Decreto Ministeriale 3 novembre 2005

Criteri per la determinazione di un adeguato corrispettivo per la remunerazione dei beni destinati ad un concessionario per lo stoccaggio di gas naturale, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n 164

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

– Premesso che l’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, stabilisce che la concessione di stoccaggio di gas naturale in giacimenti in fase avanzata di coltivazione sia rilasciata previa corresponsione al titolare della preesistente concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo, da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministero delle attività produttive, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
– Premesso che l’articolo 1, comma 60, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l’applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilita dalla legge;
– Premesso che l’articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;
– Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni, da ultimo quelle introdotte dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15;
– Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
– Vista la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, recante le modifiche della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
– Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 1991, n. 223, recante approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
– Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, n. 97, che determina i criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 maggio, n. 164, nonché le disposizioni per l’attribuzione di concessioni di stoccaggio non prorogate;
– Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, in materia di criteri per l’indicizzazione delle tariffe nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, per la parte relativa al costo della materia prima; – Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 26/02, in materia di criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale;
– Considerato che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con deliberazione 3 ottobre 2001, n. 217/01, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, formulando osservazioni e precisazioni condivise in massima parte;
– Considerata la circolare della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive 10 dicembre 2004 in materia di incentivazione della coltivazione di giacimenti caratterizzati da marginalità economica di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: la circolare 10 dicembre 2004);
– Considerato che a tutela della concorrenza occorre stabilire criteri uniformi per tutto il territorio nazionale, oggettivi e non discriminatori, per consentire ai terzi l’accesso ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione, per la loro conversione in stoccaggio in regime di concorrenza;
– Ritenuto che occorra incrementare le capacità di stoccaggio sia di tipo strategico che di modulazione, ai fini rispettivamente della sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas e del mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio pubblico di fornitura del gas su tutto il territorio nazionale;

DECRETA

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) giacimento e’ una roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all’interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o piu’ livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a contenere gas naturale;
b) Ministero e’ il Ministero delle attivita’ produttive, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, Ufficio D1;
c) UNMIG e’ l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero delle attivita’ produttive, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, con sedi, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in relazione all’ubicazione della concessione, nell’Italia settentrionale, centrale, meridionale e relativi offshore.

Art. 2.
Criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto al titolare di una concessione di coltivazione
1. Il corrispettivo che il soggetto destinatario della concessione di stoccaggio deve versare al titolare della concessione di coltivazione del giacimento in fase avanzata di coltivazione, nei casi di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e’ determinato in seguito ad accordo tra i soggetti interessati.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 e’ costituito dalla somma del valore e dei costi di cui alle lettere seguenti:
a) valore di mercato del gas presente nel giacimento alla data della comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti. E’ escluso dal calcolo del corrispettivo il volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per vincoli tecnico-minerari, ambientali o territoriali imposti da leggi o provvedimenti amministrativi vigenti alla data della comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, o in base a disposizioni emanate dall’UNMIG finalizzate alla tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni;
b) costo non ancora ammortizzato, determinato sulla base delle riserve prodotte rispetto alle riserve totali economicamente producibili, degli investimenti relativi alle aree della concessione di coltivazione ed agli impianti sottoposti a vincolo pertinenziale, necessari al soggetto al quale viene conferita la concessione di stoccaggio, dedotti i costi di chiusura mineraria e dismissione dei medesimi impianti, nonche’ i costi di ripristino di dette aree.
Il costo non ammortizzato degli investimenti e’ determinato in base al costo sostenuto e registrato contabilmente dal titolare della concessione di coltivazione, dedotti i contributi pubblici ricevuti dal concessionario per gli investimenti o la quota degli stessi che non sia stata restituita. I costi di chiusure minerarie, di dismissione e di ripristino portati in deduzione sono attualizzati con riferimento alla data del termine della coltivazione risultante dal profilo di produzione di cui al comma 3, lettera a), utilizzando l’indice Istat relativo agli investimenti fissi lordi.
3. Il valore di mercato del gas di cui al comma 2, lettera a), e’ pari al valore del flusso di cassa atteso dal concessionario di coltivazione, attualizzato alla data della comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, calcolato in base a:
a) profilo di produzione come risultante dalle relazioni annuali di aggiornamento sullo stato della concessione di coltivazione trasmesse al Ministero delle attivita’ produttive ai sensi dell’art. 55 del disciplinare tipo approvato con il decreto del Ministro 6 agosto 1991, e dai programmi annuali di produzione approvati ai sensi dell’art. 74 dello stesso disciplinare tipo, integrati da specifica relazione tecnica trasmessa dal concessionario di coltivazione al Ministero e all’UNMIG competente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 4, comma 1. Il profilo di produzione e’ determinato, sulla base delle tecnologie disponibili, indipendentemente dalla data di scadenza della concessione di coltivazione e al netto delle aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, alle regioni e ai comuni interessati. E’ facolta’ del Ministero richiedere un’ulteriore relazione tecnica integrativa nel caso quella presentata non sia ritenuta coerente con la storia produttiva del giacimento;
b) valore per metro cubo del gas costante per tutto il periodo di cui alla lettera a), pari alla media aritmetica nei quattro anni precedenti la data della comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, dell’indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per mega joule (MJ) determinato dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas con deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo che un metro cubo standard di gas equivale a 38,52 MJ;
c) costi operativi che il concessionario di coltivazione avrebbe sostenuto per la coltivazione del gas, in funzione del profilo di produzione di cui alla lettera a).
4. L’attualizzazione dei flussi di cassa di cui al comma 3 e’ effettuata utilizzando un tasso di attualizzazione calcolato come:
Tatt = Ke x [E / (D + E)] + {Rd x (1 – t) x [D /(D + E)]}
dove:
– E indica il capitale di rischio;
– D indica l’indebitamento;
– Ke indica il tasso di rendimento del capitale di rischio, pari a Ke = rf + [ß x (rm – rf)], dove rf è il tasso di riferimento privo di rischio determinato in relazione ai tassi sui titoli di Stato a medio-lungo termine, rm è il rendimento medio atteso del mercato azionario e ß è il coefficiente di correlazione tra il rendimento atteso del capitale di rischio dell’impresa e il rendimento atteso del mercato azionario;
– Rd indica il tasso di interesse sui prestiti, o costo dell’indebitamento, per le imprese di coltivazione, considerate le condizioni prevalenti sul mercato finanziario;
– t indica l’aliquota fiscale nominale per il calcolo del beneficio fiscale derivante dalla deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, degli oneri finanziari.
5. In prima applicazione del presente decreto per i parametri sopra indicati sono stabiliti i seguenti valori, in accordo con quanto stabilito nella circolare 10 dicembre 2004 di cui alle premesse:
rf = 6,86%;
rm = 12,86%;
Beta = 0,74;
Rd = 7,86%;
E/(D + E) = 70%;
D/(D + E) = 30%.
6. Con successivo decreto ministeriale i parametri di cui al comma 5 sono adeguati a mutate condizioni che ne determinino il riesame.

