Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito denominato “decreto legislativo n. 164/2000”, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare il Titolo IV, recante le disposizioni relative all’attività di stoccaggio di gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nel seguito denominato “decreto legislativo n. 93/2011”;
VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel seguito decreto legislativo n. 625/1996, di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare l’articolo 19 recante le norme per l’armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione;
VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall’utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità di comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali;
VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235, relativo alle modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas naturale e direttive transitorie per assicurare l’avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas naturale;
RITENUTO necessario adeguare la disciplina in materia di stoccaggio strategico alle disposizioni del decreto legislativo n. 164/2000, come novellato dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011, in particolare alle disposizioni dell’articolo 12, comma 11-bis, il quale prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite annualmente le quote in base alle quali lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti produttori e importatori di gas naturale;
VISTO altresì l’articolo 12 del decreto legislativo n. 164/2000, come novellato dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011, ed in particolare l’articolo 12, comma 11-ter, che dispone che il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura necessaria a quanto riportato alle lettere a) e b) del citato articolo;
SENTITO il Comitato per l’emergenza e il monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, che ha espresso il suo avviso favorevole, nella riunione del 31 gennaio 2012 in merito alla possibilità di ridurre il volume destinato a stoccaggio strategico e che ha valutato la riduzione da 5,1 a 4,6 miliardi di metri cubi come una misura compatibile con il valore da assicurare alla punta erogativa a fine ciclo invernale di erogazione;
RITENUTO opportuno effettuare, già a partire dall’anno contrattuale di stoccaggio 2012-2013, tale riduzione, nella misura di 500 milioni di metri cubi, rimanendo valido, per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio strategico, quanto stabilito dall’articolo 9 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05, di seguito denominata “Autorità”;
DECRETA
Articolo 1
Stoccaggio strategico
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/2000, a decorrere dal 1° aprile 2012, data di decorrenza dell’anno contrattuale di stoccaggio, i costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico sono posti a carico dei soggetti importatori di gas naturale e dei titolari di concessioni di coltivazione tenuti a corrispondere l’aliquota di prodotto della coltivazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 625/1996, mediante un corrispettivo unitario applicato ai volumi di gas importato e di gas assoggettato all’aliquota di cui sopra, in misura direttamente proporzionale ai volumi stessi.
2. Le modalità di versamento dei corrispettivi determinati in applicazione dei criteri di cui al comma 1 e le relative quote dei ricavi delle imprese di stoccaggio che offrono stoccaggio strategico sono stabilite dall’Autorità.
3. I soggetti importatori attraverso gasdotti sono tenuti a trasmettere mensilmente alle imprese di stoccaggio, entro la prima decade di ciascun mese, i dati relativi all’importazione effettuata nel mese precedente, unitamente alle relative attestazioni doganali.
4. I dati relativi alle importazioni di GNL sono trasmessi alle imprese di stoccaggio da parte delle imprese di rigassificazione.
5. I titolari di concessioni di coltivazione trasmettono alle imprese di stoccaggio i dati delle produzioni mensili assoggettate all’aliquota di cui al comma 1, ripartendo mensilmente, in egual misura, il volume di franchigia.
6. Le imprese di stoccaggio, ai fini della verifica dei dati trasmessi, possono richiedere l’accesso ai dati delle imprese di trasporto registrati ai punti di entrata corrispondenti alle importazione e alle produzioni di cui sopra, nonché richiedere agli organi istituzionali che effettuano la vigilanza sull’importazione e la produzione di gas di verificare la coerenza dei dati dichiarati con quelli in loro possesso.
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 2012-2013 lo stoccaggio strategico è stabilito in 4,6 miliardi di metri cubi.
2. Con successivi decreti, in relazione all’evoluzione delle capacità delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale, sono stabilite le quote in base alle quali lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti importatori e produttori di gas naturale per gli anni contrattuali successivi.
3. In caso di comunicazioni infedeli o incomplete inerenti i dati di cui all’articolo 1, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 93/2011.
4. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, é destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l’attività di importazione, produzione, trasporto e stoccaggio di gas naturale.
5. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2012
Il Ministro: PASSERA