Decreto Ministeriale 29 marzo 2018

Modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell’ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate

 

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IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/28/CE, «sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l’art. 27, comma 28, che ha delegato il Governo ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi per il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99», e in particolare l’art. 1, comma 3-bis, che qualifica di interesse nazionale gli impianti geotermici pilota e pone la relativa competenza in capo allo Stato;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2012 n. 35 recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l’art. 57 che ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici e ha semplificato le relative procedure autorizzative;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante «misure urgenti per la crescita del paese», e in particolare l’art. 38-ter che prevede l’inserimento dell’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche;
Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, recante la disciplina del sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche, e in particolare l’art. 27, che disciplina i premi per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate e, ai fini dell’accesso ai premi di cui al comma 1, lettere a) e c) e al comma 2, rinvia ad apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di verifica e comunicazione da parte delle competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente del rispetto delle condizioni di ammissibilità, nonché dei costi a carico dei beneficiari;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, che aggiorna e revisiona il sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche previsto dal decreto ministeriale del 6 luglio 2012, e in particolare l’art. 20, che disciplina i premi per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate e, ai fini dell’accesso ai premi di cui al comma 1, lettere a) e c) e al comma 2, rinvia al decreto previsto dal comma 4 dell’art. 27 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella seduta del 21 dicembre 2017;

DECRETANO:

Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento agli impianti geotermici dei premi e delle tariffe-premio di cui all’art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e in particolare:
a) il premio per la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 1, lettera a);
b) il premio per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c);
c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali, di cui al comma 2.

Art. 2
Definizioni
1. Per «titolo minerario» si intende, ai fini del presente decreto, il provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’impianto geotermico ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
2. Per «Autorità competente» si intende, ai fini del presente decreto, il soggetto competente al controllo delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi e delle tariffe-premio, ovvero:
a) la Direzione per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie e energetiche del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente agli impianti pilota di cui all’art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
b) l’Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente che svolge le sue funzioni nel territorio in cui è localizzato l’impianto, con esclusione degli impianti pilota di cui all’art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
3. Per «Amministrazioni competenti» si intendono le Amministrazioni competenti al rilascio del titolo minerario.

Art. 3
Premio per la totale reiniezione del fluido nelle formazioni di provenienza
1. Ai fini dell’accesso al premio di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) il Gestore dei servizi energetici (GSE) richiede:
a) alle Amministrazioni competenti, una attestazione che l’impianto è qualificato come impianto a totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni geologiche di provenienza e comunque con emissioni di processo nulle;
b) all’Autorità competente, una attestazione, resa successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto, di conformità dello stesso impianto al titolo minerario rilasciato ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
2. A seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, il premio è riconosciuto previa comunicazione annuale da parte dell’Autorità competente, riferita all’anno solare precedente, di esercizio conforme al titolo minerario posseduto e alle eventuali ulteriori prescrizioni dell’Autorità competente, inviata al GSE entro il 30 aprile di ciascun anno. Il premio non è in ogni caso erogato in riferimento alla eventuale produzione elettrica nella quota di ore in cui l’impianto ha funzionato in condizioni diverse dal normale esercizio, generando emissioni di processo in atmosfera. Ai fini di cui al presente comma, il GSE rende pubbliche apposite modalità operative.
3. Ai fini di cui al comma 2, l’Autorità competente può richiedere al produttore, laddove non sia già presente, l’installazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’effettivo rispetto della condizione di totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni geologiche di provenienza e di emissioni di processo nulle.