Art. 3.
Determinazione del corrispettivo per l’attribuzione ad altre imprese del gas di concessioni di stoccaggio non prorogate
1. Il corrispettivo di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei casi di cui all’art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 27 marzo 2001, e’ determinato a seguito di accordo tra i soggetti interessati.
2. Il calcolo viene effettuato sommando i seguenti costi e valori:
a) costo non ammortizzato, alla data di scadenza definitiva della concessione, determinato secondo le disposizioni del comma 5, degli investimenti relativi alle aree della concessione di stoccaggio e agli impianti sottoposti a vincolo pertinenziale, necessari al soggetto al quale viene conferita la nuova concessione di stoccaggio, dedotti gli eventuali costi residui di chiusura mineraria e dismissione dei medesimi impianti, nonche’ quelli di ripristino delle relative aree, al netto della quota gia’ riconosciuta ai sensi dell’art. 3, punto 3.3, lettera d), della deliberazione n. 26/02 dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e successive modificazioni;
b) valore di mercato del gas producibile, determinato secondo il criterio del comma 3, ottenibile in base agli studi di giacimento, ad eccezione dei volumi di gas di proprieta’ di altre imprese del gas, limitatamente ai volumi di gas tecnicamente ed economicamente estraibili secondo un programma di produzione definito dal concessionario di stoccaggio sulla base delle metodologie di coltivazione disponibili, approvato dal Ministero sentito l’UNMIG competente, dedotti gli eventuali ammortamenti effettuati ai sensi delle determinazioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas nell’ambito dei provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Il valore di mercato del gas di cui al comma 2, lettera b), e’ pari al valore del flusso di cassa atteso dal concessionario, attualizzato alla data della comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, calcolato in base a:
a) profilo di produzione approvato nel programma di cui al comma 2, lettera b);
b) valore per metro cubo del gas costante per tutto il periodo di cui alla lettera a), pari alla media aritmetica nei quattro anni precedenti la data della comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, dell’indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per mega joule (MJ) determinato dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas con la deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo che un metro cubo standard di gas equivale a 38,52 MJ;
c) costi operativi che il concessionario di stoccaggio dovrebbe sostenere per la coltivazione del gas, in funzione del profilo di produzione di cui alla lettera a).
4. L’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dal titolare della concessione di stoccaggio di cui al comma 3, e’ effettuata utilizzando il WACC determinato in base a criteri stabiliti dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas nell’ambito dei provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
5. Il costo non ammortizzato degli investimenti di cui al comma 2, lettera a), e’ determinato in base al costo sostenuto e registrato contabilmente dal titolare della concessione di stoccaggio, dedotti i contributi pubblici ricevuti dal concessionario o la quota degli stessi che non sia stata restituita, rivalutato alla data della comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, utilizzando l’indice Istat relativo agli investimenti fissi lordi.

