi programmi di sviluppo che, in base a ipotesi interpretative dei dati disponibili in sede di “data room”, considerino valori di GOIP-OOIP (statico e dinamico), parametri petrofisici, pressioni e produzione cumulativa, differenti da quelli pubblicati nell’elenco di cui all’articolo 3.
2. Il soggetto produce una sintesi del programma di lavoro presentato, suddivisa per ciascuno degli aspetti elencati alle lettere da a) a f) dell’articolo 8, comma 1.

Art. 8
(Selezione tra le domande concorrenti)
1. Gli Uffici della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, sentito il parere della C.I.R.M. (sezioni a) e b) in sessione riunita), predispongono le graduatorie attribuendo ad ogni programma di sviluppo un punteggio numerico globale, ricavato dalla somma delle singole valutazioni comparative relative a ciascuno dei seguenti criteri:
a) da 0 a 20 punti in relazione all’adozione di soluzioni che mirino all’abbattimento della criticità tecnico-economica del giacimento mediante innovazione tecnologica;
b) da 0 a 20 punti in relazione all’adozione di criteri finalizzati all’ottimizzazione del processo produttivo e all’incremento del fattore di recupero
c) da 0 a 20 punti in relazione alle modalità di svolgimento dei lavori esposti nel programma di sviluppo, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale nonché al ripristino dei luoghi;
d) da 0 a 15 punti in relazione alla valutazione economica degli investimenti previsti dal programma di sviluppo condotta secondo le metodologie correnti atte alla individuazione della loro redditività;
e) da 0 a 15 punti in relazione alla congruità dei costi delle opere preventivate;
f) da 0 a 10 punti in relazione alla organicità del rapporto tra attività preventivate e tempi previsti per la messa in produzione del giacimento
2. Viene selezionato il programma di sviluppo che ottiene il punteggio numerico finale più alto. In caso di parità di punteggio, prevale la somma dei punteggi ottenuti relativamente ai criteri a), b) e c) dell’articolo 8.
3. Il punteggio minimo per l’attribuzione di una concessione di giacimento marginale è di 60 punti.
4. Le graduatorie sono pubblicate nel B.U.I.G. entro novanta giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui all’articolo 6, comma 2.

Art. 9
(Attribuzione delle concessioni per giacimenti marginali)
1. La concessione di coltivazione di giacimento marginale è attribuita, nei termini previsti dalla legge n. 239 del 23 agosto 2004, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato, per le attività in terraferma, d’intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale da parte dell’amministrazione competente.
2. Il decreto di concessione di coltivazione di giacimenti marginali è pubblicato nel B.U.I.G., riportando per estratto il programma dei lavori approvato. Con lo stesso decreto è approvato l’elenco delle pertinenze relative alla precedente concessione di coltivazione funzionali all’attività di coltivazione del giacimento marginale, che divengono direttamente e contestualmente pertinenze della concessione di giacimento marginale.

Art. 10
(Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali)
1. La concessione di coltivazione di giacimento marginale è limitata allo sviluppo e coltivazione del giacimento. Il decreto di cui all’articolo 9, comma 2 attribuisce al nuovo titolare i diritti e gli oneri attribuiti originariamente al titolare della concessione di coltivazione, limitati al giacimento marginale e alle pertinenze di quest’ultimo.
2. La concessione di coltivazione di giacimento marginale ha una durata stabilita in relazione al programma di sviluppo proposto e comunque non superiore a 10 anni eventualmente prorogabili come disposto dall’articolo 14.

Art. 11
(Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali
derivanti da parte dell’area di una concessione vigente)
1. Il Ministero, contestualmente al conferimento della concessione di coltivazione marginale, provvede, per le attività in terraferma d’intesa con la Regione interessata, all’emissione di un decreto di riperimetrazione della concessione originaria, stralciando l’area relativa allo specifico giacimento marginale.
2. Il titolare della concessione di coltivazione riperimetrata è tenuto a eseguire il programma dei lavori approvato per la concessione originaria ad esclusione della parte relativa al giacimento marginale.
3. La durata della concessione originaria riperimetrata resta immutata.
4. I decreti di attribuzione del giacimento marginale e di riperimetrazione della concessione originaria vengono comunicati agli uffici finanziari territorialmente competenti per l’aggiornamento dei canoni di concessione in carico al titolare cedente e subentrante. Il canone dovuto per la concessione di giacimento marginale è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per l’esercizio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.

Art. 12
(Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali
derivanti dalla totalità dell’area della concessione originaria)
1. Qualora l’area della concessione marginale corrisponda all’area della concessione originaria, contestualmente al rilascio del decreto di attribuzione della concessione di giacimento marginale, il Ministero provvede, per le attività in terraferma d’intesa con la Regione interessata, all’emissione di un decreto di revoca della concessione originaria.
2. Il decreto di attribuzione del giacimento marginale e di revoca della concessione originaria vengono comunicati agli uffici finanziari territorialmente competenti per gli adeguamenti connessi al pagamento dei canoni di concessione in carico al titolare cedente e subentrante. Il canone dovuto per la concessione di giacimento marginale è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per l’esercizio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi

Art.13
(Dismissioni)
1. Gli adempimenti connessi alla dismissione di impianti e pertinenze non compresi nell’elenco di cui all’articolo 9, comma 2, restano a carico del titolare cedente che ne è costituito custode, a titolo gratuito, fino alla completa dismissione degli stessi. Le dismissioni di impianti e pertinenze, incluse le chiusure minerarie, di cui all’elenco allegato al decreto di attribuzione della concessione di giacimento marginale, sono a carico del titolare subentrante.

Art. 14
(Proroghe)
1. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento marginale, possono essere concesse proroghe di cinque anni ciascuna se il titolare subentrante ha eseguito il programma di sviluppo e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle eventuali proroghe precedenti.

Art. 15
(Norme applicabili)
1. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, si applica la normativa vigente per il conferimento e l’esercizio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.

Art. 16
(Pubblicazione del decreto)
1. Il presente decreto è pubblicato nel B.U.I.G., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Roma, 30 giugno 2009

IL MINISTRO: SCAJOLA