Art. 4
Premio per l’abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio
1. La domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) è presentata all’Autorità competente dai produttori elettrici interessati, successivamente alla data in cui l’impianto è in esercizio nell’assetto idoneo a conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. La domanda è inviata, per conoscenza, anche al GSE.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell’impianto;
b) la proposta del sistema da impiegare per la misurazione dell’abbattimento del livello di idrogeno solforato e mercurio («catena di misura») secondo quanto previsto nell’allegato 1 al presente decreto;
c) la ricevuta dell’avvenuto versamento, a favore dell’Autorità competente, dei costi per la prima verifica della catena di misura sulla base dei prezziari di cui all’art. 6.
3. Il GSE, sentita l’Autorità competente, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, invia i documenti tecnici di cui dispone ritenuti utili dalla medesima Autorità per le proprie attività di verifica.
4. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l’Autorità competente, in condizioni di normale esercizio dell’impianto, verifica e valida la catena di misura. L’esito della verifica è comunicato al richiedente e al GSE.
5. La catena di misura è verificata su base annuale da parte dell’Autorità competente, e può essere aggiornata su richiesta della stessa Autorità competente ovvero su proposta del produttore. La verifica è comunque effettuata in caso di modifiche delle condizioni di normale esercizio dell’impianto, che devono essere comunicate con preavviso di almeno 3 mesi all’Autorità competente e al GSE.
6. Sulla base della catena di misura validata sono rilevati i livelli di idrogeno solforato e mercurio in entrata e in uscita dall’impianto con le modalità e le cadenze di cui all’allegato 1.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno l’Autorità competente effettua il calcolo complessivo della riduzione dei livelli di mercurio e idrogeno solforato riferito a ciascuna ora dell’anno solare precedente comunicandone l’esito al GSE. Il premio è riconosciuto per la sola quota di ore nelle quali l’Autorità competente rileva una riduzione di almeno il 95% dei livelli di mercurio e idrogeno solforato. Ai fini di cui al presente comma il GSE rende pubbliche apposite modalità operative.
8. Il premio di cui al presente articolo non è cumulabile con il premio di cui all’art. 3 e con la tariffa-premio di cui all’art. 5.
Art. 5
Tariffa-premio per impianti innovativi
1. Per l’accesso alla tariffa-premio di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), la verifica del rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010 è effettuata con le modalità di cui all’art. 3.
2. Per la verifica dei requisiti relativi alla concentrazione minima di gas e alla temperatura del fluido, i produttori elettrici interessati presentano domanda all’Autorità competente. La domanda è inviata, per conoscenza, anche al GSE.
3. La domanda di cui al comma 2 contiene:
a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell’impianto;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento, a favore dell’Autorità competente, dei costi per la prima verifica di cui al comma 5.
4. Il GSE, sentita l’Autorità competente, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, invia i documenti tecnici di cui dispone che la medesima Autorità competente ritenga utili per le proprie attività di verifica.
5. Al fine di stabilire la tariffa-premio spettante ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera a) o b) del decreto ministeriale 6 luglio 2012, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l’Autorità competente effettua la verifica volta a determinare la temperatura e la concentrazione percentuale in peso di gas nel fluido geotermico totale, in condizioni di normale esercizio dell’impianto, con le seguenti modalità:
a) la temperatura è misurata a testa pozzo. In caso l’impianto sia alimentato da più pozzi, la grandezza è calcolata facendo la media ponderata usando come pesi le corrispondenti portate di massa dei fluidi geotermici;
b) la concentrazione percentuale in peso di gas, qualora il fluido geotermico totale sia monofase, è misurata all’ingresso dell’impianto. Qualora invece il fluido sia bifase, la misura è effettuata al separatore di centrale, considerando sia la fase aeriforme che quella liquida; nel caso siano presenti più separatori, la grandezza è calcolata facendo la media ponderata usando come pesi le corrispondenti portate di massa dei fluidi geotermici.
6. Fermo restando il comma 1, in caso la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito positivo, la tariffa-premio è calcolata sulla base dei valori rilevati e riconosciuta a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla verifica successiva.
7. La verifica di cui al comma 5 è aggiornata con cadenza annuale e comunque in caso di modifiche delle condizioni di normale esercizio dell’impianto, che devono essere comunicate all’Autorità competente con preavviso di almeno tre mesi.
8. L’Autorità competente può comunque effettuare ulteriori verifiche senza oneri a carico del produttore elettrico.
9. In caso le verifiche di cui ai commi 7 e 8 abbiano dato esito positivo, la tariffa-premio è riconosciuta fino alla verifica successiva. In caso di esito negativo dell’ultima verifica, i produttori di energia elettrica possono richiedere ulteriori verifiche, che sono effettuate dall’autorità competente entro un termine di sessanta giorni dalla precedente.
10. Entro trenta giorni da ciascuna verifica, l’Autorità competente comunica al GSE e al produttore elettrico l’esito e le informazioni necessarie ai fini della determinazione della tariffa-premio di cui alla lettera a) o b) del comma 2 dell’art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei periodi di spettanza.
11. Nel caso in cui dalle comunicazioni di cui all’art. 3 comma 3 risulti che l’impianto ha funzionato per un periodo di tempo in condizioni diverse dal normale esercizio generando emissioni in atmosfera, il GSE effettua i necessari conguagli.
12. Agli impianti per i quali sia comunque verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, che a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al comma 5 non ottengono l’accesso alla tariffa-premio di cui al presente articolo, è applicata la tariffa incentivante di cui all’art. 7 comma 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, calcolata secondo quanto disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi per impianti nuovi» dell’allegato 1 del medesimo decreto.

Art. 6
Oneri
1. I costi necessari per le verifiche di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 5, 7 e 9 sono a carico del titolare dell’impianto in conformità ai prezziari e alle modalità adottati dall’Autorità competente.

Art. 7
Disposizioni finali e entrata in vigore
1. L’allegato 1 è parte integrante del presente decreto e può essere aggiornato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nè minori entrate, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: GALLETTI
Il Ministro dello sviluppo economico: CALENDA

Allegato 1