Art. 4.
Procedura per la stesura dell’accordo
1. Il Ministero, in esito alla procedura svolta per la selezione della societa’ cui conferire la concessione di stoccaggio, comunica ai soggetti interessati il termine entro cui iniziare una ricognizione congiunta volta ad accertare gli impianti, infrastrutture ed aree che possono essere destinati all’attivita’ di stoccaggio, i volumi di gas residuo presente in giacimento tecnicamente ed economicamente estraibili, nonche’ a definire ogni altro elemento utile al raggiungimento dell’accordo di cui all’art. 2, comma 1 e all’art. 3, comma 1.
2. L’accordo tra i due soggetti interessati e’ stipulato entro sessanta giorni dalla data della pronuncia di compatibilita’ ambientale effettuata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio oppure dalla data della determinazione di esclusione a seguito della verifica, effettuata dal medesimo Ministero, sul progetto di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell’art. 4 della direttiva n. 97/11/CE.
3. L’accordo, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, contiene l’elenco dei terreni e delle proprieta’ immobiliari, degli impianti di superficie e del sottosuolo, dei macchinari, delle attrezzature, dei dati tecnici inerenti la concessione e di ogni altro bene oggetto di conferimento, incluso il quantitativo del gas naturale stimato secondo i criteri indicati dall’art. 2, comma 2, lettera a), e dell’art. 3, comma 2, lettera b), nonche’ il relativo stato di consistenza e valutazione. L’accordo e’ altresi’ integrato dal programma di cui all’art. 6, comma 3.
4. L’elenco di cui al comma 3 e’ trasmesso per approvazione all’UNMIG competente, prima della sottoscrizione dell’accordo.
5. In caso di mancato accordo tra le parti, ove le parti non ricorrano ad arbitrato, il Ministero su richiesta di una di esse, nomina un collegio peritale con oneri ripartiti egualmente tra le parti, alle cui conclusioni, da formularsi entro tempi stabiliti dallo stesso Ministero, le parti sono tenute ad attenersi.
6. Copia dell’accordo sottoscritto e’ trasmessa al Ministero ed all’UNMIG competente.

Art. 5.
Termini per il versamento del corrispettivo
1. Contestualmente alla stipula dell’accordo di cui all’art. 4, il soggetto debitore presenta apposita garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), in relazione al versamento del corrispettivo concordato, da estinguere all’atto dell’effettivo pagamento.
2. L’attribuzione della concessione di stoccaggio, ai sensi dell’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e’ subordinata all’effettivo pagamento del corrispettivo concordato, che deve essere effettuato entro novanta giorni dalla notifica della determinazione conclusiva adottata dal Ministero in esito alla conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, convocata ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
3. In caso di mancato o parziale versamento il soggetto destinatario della concessione di stoccaggio decade dal diritto di ottenere la concessione di stoccaggio e rimane comunque responsabile dell’indennizzo degli eventuali danni di qualunque natura arrecati al titolare della concessione di coltivazione od al precedente titolare della concessione di stoccaggio. In tale caso il Ministero puo’ provvedere a pubblicare un nuovo avviso per la presentazione di domande di concessione di stoccaggio per lo stesso giacimento.

Art. 6.
Disposizioni finalizzate all’efficiente utilizzazione delle infrastrutture e degli impianti
1. Nel caso di pertinenze funzionali sia all’attivita’ di stoccaggio, sia all’attivita’ di coltivazione, nonche’ ad ulteriore attivita’ di stoccaggio esercita da altro concessionario, ai fini del contenimento della realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture entro criteri di efficienza ed economicita’, sono stipulati appositi accordi fra i titolari delle concessioni per l’utilizzo congiunto di tali pertinenze, ove esso sia compatibile tecnicamente e nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. L’esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e’ disciplinato, in quanto applicabili, dai criteri e dalle disposizioni stabilite con gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Il titolare della concessione del giacimento in fase avanzata di coltivazione, o della concessione di stoccaggio in scadenza definitiva, presenta al Ministero ed all’UNMIG competente il programma delle chiusure minerarie, di dismissione degli impianti e di ripristino delle relative aree non trasferiti al nuovo concessionario evidenziando le cautele stabilite per garantire la sicurezza dell’esercizio dello stoccaggio di gas naturale nel giacimento rilasciato. Il programma e’ approvato dal Ministero, sentito l’UNMIG competente, ed e’ realizzato in tempi compatibili con l’avvio dell’attivita’ di stoccaggio di gas naturale da parte del nuovo concessionario.
4. Il programma di cui al comma 3 e la ripartizione degli eventuali costi aggiuntivi per le chiusure minerarie dei pozzi atte a consentire la ripressurizzazione del giacimento sono parte integrante dell’accordo di cui all’art. 2, comma 1 o all’art. 3, comma 1.

Art. 7.
Norme finali
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero delle attivita’ produttive, entra in vigore dal giorno successivo alla data della prima pubblicazione.

Roma, 3 novembre 2005

IL MINISTRO: SCAJOLA